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Document 32019R2130

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 321 del 12.12.2019, p. 128–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2130/oj

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 321/128


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2130 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2019

che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce le norme che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rispettare quando eseguono controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla normativa in materia di filiera agroalimentare dell’Unione.

(2)

A norma del regolamento (UE) 2017/625 le partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento sono soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, a meno che non siano esenti da tali controlli in base all’articolo 48 di tale regolamento. Detti controlli ufficiali devono comprendere controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici. Al fine di garantire l’attuazione uniforme degli articoli 49, 50 e 51 del regolamento (UE) 2017/625 e l’esecuzione efficace dei controlli ufficiali sulle summenzionate categorie di animali e merci, è opportuno stabilire nel presente regolamento norme dettagliate relative all’esecuzione di controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici ai posti di controllo frontalieri.

(3)

Le norme sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici ai posti di controllo frontalieri di arrivo o ai punti di controllo dovrebbero applicarsi anche ad alcune categorie di alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a un incremento temporaneo dei controlli e ad altre condizioni di entrata nell’Unione e che sono oggetto delle misure di emergenza previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625.

(4)

Le operazioni svolte durante i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici prima della data di applicazione del presente regolamento si sono dimostrate efficaci e garantiscono un elevato livello di esecuzione dei controlli. Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero pertanto basarsi sugli stessi principi delle prescrizioni per l’esecuzione dei controlli documentali, dei controlli di identità e dei controlli fisici previsti nelle direttive 91/496/CEE (2), 97/78/CE (3) e 2000/29/CE (4) del Consiglio, nei regolamenti (CE) n. 136/2004 (5) e (CE) n. 282/2004 (6) della Commissione e nella decisione 97/794/CE della Commissione (7).

(5)

È opportuno controllare tutti i documenti pertinenti che devono accompagnare le partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, al fine di assicurarsi che siano basati sul modello di documento pertinente, che soddisfino le prescrizioni di certificazione generali e che forniscano le garanzie previste dalla normativa dell’Unione o dalle norme nazionali applicabili.

(6)

Quando le partite di alcune categorie di merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 entrano nell’Unione, la normativa unionale prevede che debbano essere effettuate analisi, prove o diagnosi di laboratorio o che il mezzo di trasporto debba essere sigillato per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e per prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante. In tali casi i risultati delle analisi, delle prove o delle diagnosi di laboratorio o i numeri di sigillo dovrebbero essere registrati nel documento sanitario comune di entrata (DSCE).

(7)

Per garantire la tracciabilità degli animali e delle merci che entrano nell’Unione l’originale e, ove applicabile, la copia dei certificati o dei documenti ufficiali dovrebbero essere conservati per un determinato periodo al posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione.

(8)

Poiché il presente regolamento stabilisce disposizioni nei settori disciplinati dai regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 e dalla decisione 97/794/CE, è opportuno che tali atti siano abrogati con efficacia a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(9)

Il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici di cui agli articoli 49, 50 e 51 del regolamento (UE) 2017/625 sulle partite delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento.

Articolo 2

Norme dettagliate per i controlli documentali

1.   Per ciascuna partita di animali e merci di cui all’articolo 1, l’autorità competente accerta l’uso cui gli animali e le merci sono destinati a norma dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti che accompagnano la partita come pure la destinazione della partita indicata in tali certificati, attestati e documenti.

2.   L’autorità competente esamina tutti i certificati ufficiali, gli attestati ufficiali e gli altri documenti di cui all’articolo 3, punto 41, del regolamento (UE) 2017/625 o i loro equivalenti elettronici presentati nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all’articolo 131 di tale regolamento o mediante i sistemi nazionali esistenti, al fine di accertare che:

a)

siano rilasciati dall’autorità competente del paese terzo, ove applicabile;

b)

soddisfino le prescrizioni stabilite all’articolo 89, paragrafo 1, e all’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e negli atti di esecuzione di cui all’articolo 90 di tale regolamento;

c)

corrispondano al modello stabilito dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

d)

le informazioni contenute nei certificati o nei documenti siano conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

3.   L’autorità competente controlla che l’operatore responsabile della partita abbia compilato la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) in modo completo e corretto, come richiesto all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e che le informazioni ivi contenute corrispondano a quelle fornite nei certificati ufficiali, negli attestati ufficiali e negli altri documenti che accompagnano la partita.

Articolo 3

Norme dettagliate per i controlli di identità

1.   Durante i controlli di identità sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 1 l’autorità competente verifica che i seguenti elementi corrispondano alle informazioni fornite nei certificati ufficiali, negli attestati ufficiali e negli altri documenti che accompagnano le partite:

a)

il numero di animali, la loro specie, la razza, il sesso, l’età e la categoria, ove applicabile;

b)

il contenuto delle partite;

c)

il quantitativo delle partite;

d)

gli appropriati timbri e marchi o codici di identificazione, ove applicabile;

e)

l’identificazione del mezzo di trasporto, ove applicabile;

f)

i sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto, ove applicabile.

2.   Per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, i controlli di identità possono essere limitati alle lettere e) ed f) del paragrafo 1 nei casi in cui:

a)

le partite non siano selezionate per i controlli fisici;

b)

le partite siano state caricate in unità di trasporto chiuse e bloccate con un sigillo;

c)

i sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto siano intatti e non manomessi;

d)

i sigilli sui contenitori o sul mezzo di trasporto siano stati fissati dall’autorità competente che rilascia il certificato ufficiale o sotto la sua supervisione; e

e)

le informazioni disponibili sui sigilli corrispondano a quelle fornite nel certificato ufficiale di accompagnamento previsto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

3.   Per le partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi la selezione degli articoli o imballaggi per i controlli di identità riguarda l’1 % degli articoli o imballaggi in una partita, con un minimo di due e fino a un massimo di 10 articoli o imballaggi. Qualora, in base agli articoli o agli imballaggi selezionati, l’autorità competente non sia in grado di completare il controllo di identità, il numero di articoli o imballaggi controllati può essere aumentato per eseguire controlli più approfonditi e può raggiungere il numero totale degli articoli o degli imballaggi nella partita in esame.

4.   Per le partite di animali, i controlli di identità si basano sulle seguenti norme:

a)

per gli animali per cui la normativa dell’Unione prescrive l’identificazione individuale, viene selezionato almeno il 10 % degli animali della partita, con un minimo di 10 animali, in modo da costituire un campione rappresentativo. Se la partita contiene meno di 10 animali, i controlli di identità sono eseguiti su ciascun animale nella partita;

b)

per gli animali per cui la normativa dell’Unione non prescrive l’identificazione individuale, viene controllata la marcatura di un numero rappresentativo di imballaggi o contenitori;

c)

se i controlli di identità di cui alle lettere a) e b) non sono stati soddisfacenti, il numero di animali controllati è aumentato e può raggiungere il numero totale degli animali nella partita in esame.

5.   Le partite sono scaricate parzialmente o interamente dal mezzo di trasporto qualora sia necessario avere pieno accesso all’intera partita ai fini dei controlli di identità.

Articolo 4

Norme dettagliate per i controlli fisici

1.   Durante i controlli fisici sulle partite di animali e merci di cui all’articolo 1 l’autorità competente verifica che le partite siano conformi alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 applicabile a tali animali o merci in particolare, e alle prescrizioni specifiche definite nei pertinenti certificati ufficiali, attestati ufficiali e negli altri documenti.

2.   Le partite sono scaricate parzialmente o interamente dal mezzo di trasporto qualora sia necessario avere accesso all’intera partita ai fini dei controlli fisici.

3.   I controlli fisici sugli animali sono eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite nell’allegato I del presente regolamento.

4.   I controlli fisici sui prodotti di origine animale, sul materiale germinale, sui sottoprodotti di origine animale, sui prodotti derivati, sul fieno e sulla paglia, sui prodotti compositi e sugli alimenti e mangimi di origine non animale soggetti a un incremento temporaneo dei controlli e ad altre condizioni di entrata nell’Unione e che sono oggetto delle misure di emergenza previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite nell’allegato II del presente regolamento.

5.   Le prove di laboratorio intese a rilevare i pericoli connessi ai prodotti di origine animale, al materiale germinale, ai sottoprodotti di origine animale, ai prodotti derivati, al fieno e alla paglia e ai prodotti compositi sono effettuate in conformità al piano di monitoraggio di cui all’allegato II, punto 5.

6.   I controlli fisici sulle piante, sui prodotti vegetali e sugli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e, ove applicabile, che sono oggetto delle misure di emergenza previste negli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento sono eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite nell’allegato III del presente regolamento.

7.   Le seguenti partite di animali possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio effettuate durante i controlli fisici:

a)

le partite di ungulati il cui campionamento è in linea con le prescrizioni in materia di campionamento di cui all’allegato I, parte III, qualora non si sospetti un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali derivante da tali ungulati; e

b)

le partite di altri animali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, qualora non si sospetti un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali derivante da tali animali.

8.   Le partite di merci sottoposte a prove in virtù del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 5, per le quali non si sospetta un pericolo immediato per la salute pubblica o degli animali, possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio.

9.   Qualora le partite di piante, prodotti vegetali e altri prodotti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 siano sottoposte a campionamento per le analisi di laboratorio durante i controlli fisici e non si sospetti un pericolo immediato per la sanità delle piante, tali partite possono essere immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio.

Articolo 5

Operazioni da svolgere dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici

1.   Dopo il completamento dei controlli previsti all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, l’autorità competente:

a)

chiude e identifica con un marchio ufficiale gli imballaggi che ha aperto ai fini dei controlli di identità o dei controlli fisici;

b)

nei casi previsti dalla normativa dell’Unione, sigilla il mezzo di trasporto ed inserisce nel DSCE il numero del sigillo.

2.   Le autorità competenti registrano nel DSCE, non appena disponibili, tutti i risultati delle analisi, delle prove o delle diagnosi di laboratorio delle partite sottoposte a prove e immesse sul mercato prima che siano disponibili i risultati delle prove di laboratorio.

3.   I certificati o documenti ufficiali originali, o gli equivalenti elettronici, di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sono conservati dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione per almeno tre anni dalla data in cui le partite sono state autorizzate a entrare nell’Unione.

Il certificato o i documenti originali per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 possono tuttavia essere conservati mediante mezzi di archiviazione elettronica delle informazioni, purché tali informazioni siano generate dall’autorità competente in base al certificato o ai documenti originali. In tali casi il certificato o il documento originale è invalidato o distrutto dall’autorità competente.

4.   Qualora la normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 non preveda che i certificati o i documenti originali siano presentati all’autorità competente, e da essa conservati, una copia, in formato cartaceo o elettronico, del certificato o dei documenti ufficiali originali di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 è conservata dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione per almeno tre anni dalla data in cui le partite sono state autorizzate a entrare nell’Unione o a proseguire il viaggio.

Articolo 6

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CE) n. 282/2004 e la decisione 97/794/CE sono abrogati con efficacia a decorrere dal 14 dicembre 2019.

2.   Il regolamento (CE) n. 136/2004 è abrogato con efficacia a decorrere dal 14 dicembre 2019.

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 136/2004 continua tuttavia ad applicarsi fino al 20 aprile 2021 per quanto riguarda l’elenco dei paesi autorizzati ed elencati nell’allegato V di tale regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

(3)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(4)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

(6)  Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11).

(7)  Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi recante (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31).


ALLEGATO I

Norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante i controlli fisici sugli animali di cui all’articolo 4, paragrafo 3

I.   Esame relativo all’idoneità degli animali a proseguire il viaggio

1.

Una valutazione generale di tutti gli animali è effettuata mediante esame visivo per valutarne l’idoneità a proseguire il viaggio, tenendo conto della durata del viaggio già compiuto, comprese le modalità di alimentazione, abbeveraggio e riposo che sono state seguite. Viene tenuta in considerazione la durata del viaggio che resta da compiere, comprese le modalità di alimentazione, abbeveraggio e riposo proposte per tale parte del viaggio.

2.

Il mezzo di trasporto degli animali e il giornale di viaggio sono controllati per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (1).

II.   Esame clinico

1.

L’esame clinico degli animali consiste in un esame visivo di tutti gli animali e comprende almeno quanto segue:

a)

un esame visivo degli animali, compresa una valutazione generale del loro stato sanitario, della loro capacità di muoversi liberamente, delle condizioni della pelle e delle mucose e dell’eventuale presenza di secrezioni anomale;

b)

il monitoraggio del sistema respiratorio e di quello digestivo;

c)

il monitoraggio estemporaneo della temperatura corporea, nei casi in cui siano state individuate anomalie in conformità alle lettere a) o b);

d)

la palpazione, nei casi in cui siano state individuate anomalie in conformità alle lettere a), b) o c).

2.

Le partite di animali destinati all’allevamento o alla produzione sono sottoposte ad esame clinico riguardante almeno il 10 % degli animali, con un minimo di 10 animali, selezionati in modo da essere rappresentativi dell’intera partita. Se la partita contiene meno di 10 animali, i controlli sono eseguiti su ciascun animale nella partita.

3.

Le partite di animali destinati al macello sono sottoposte ad esame clinico riguardante almeno il 5 % degli animali, con un minimo di cinque animali, selezionati in modo da essere rappresentativi dell’intera partita. Se la partita contiene meno di cinque animali, i controlli sono eseguiti su ciascun animale nella partita.

4.

Se i controlli fisici eseguiti non sono stati soddisfacenti, il numero di animali controllati in conformità ai punti 2 e 3 è aumentato e può raggiungere il numero totale degli animali nella partita in esame.

5.

Gli animali di seguito elencati non sono soggetti ad esame clinico individuale:

pollame;

uccelli;

animali di acquacoltura e tutti i pesci vivi;

roditori;

lagomorfi;

api e altri insetti;

rettili e anfibi;

altri invertebrati;

alcuni animali da giardino zoologico e da circo, compresi gli ungulati, considerati pericolosi;

animali da pelliccia.

6.

Per gli animali elencati al punto 5, l’esame clinico consiste nell’osservazione dello stato sanitario e del comportamento dell’intero gruppo o di un numero rappresentativo di animali. Se il summenzionato esame clinico rivela un’anomalia, viene eseguito un esame clinico più approfondito, compreso un campionamento, se del caso.

7.

Nel caso di pesci, crostacei e molluschi vivi e di animali destinati a centri di ricerca scientifica e aventi uno stato sanitario specifico certificato, che sono trasportati in contenitori sigillati in condizioni ambientali controllate, un esame clinico e il campionamento sono eseguiti solo se si ritiene che possa sussistere un rischio specifico connesso alle specie in questione o alla loro origine, oppure in presenza di altre irregolarità.

III.   Procedura di campionamento degli ungulati

1.

Per quanto riguarda le partite di ungulati, il campionamento inteso a verificare la conformità alle prescrizioni sanitarie di cui ai certificati o ai documenti ufficiali di accompagnamento, o agli equivalenti elettronici, è effettuato come segue:

a)

almeno il 3 % delle partite che sono arrivate in ciascun mese al posto di controllo frontaliero è sottoposto a campionamento sierologico, ad eccezione dei cavalli registrati come definiti all’articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (2), ed è accompagnato da un certificato sanitario individuale attestante la conformità alle norme zoosanitarie stabilite in tale regolamento di esecuzione. Almeno il 10 % degli animali in ciascuna partita è sottoposto a campionamento, con un minimo di quattro animali. Qualora l’autorità competente abbia motivo di sospettare che tale campionamento non sia conclusivo, detta percentuale è aumentata e può raggiungere il numero totale degli animali nella partita in esame.

b)

A seguito di una valutazione del rischio effettuata dal veterinario ufficiale o se previsto nella normativa dell’Unione, i campioni necessari possono essere prelevati da qualsiasi animale in una partita presentata per i controlli ufficiali.

c)

Si effettuano senza indugio le necessarie prove di laboratorio, intese a verificare la conformità alle norme zoosanitarie o, se del caso, l’esistenza di residui e di contaminanti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).


ALLEGATO II

Norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante i controlli fisici sulle merci di cui all’articolo 4, paragrafo 4

1.   

L’autorità competente esegue i controlli fisici per verificare:

a)

che le condizioni di trasporto abbiano garantito l’adeguata conservazione delle merci tenendo conto dello scopo previsto;

b)

che durante il trasporto l’intervallo di temperatura previsto dalla normativa dell’Unione sia stato mantenuto e non vi siano state carenze o interruzioni nella catena del freddo, mediante l’esame delle registrazioni dell’intervallo di temperatura durante il trasporto;

c)

l’integrità del materiale d’imballaggio.

2.   

L’autorità competente esegue i controlli fisici per verificare che l’etichettatura relativa alla data di scadenza sia conforme al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

L’autorità competente può eseguire i controlli fisici per verificare che l’etichettatura sia conforme alle altre prescrizioni stabilite nella normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

3.   

L’autorità competente verifica che le merci siano idonee ad essere utilizzate per lo scopo previsto e che durante il trasporto le loro proprietà non siano variate, eseguendo:

a)

un esame sensoriale dell’odore, del colore, della consistenza o del gusto delle merci; o

b)

semplici prove fisiche o chimiche mediante taglio, scongelamento o cottura delle merci; o

c)

prove di laboratorio.

4.   

In relazione alle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti compositi, l’autorità competente svolge le operazioni di cui al punto 3 come segue:

a)

prima di svolgere le operazioni di cui al punto 3, è raccolta una selezione di articoli o imballaggi, o di campioni nel caso dei prodotti sfusi;

b)

la selezione dei campioni per l’esame indicato al punto 3, lettere a) e b), riguarda l’1 % degli articoli o degli imballaggi in una partita, con un minimo di due articoli o imballaggi e fino a un massimo di 10 articoli o imballaggi. Se necessario, l’autorità competente può aumentare il numero di articoli o imballaggi controllati per eseguire controlli più approfonditi;

c)

le prove di cui al punto 3, lettere b) e c), sono effettuate su una gamma di campioni selezionati in modo da essere rappresentativi dell’intera partita.

5.   

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 5, l’autorità competente elabora un piano di monitoraggio con l’obiettivo di monitorare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e, in particolare, di individuare i pericoli indicando le merci da esaminare e le prove da effettuare ed effettua le prove di laboratorio di cui al punto 3, lettera c), in conformità a tale piano.

Il summenzionato piano di monitoraggio si basa sul rischio, tenendo conto di tutti i parametri pertinenti, come la natura delle merci, il rischio che comportano, la frequenza e il numero di partite in arrivo e i risultati del monitoraggio precedente.

6.   

In relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste negli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625, l’autorità competente esegue i controlli fisici in conformità alle norme seguenti:

a)

i controlli fisici comprendono le prove di laboratorio in conformità agli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

i controlli fisici sono eseguiti in modo tale per cui gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti non possono prevedere se una determinata partita sarà sottoposta a tali controlli;

c)

i risultati dei controlli fisici sono disponibili non appena tecnicamente possibile;

d)

per le partite sottoposte a prove deve essere disposto il blocco ufficiale in attesa dei risultati delle prove di laboratorio, salvo che l’autorità competente al posto di controllo frontaliero non ne autorizzi il successivo trasporto al luogo di destinazione finale in conformità all’articolo 4 del regolamento delegato 2019/2124 della Commissione (2).


(1)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione (cfr. pag. 73 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO III

Norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante i controlli fisici sulle piante, sui prodotti vegetali e sugli altri oggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 6

1.   

L’autorità competente esegue i controlli fisici sulla totalità delle partite e dei loro lotti o su campioni rappresentativi. I lotti omogenei nella partita sono identificati in base alle informazioni fornite nel certificato fitosanitario ufficiale e tenendo conto degli elementi di cui al punto 2.

2.   

L’omogeneità di un lotto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) è identificata in base agli elementi che seguono, come presentati nel certificato fitosanitario ufficiale:

l’origine;

il coltivatore;

l’impianto di confezionamento;

il tipo di imballaggio;

il genere, la specie, la varietà o il grado di maturità;

l’esportatore;

la zona di produzione;

gli organismi nocivi regolamentati e le loro caratteristiche;

il trattamento all’origine;

il tipo di trasformazione.

3.   

Il campionamento dei lotti in una partita comprende l’identificazione dell’unità indipendente appropriata per il campionamento. Nel caso di alcune piante o prodotti vegetali, l’unità è identificata come segue:

frutti, in senso botanico: 1 frutto;

fiori recisi: 1 fusto;

fogliame, ortaggi a foglia: 1 foglia;

tuberi, bulbi, rizomi: 1 tubero o bulbo o rizoma;

piante da impianto: 1 pianta;

rami: 1 ramo;

legno e corteccia: da determinare caso per caso, con il pezzo più piccolo di peso comunque non inferiore a 1 kg;

sementi: 1 seme.

Se l’unità non è definibile a motivo delle dimensioni, della forma o delle modalità di imballaggio, è definita come unità di campionamento l’unità di imballaggio più piccola.

4.   

Il campionamento per i controlli fisici eseguiti mediante esame visivo è effettuato nell’ambito dei seguenti schemi di campionamento, a seconda delle merci e come indicato nella pertinente tabella della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 31, Metodologie per il campionamento delle partite (ISPM 31):

a)

piante da impianto non dormienti con radici:

uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette dell’1 % o superiore;

b)

piante da impianto dormienti, compresi tuberi, bulbi e rizomi:

uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 2 % o superiore;

c)

sementi o prodotti vegetali conformi alle condizioni specifiche elencate agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione (2):

uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità dell’80 % un livello di presenza di piante infette del 5 % o superiore;

d)

talee, piante, prodotti vegetali e altri oggetti senza radici, non rientranti nelle lettere a), b) e c):

uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 5 % o superiore;

e)

lotti di sementi e ortaggi a foglia inferiori o uguali a 500 unità:

uno schema di campionamento ipergeometrico, in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 10 % o superiore.

5.   

Qualsiasi misura adottata in risposta a una non conformità è riferita al lotto come identificato prima dei controlli fisici.

6.   

Un quantitativo minimo di campioni per le prove di laboratorio è prelevato per il rilevamento di un’infezione latente riguardante le piante da impianto, in base a un’analisi del rischio, conformemente ai seguenti criteri:

a)

lo storico del livello di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione intercettati e notificati dagli Stati membri, a norma dell’articolo 11, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031, compresi gli organismi nocivi prioritari, come definiti all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, di un paese terzo di origine;

b)

la presenza di un organismo nocivo prioritario nel paese terzo di origine, in base alle informazioni scientifiche disponibili;

c)

le informazioni disponibili mediante l’IMSOC.


(1)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(2)  Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell’11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 6).


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