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Document 32020R0697
Regulation (EU) 2020/697 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 amending Regulation (EU) 2017/352, so as to allow the managing body of a port or the competent authority to provide flexibility in respect of the levying of port infrastructure charges in the context of the COVID-19 outbreak (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale nel contesto dell’epidemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale nel contesto dell’epidemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE/15/2020/REV/1
GU L 165 del 27.5.2020, pp. 7–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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27.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 165/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/697 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 2020
che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale nel contesto dell’epidemia di COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’epidemia di COVID-19 sta avendo gravi ripercussioni negative sul settore del trasporto marittimo. Le gravi conseguenze per i servizi di trasporto marittimo e per l’uso dell’infrastruttura portuale sono state dilaganti dall’inizio di marzo 2020 e continueranno probabilmente per tutto il 2020. Rinunciare al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale o sospenderlo, ridurlo o rinviarlo potrebbe contribuire alla sostenibilità finanziaria degli operatori di navi in queste circostanze eccezionali. |
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(2) |
A norma del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono provvedere affinché i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale siano riscossi. Il regolamento (UE) 2017/352 non prevede alcuna eccezione all’obbligo di riscossione dei diritti d’uso. |
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(3) |
Alla luce della rilevanza delle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 è opportuno consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di decidere di rinunciare al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, di sospenderlo, di ridurlo o di rinviarlo. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe interferire con l’organizzazione portuale degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter mantenere la competenza di regolamentare l’adozione di tali decisioni da parte dell’organismo di gestione di un porto o dell’autorità competente. Tale rinuncia al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, o la relativa sospensione o riduzione o il relativo rinvio dovrebbero essere concessi in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria. |
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(4) |
Considerata l’urgenza è altresì opportuno consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di derogare all’obbligo di cui al regolamento (UE) 2017/352 di informare gli utenti dell’infrastruttura portuale di eventuali modifiche della natura o del livello dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data in cui tali modifiche cominciano a produrre effetti. |
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(5) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire modificare il regolamento (UE) 2017/352 in risposta alla situazione di emergenza causata dall’epidemia di COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(6) |
Considerata l’urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dall’epidemia di COVID-19 che giustificano le misure proposte, e più in particolare al fine di adottare rapidamente le misure necessarie in modo da contribuire alla sostenibilità finanziaria degli operatori di navi, è stato considerato opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. |
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(7) |
Lo scoppio imprevedibile e improvviso della COVID-19 e le procedure legislative necessarie per l’adozione delle misure pertinenti hanno reso impossibile adottare tali misure in tempo utile. Per tale motivo le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi anche ai diritti d’uso dell’infrastruttura portuale dovuti per un lasso di tempo precedente la sua entrata in vigore. Considerata la natura di tali disposizioni, un simile approccio non produce una violazione del legittimo affidamento degli interessati. |
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(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/352. |
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(9) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/352 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Fatto salvo l’articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può decidere di non riscuotere, di sospendere, o di ridurre, i diritti d’uso di un’infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, o di rinviarne il pagamento. Gli Stati membri possono decidere che tali decisioni rispettino i requisiti all’uopo fissati nel diritto nazionale. La rinuncia al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, la relativa sospensione o riduzione o il relativo rinvio sono concessi in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria.
L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, garantisce che gli utenti del porto e i rappresentanti o le associazioni degli utenti del porto siano debitamente informati. Non si applica il termine di due mesi di cui all’articolo 13, paragrafo 5.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 maggio 2020.
(2) Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).