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Document 32019R0915
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/915 of 4 June 2019 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain aluminium foil in rolls originating in the People's Republic of China following an expiry review under Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2019/3892
GU L 146 del 5.6.2019, p. 63–97
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/63 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/915 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2019
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
(1) |
Nel marzo 2013, a seguito di un'inchiesta antidumping («inchiesta originaria»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 (2) («regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli attualmente classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 e originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
(2) |
Il regolamento definitivo ha istituito un dazio antidumping con aliquote comprese tra il 14,2 % e il 15,6 % sulle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, un'aliquota del 14,6 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione e un'aliquota del 35,6 % per tutti gli altri produttori esportatori nella RPC. |
1.2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(3) |
Il 14 giugno 2017 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC. |
(4) |
Il 14 dicembre 2017, otto produttori dell'Unione (ALEURO Converting Sp. z. o.o., CeDo Sp. z.o.o., Cuki Cofresco SpA, Fora Folienfabrik GmbH, ITS B.V., Rul-Let A/S, SPHERE SA e Wrapex Ltd) («i richiedenti»), che rappresentano più del 40 % della produzione totale di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli nell'Unione europea («l'Unione»), hanno presentato una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(5) |
La domanda dei richiedenti è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
(6) |
Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 13 marzo 2018 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura del riesame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) («avviso di apertura»). |
1.3. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(7) |
L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). |
(8) |
L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»). |
1.4. Parti interessate
(9) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha informato espressamente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, i produttori noti dell'Unione e le rispettive associazioni, gli importatori noti di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli dell'Unione, le autorità della RPC e i produttori esportatori noti della RPC, invitandoli a collaborare. |
(10) |
A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione. |
1.5. Campionamento
(11) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. |
1.5.1. Campionamento dei produttori dell'Unione
(12) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. |
(13) |
In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione del prodotto simile che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. |
(14) |
Il campione selezionato in via provvisoria era composto da tre produttori dell'Unione rappresentanti circa il 66 % del volume totale di produzione dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, e ne ha ricevute solo da parte di Sphere SA, che ha chiesto conferma del fatto che solo la rispettiva società di produzione, Sphere France SAS, sarebbe stata inclusa nel campione. Il campione è stato quindi considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
1.5.2. Campionamento degli importatori indipendenti
(15) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli importatori e le loro associazioni rappresentative a manifestarsi e a fornire informazioni specifiche necessarie a stabilire se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, alla selezione del campione. |
(16) |
Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione. Una società ha risposto di non essere né un importatore né un utilizzatore del prodotto oggetto del riesame. |
1.5.3. Campionamento dei produttori esportatori nella RPC
(17) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha chiesto inoltre la collaborazione della missione della RPC presso l'Unione europea per individuare e/o contattare eventuali altri produttori che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta. |
(18) |
Quattro gruppi di produttori cinesi hanno inviato risposte per il campionamento. In considerazione dell'esiguo numero di risposte, la Commissione ha ritenuto che il campionamento non fosse necessario e ha invitato tutti i produttori cinesi che avevano inviato risposte per il campionamento a completare il questionario. |
1.5.4. Utilizzatori
(19) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, nonché le organizzazioni che rappresentano i consumatori, a manifestarsi e a collaborare. Nell'Unione non si è manifestato alcun utilizzatore o associazione di utilizzatori. |
1.5.5. Questionari e visite di verifica
(20) |
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione. Come indicato al considerando 18, i questionari sono stati inoltre inviati a quattro gruppi di produttori della RPC. |
(21) |
I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario. Tuttavia, nessuno dei produttori cinesi che avevano inviato risposte per il campionamento ha successivamente presentato il questionario debitamente compilato. La Commissione ha informato i produttori esportatori circa le conseguenze dell'omessa collaborazione; ciononostante, nessuno di essi ha collaborato all'inchiesta. |
(22) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base nei locali dei produttori dell'Unione di seguito elencati:
|
1.6. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(23) |
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, tendenti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare un'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
(24) |
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari all'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni richieste all'allegato III dell'avviso di apertura riguardanti i fattori di produzione utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Quattro gruppi di produttori cinesi hanno fornito informazioni al riguardo. |
(25) |
Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della Repubblica popolare cinese. Non è stata ricevuta alcuna risposta dal governo della RPC. |
(26) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A tale riguardo, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno inviato comunicazioni o elementi di prova ulteriori. |
(27) |
La Commissione ha altresì specificato nell'avviso di apertura che, alla luce degli elementi di prova disponibili, potrebbe risultare opportuno selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. |
(28) |
Il 19 aprile 2018 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo («la nota del 19 aprile 2018») invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che essa avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale. Nella nota del 19 aprile 2018 la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori di produzione, quali le materie prime, l'energia e la manodopera impiegate nella produzione del prodotto oggetto del riesame dai produttori esportatori. Inoltre, tenendo conto dei criteri volti a determinare la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha identificato, in quella fase, la Turchia come possibile paese rappresentativo. La Commissione ha ulteriormente indicato di aver identificato un produttore, Sedat Tahir A.S., con rendiconti finanziari accessibili al pubblico, impegnato nella produzione del prodotto oggetto del riesame nel potenziale paese rappresentativo. |
(29) |
La Commissione ha offerto a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni entro dieci giorni, ma non ne ha ricevuta alcuna. |
(30) |
In una seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 3 ottobre 2018 («la nota del 3 ottobre 2018»), la Commissione ha confermato l'intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo e ha confermato i codici doganali e le fonti di dati specifici dei fattori di produzione, nonché i dati relativi alle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e ai profitti della società turca Sedat Tahir A.S., che la Commissione intendeva impiegare, se opportuno, per la determinazione del valore normale. |
(31) |
La Commissione ha offerto a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni entro dieci giorni, ma non ne ha ricevuta alcuna. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto del riesame
(32) |
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta originaria, ossia fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, attualmente classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111110 e 7607191010) («prodotto oggetto del riesame»). |
(33) |
Il prodotto oggetto del riesame viene utilizzato generalmente come prodotto di consumo per imballaggi e altre applicazioni domestiche o di ristorazione («fogli di alluminio per uso domestico»). |
2.2. Prodotto simile
(34) |
Il prodotto oggetto del riesame fabbricato nella RPC ed esportato nell'Unione, il prodotto fabbricato nel paese rappresentativo, ossia la Turchia, e il prodotto realizzato e venduto dall'industria dell'Unione nell'Unione stessa sono stati considerati prodotti aventi le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni sulla determinazione del prodotto simile. |
(35) |
La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
(36) |
La Commissione non ha ricevuto contestazioni riguardanti la definizione del prodotto. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
3.1. Osservazioni preliminari
(37) |
In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC. |
(38) |
Come indicato al considerando 21, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta. I produttori esportatori non hanno risposto al questionario, omettendo dunque dati sui prezzi e sui costi all'esportazione, sui prezzi e sui costi sul mercato interno, su capacità, produzione, investimenti ecc. Analogamente, il governo della RPC e i produttori esportatori non hanno provveduto ad esaminare gli elementi di prova inclusi nel fascicolo, tra cui il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste in materia di difesa commerciale (5) («la relazione»), nonché gli elementi di prova ulteriori forniti dai richiedenti, che dimostravano come tali prezzi e costi fossero influenzati da interventi pubblici sostanziali. La Commissione ha fatto pertanto ricorso all'utilizzo di dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(39) |
La Commissione ha informato le autorità cinesi e i produttori esportatori menzionati al considerando 18 circa l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e ha offerto loro l'opportunità di presentare osservazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. Di conseguenza, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le risultanze relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping illustrate di seguito sono fondate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, sulle comunicazioni delle parti interessate e sulle statistiche disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 o di Eurostat. |
3.2. Persistenza del dumping sulle importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame
(40) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, secondo le statistiche di Eurostat le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC nell'Unione sono proseguite. Tali importazioni sono state pari a 1 519 tonnellate e hanno costituito l'1,8 % del consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, la Commissione ha osservato che, nel contesto dei riesami in previsione della scadenza, non è insolito che tale livello sia basso poiché l'adozione di misure efficaci volte a contrastare gli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping dovrebbe logicamente ridurre le importazioni rispetto al livello precedente oggetto di dumping pregiudizievole. Infatti, il volume delle importazioni dalla RPC durante il PIR ammonta al 22,9 % del totale delle importazioni. Per di più, come indicato al considerando 165, anche il calcolo del dumping sulla base dei prezzi all'esportazione verso i paesi terzi durante il PIR evidenzia livelli di dumping simili. Ciò conferma che anche le conclusioni raggiunte sulla base dei volumi delle importazioni nell'UE durante il PIR sono rappresentative. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le effettive importazioni nel periodo dell'inchiesta di riesame erano rappresentative e ha dunque esaminato se le pratiche di dumping siano proseguite durante tale periodo. |
3.3. Valore normale
(41) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». |
(42) |
Tuttavia, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Come ulteriormente illustrato in seguito, la Commissione ha concluso nell'ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, che fosse opportuno applicare l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
3.3.1. Esistenza di distorsioni significative
3.3.1.1. Introduzione
(43) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
|
(44) |
L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[se] la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore». |
(45) |
Le parti interessate sono state invitate a confutare, integrare o presentare osservazioni sugli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. Tale fascicolo presentava, in particolare, asserzioni ed elementi di prova dei richiedenti sull'esistenza di distorsioni significative nel mercato cinese dell'alluminio. Il fascicolo conteneva inoltre una copia della relazione, elaborata dalla Commissione, che evidenzia l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell'economia, tra cui distorsioni specifiche in numerosi fattori chiave di produzione (come i terreni, l'energia, il capitale, le materie prime e la manodopera) così come in settori specifici (come l'alluminio). La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura. |
(46) |
Sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, nonché di quelli contenuti nella relazione, la Commissione ha deciso di esaminare se sia opportuno o meno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Tale analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente (ossia l'alluminio) e del prodotto oggetto del riesame. |
(47) |
Come specificato ai considerando 25 e 26, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato osservazioni o fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo dell'inchiesta, così come nella relazione, nonché gli ulteriori elementi di prova presentati dai richiedenti, sull'esistenza di distorsioni significative e/o sull'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nel caso di specie. |
3.3.1.2. Asserzioni dei richiedenti ed elementi di prova forniti a sostegno di tali asserzioni
(48) |
La domanda conteneva alcuni elementi di prova pertinenti a sostegno delle asserzioni sulla presenza di distorsioni significative e a integrazione della relazione. |
(49) |
In primo luogo, i richiedenti hanno indicato nella sezione III A.1.a della domanda che la Commissione aveva già evidenziato nell'inchiesta che ha condotto all'adozione del regolamento iniziale (6)«una distorsione del prezzo della materia prima di base, l'alluminio», nonché il fatto che «analoghe distorsioni sono state riscontrate nel prezzo della materia prima intermedia, i fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni». |
(50) |
A tale riguardo, nell'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento iniziale, la Commissione ha evidenziato innanzitutto che l'alluminio primario rappresenta circa il 60-70 % dei costi di produzione del prodotto oggetto del riesame e che costituisce pertanto il principale elemento di costo della sua produzione. In secondo luogo, la Commissione ha osservato che i prezzi dell'alluminio sul mercato cinese (i cosiddetti «prezzi SHFE») (7) differivano significativamente dal prezzo LME (8), ossia il prezzo di riferimento a livello mondiale. In terzo luogo, la Commissione ha considerato che tale situazione era dovuta a «una serie di fattori che hanno la loro origine nello Stato, nonché in una significativa interferenza dello Stato stesso nel mercato interno mediante una serie di strumenti» (9). Sulla base di quanto precede, nel regolamento iniziale la Commissione ha concluso a tale riguardo che i suddetti fattori hanno generato essenzialmente una situazione in cui i prezzi dell'alluminio primario cinese e i prezzi dei prodotti di alluminio trasformati sono conseguenza di un intervento statale indipendente dalle fluttuazioni dei prezzi nei mercati internazionali. |
(51) |
In secondo luogo, i richiedenti, oltre a fare riferimento agli elementi di prova contenuti nella relazione, hanno indicato alla sezione III A.1.b della domanda di riesame la persistenza delle distorsioni evidenziate dalla Commissione nel regolamento iniziale. A tale riguardo, indicano che le distorsioni del mercato nell'industria cinese dei metalli non ferrosi erano evidenziate nella relazione preparata per la WV Metalle, l'associazione dell'industria tedesca dei metalli non ferrosi, in data 24 aprile 2017 (allegato 5 della domanda). La relazione per la WV Metalle ha confermato in particolare che il settore dei metalli non ferrosi costituisce un elemento fondamentale della pianificazione pubblica nel contesto dell'iniziativa sulle industrie emergenti strategiche, del piano «Made in China 2025», nonché di altri programmi di alto livello. Tale relazione indica inoltre che il governo della RPC interviene direttamente nella determinazione dei prezzi del capitale, del lavoro, dei terreni, delle materie prime e dei fattori di produzione di base. |
(52) |
Secondo i richiedenti, la relazione per la WV Metalle indica ulteriormente che l'iniziativa attuale in materia di capitalizzazione dei debiti non è guidata dal mercato, che il settore dei metalli non ferrosi ha regolarmente beneficiato e continua a beneficiare di un generoso sostegno finanziario e non monetario, che il settore dei metalli non ferrosi della Cina ha ricevuto notevoli sussidi, tra cui sovvenzioni nel settore dell'energia, diretti in modo particolare a imprese statali, e che il governo della RPC controlla rigorosamente volumi e prezzi di prodotti dell'industria dei metalli non ferrosi, anche tramite dazi e contingenti all'esportazione, licenze di esportazione, restrizioni all'esportazione, sussidi di promozione, imposte e riduzioni d'imposta. |
(53) |
In terzo luogo, all'allegato 6 della domanda, i richiedenti hanno evidenziato che le risultanze preliminari affermative del ministero del Commercio statunitense, nel quadro dell'inchiesta antisovvenzioni condotta su alcuni tipi di fogli di alluminio provenienti dalla Cina, menzionavano che il 37 % del consumo interno di alluminio in Cina è generato da imprese statali e che il governo della RPC impone una tariffa di esportazione del 30 % sull'alluminio primario, con conseguenti distorsioni del mercato interno cinese a valle dell'alluminio. Il 5 marzo 2018 il ministero del Commercio statunitense ha confermato le risultanze provvisorie nella decisione definitiva. |
(54) |
Per di più, i richiedenti hanno tenuto conto del fatto che il ministero del Commercio statunitense ha stabilito che i produttori cinesi di fogli di alluminio hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni compensabili; per tale motivo, i richiedenti hanno ritenuto che il mercato cinese dell'alluminio sia in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà o operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione, che le politiche pubbliche influenzino e falsino le forze del libero mercato sul mercato cinese dell'alluminio e che i produttori cinesi abbiano accesso a finanziamenti concessi dalle istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato. È dunque presumibile che ciò generi distorsioni dei prezzi SHFE. |
3.3.1.3. Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della Repubblica popolare cinese
(55) |
Il fondamento stesso del sistema economico cinese, ossia il concetto della cosiddetta «economia di mercato socialista», si scontra con la nozione di libero gioco delle forze di mercato. Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale di tale sistema è la proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all'intera popolazione e alla collettività dei lavoratori. Il carattere statale dell'economia è considerato la forza trainante dell'economia nazionale e lo Stato ha il mandato di assicurarne il consolidamento e la crescita (10). Di conseguenza, l'assetto globale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici considerevoli nell'economia, ma li prevede espressamente. La nozione di superiorità della proprietà pubblica su quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è evidenziata come principio generale in tutti gli atti legislativi centrali. Il diritto patrimoniale cinese è un ottimo esempio di tale nesso di causalità: si richiama allo stadio primario del socialismo e incarica lo Stato di sostenere il sistema economico di base nell'ambito del quale la proprietà pubblica riveste un ruolo dominante. Il diritto tollera altre forme di proprietà e permette il loro sviluppo accanto alla proprietà statale (11). |
(56) |
Inoltre, secondo la normativa cinese pertinente, l'economia di mercato socialista deve svilupparsi sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse a ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), e formano una sovrastruttura in cui i ruoli del PCC e dello Stato sono identici. In seguito a un emendamento della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo guida del PCC ha assunto ancora più rilievo tramite una risultanza riaffermata nel testo dell'articolo 1 della costituzione. La prima frase della disposizione, secondo la quale il sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese, è stata integrata da una seconda frase, la quale recita che l'elemento determinante del socialismo con caratteristiche cinesi è il ruolo guida del partito comunista cinese (12). Ciò mette in luce il controllo indiscusso e crescente del PCC sul sistema economico della RPC. Tale controllo è intrinseco al sistema cinese e va ben al di là della situazione abituale in altri paesi in cui i governi esercitano un ampio controllo macroeconomico nell'ambito del quale entrano in gioco le forze del libero mercato. |
(57) |
Lo Stato cinese intraprende una politica economica interventista per conseguire gli obiettivi che rispondono al programma politico fissato dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche predominanti in un libero mercato (13). Gli strumenti economici interventisti impiegati dalle autorità cinesi sono diversi, e includono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario, nonché diversi aspetti del contesto normativo. |
(58) |
In primo luogo, a livello di controllo amministrativo generale, l'andamento dell'economia cinese è governato da un sistema complesso di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Insieme, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale tendono a essere abbastanza dettagliati, mentre quelli nazionali mirano a fissare obiettivi alquanto generali. Tali piani specificano inoltre gli strumenti a disposizione per sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché l'arco temporale in cui gli obiettivi devono essere conseguiti. Alcuni piani sono tuttora caratterizzati da obiettivi di produzione espliciti, una caratteristica ricorrente in precedenti cicli di programmazione. Nel quadro di tali piani, singoli settori industriali e/o progetti vengono identificati come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo e vengono loro attribuiti obiettivi specifici di sviluppo (ammodernamento industriale, espansione industriale ecc.). Gli operatori economici, siano essi privati o statali, devono adeguare in modo efficace le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò è dovuto non solo alla natura formalmente vincolante dei piani. È cruciale osservare che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema di piani e ricorrono di conseguenza ai poteri ad essi conferiti, inducendo dunque gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani stessi (cfr. anche il punto 3.3.1.5 sottostante) (14). |
(59) |
In secondo luogo, a livello di assegnazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Tali banche, nel definire e attuare la loro politica di prestiti, devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo piuttosto che valutare essenzialmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.3.1.8 più avanti) (15). Lo stesso vale per gli altri componenti del sistema finanziario cinese, come i mercati azionari, i mercati delle obbligazioni, i mercati delle private equity ecc. Sebbene di minore rilevanza rispetto al settore bancario, queste parti del settore finanziario sono organizzate a livello istituzionale e operativo per garantire il controllo e permettere l'intervento da parte dello Stato e del PCC e non per sfruttare appieno il funzionamento efficiente dei mercati finanziari (16). |
(60) |
In terzo luogo, al livello di contesto normativo, gli interventi da parte dello Stato nell'economia assumono diverse forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici vengono regolarmente impiegate per conseguire obiettivi politici piuttosto che l'efficienza economica, compromettendo in tal modo i principi fondati sul mercato in tale settore. La normativa applicabile prevede in modo specifico che gli appalti pubblici debbano mirare a facilitare il conseguimento di obiettivi definiti da politiche statali. Tuttavia, la natura di tali obiettivi resta indefinita, lasciando di conseguenza un ampio margine discrezionale agli organi decisionali (17). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo cinese mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla finalità e l'entità degli investimenti statali e privati. Il monitoraggio degli investimenti, così come diversi incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti sono impiegati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere obiettivi di politica industriale, come mantenere il controllo statale su settori fondamentali o rafforzare l'industria nazionale (18). |
(61) |
In sintesi, il modello economico cinese si fonda su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali si scontrano con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l'efficiente assegnazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (19). |
3.3.1.4. Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione
(62) |
Alla luce della dominanza della proprietà statale nel modello economico cinese, come descritto in precedenza, le imprese statali rappresentano una parte essenziale dell'economia cinese. Il governo e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese statali. Il partito statale non solo formula e supervisiona attivamente l'attuazione di politiche economiche generali da parte di ciascuna impresa statale, ma rivendica anche il diritto di partecipare al processo decisionale operativo delle imprese statali. Ciò viene generalmente garantito tramite la rotazione dei quadri tra autorità pubbliche e imprese statali, tramite la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese statali e di cellule di partito nelle imprese (cfr. anche il punto 3.3.1.4 più avanti), nonché determinando la struttura societaria del settore delle imprese statali (20). In cambio, le imprese statali godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti fattori di produzione, tra cui i finanziamenti (21). |
(63) |
A tale proposito, uno studio dell'OCSE pubblicato a gennaio 2019 («studio dell'OCSE») (22) fa riferimento a imprese pubbliche nel settore dell'alluminio che evidenziano in modo specifico nei rispettivi documenti normativi in che modo la proprietà statale influenzi politiche industriali pertinenti e si traduca in sostegno pubblico. Più nello specifico, un'impresa statale menziona nel prospetto delle obbligazioni del 2016 di essere una delle 52 imprese statali fondamentali, di rivestire un ruolo cruciale nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche nel settore energetico, nonché di ricevere un sostegno globale e sostenibile da parte del governo della RPC. Un'altra imprese statale, nel prospetto delle obbligazioni del 2017, fa riferimento al fatto che il rispettivo governo provinciale può esercitare un'influenza significativa sul gruppo (23). |
(64) |
Ciò è particolarmente importante dato che la RPC è il maggiore produttore di alluminio al mondo, con diverse grandi imprese statali tra i principali produttori al mondo. Secondo le stime, le imprese statali rappresentano più del 50 % della produzione complessiva di alluminio primario nella RPC (24). Anche secondo uno studio recente sull'industria dei metalli non ferrosi nella RPC, le imprese statali detengono una quota preponderante del mercato interno (25). Sebbene negli ultimi anni l'aumento delle capacità sia attribuito in parte a società private, tale aumento implica generalmente anche diverse forme di coinvolgimento del governo (locale), come la tolleranza di un'espansione illegale della capacità (26). Inoltre, la capacità di produzione dell'alluminio è aumentata anche tra le principali imprese statali, sebbene in misura inferiore (27). |
(65) |
Dato il livello elevato di intervento pubblico nell'industria dell'alluminio e la quota rilevante di imprese statali nel settore, anche ai produttori privati di alluminio viene impedito di operare a condizioni di mercato. Infatti, le imprese sia pubbliche che private nel settore dell'alluminio sono soggette a una supervisione e a un orientamento di natura politica, come descritto più avanti nella sezione 3.3.1.5. |
(66) |
Il controllo e l'intervento dello Stato nella fabbricazione del prodotto in esame (fogli di alluminio per uso domestico) hanno luogo nell'ambito del quadro generale descritto. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, molti dei maggiori produttori del prodotto oggetto del riesame sono statali. Gli elementi di prova disponibili suggeriscono dunque che i produttori di fogli di alluminio nella RPC sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica e l'orientamento del governo cinese, e non conformemente ai principi di mercato. |
3.3.1.5. Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(67) |
Oltre a esercitare il controllo sull'economia detenendo la proprietà delle imprese statali, lo Stato cinese è in grado di interferire nei prezzi e nei costi tramite la sua presenza nelle imprese. Se da una parte il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, come previsto dalla legislazione cinese, può essere considerato una conseguenza dei corrispondenti diritti di proprietà (28), dall'altra i gruppi del PCC nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un altro canale tramite cui lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC (29)) dev'essere istituita in ogni impresa, e quest'ultima deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell'organizzazione di partito. In passato non sembra che tale requisito sia stato sempre soddisfatto o applicato rigorosamente. Tuttavia, almeno dal 2016 il PCC ha rafforzato la propria volontà di controllare le decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Il PCC ha inoltre dichiarato di esercitare una pressione sulle imprese private per mettere al primo posto il «patriottismo» e per seguire una disciplina di partito (30). Nel 2017 è stato riferito che cellule di partito esistevano nel 70 % di circa 1,86 milioni di imprese private, con una pressione crescente da parte delle organizzazioni del PCC per avere l'ultima parola sulle decisioni commerciali nelle rispettive imprese (31). Tali norme si applicano in generale nell'economia cinese, compresi i produttori del prodotto oggetto del riesame e i fornitori dei fattori di produzione. |
(68) |
L'esempio seguente illustra chiaramente la suddetta tendenza all'aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dell'alluminio. |
(69) |
Nel 2017, un produttore cinese statale di alluminio, «China Aluminium International Engineering Corporation Limited» (Chalieco), ha modificato lo statuto societario per dare maggiore rilevanza al ruolo delle cellule di partito nella società. La società ha introdotto un capitolo intero sul comitato del partito, il cui articolo 113 dispone quanto segue: «Prima di prendere decisioni su questioni aziendali importanti, il consiglio consulta il comitato di partito della società». (32) Per di più, nella relazione annuale del 2017 (33) la società «Chalco» (Aluminum Corporation of China) afferma che una serie di direttori, supervisori e dirigenti di alto grado, tra cui il presidente e il direttore esecutivo, nonché il presidente del comitato di vigilanza, sono membri del PCC. |
(70) |
La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.3.1.8), nonché nella fornitura di materie prime e di fattori di produzione generano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Di conseguenza, la presenza statale nelle imprese, tra cui quelle statali, nel settore dell'alluminio e in altri settori (come il settore finanziario e dei fattori di produzione) permette al governo di interferire in questioni legate ai prezzi e ai costi. |
3.3.1.6. Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
(71) |
La direzione dell'economia cinese è determinata in misura significativa da un sistema elaborato di pianificazione che definisce le priorità e stabilisce gli obiettivi su cui il governo centrale e quello locale devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti esistono a tutti i livelli di governo, che interessano praticamente tutti i settori economici, gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione sono di natura vincolante e le autorità ad ogni livello amministrativo monitorano l'attuazione dei piani da parte del livello amministrativo inferiore corrispondente. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse vengano destinate a settori definiti strategici o altrimenti importanti dal punto di vista politico da parte del governo, piuttosto che essere ripartite conformemente alle forze di mercato (34). |
(72) |
Ad esempio, il governo riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore cinese dell'alluminio (compreso il prodotto oggetto del riesame). Esistono numerosi piani, direttive e altri documenti riguardanti l'alluminio, elaborati a livello nazionale, regionale e comunale, che mostrano chiaramente l'elevato grado di intervento del governo cinese. Tramite questi e altri strumenti, il governo dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore dell'alluminio. |
(73) |
Tali politiche e obiettivi riguardanti il settore dell'alluminio hanno un importante impatto diretto o indiretto sui costi di produzione del prodotto oggetto del riesame. |
(74) |
Sebbene il 13o piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico (35) non contenga disposizioni specifiche sull'alluminio, per l'industria dei metalli non ferrosi in generale esso prevede una strategia per promuovere una collaborazione a livello internazionale riguardo alla capacità produttiva e alla produzione di apparecchiature. Per conseguire tali obiettivi, è stato ribadito che tramite il piano verranno rafforzati regimi di sostegno riguardanti la fiscalità, i finanziamenti, l'assicurazione, gli investimenti, nonché piattaforme finanziarie e di valutazione dei rischi (36). |
(75) |
Il piano settoriale corrispondente, il piano di sviluppo dell'industria dei metalli non ferrosi (2016-2020) («il piano»), definisce politiche e obiettivi specifici che il governo intende conseguire per una serie di industrie dei metalli non ferrosi (37), tra cui l'alluminio. |
(76) |
Il piano intende migliorare i tipi di prodotti fabbricati dall'industria dell'alluminio cinese tramite, tra le altre cose, il sostegno all'innovazione. Esso esige il rapido sviluppo di un sistema di proprietà mista, nonché la promozione di imprese statali più dinamiche. Tale piano prevede inoltre la possibilità di accumulare metalli non ferrosi, garantendo la sicurezza delle risorse, tra cui l'alluminio, e fissa obiettivi quantitativi specifici per ridurre il consumo energetico, aumentando il tasso di alluminio riciclato nella produzione e l'utilizzo degli impianti (38). |
(77) |
Il piano promuove inoltre adeguamenti strutturali finalizzati a un controllo più rigoroso dei nuovi impianti di fusione e all'eliminazione di capacità obsolete. Contempla inoltre la distribuzione geografica degli stabilimenti di trasformazione, si concentra su progetti volti ad incrementare lo sfruttamento di risorse come la bauxite e l'allumina e definisce politiche tariffarie e inerenti alla fornitura di energia (39). |
(78) |
Caratterizzato da un'ampia gamma di misure e politiche, tale piano rappresenta la prosecuzione del piano di rilancio e adeguamento dell'industria dei metalli non ferrosi del 2009, adottato per attenuare gli effetti negativi della crisi finanziaria sull'industria dei metalli non ferrosi. Gli obiettivi principali definiti nel piano includono, tra le altre cose, il controllo del volume di produzione, la ristrutturazione, l'approvvigionamento di materie prime, la politica riguardante le tasse all'esportazione, la sicurezza delle risorse, lo stoccaggio, l'innovazione tecnologica, la politica finanziaria, nonché la relativa pianificazione e attuazione (40). |
(79) |
Un altro documento strategico sul settore dell'alluminio riguardante le condizioni standard applicabili all'industria dell'alluminio è stato pubblicato dal ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione il 18 luglio 2013 con l'intento di accelerare l'adeguamento strutturale e di limitare un'espansione disordinata degli impianti di fusione dell'alluminio. Le condizioni standard prevedono quantità di produzione minime per i nuovi impianti, norme di qualità e sicurezza dell'approvvigionamento di bauxite e allumina importate e di origine nazionale. Tali condizioni indicano che il ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione è l'autorità incaricata della normalizzazione e della gestione dell'industria dell'alluminio, nonché della pubblicazione dell'elenco di società autorizzate a operare nell'industria dell'alluminio (41). |
(80) |
Inoltre, le condizioni di accesso applicabili all'industria dell'alluminio, pubblicate dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme nell'ottobre del 2007 e formalmente in vigore fino al 2016 avevano come obiettivo principale la promozione dello sviluppo dell'industria dell'alluminio e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (42). |
(81) |
Infine, gli orientamenti volti ad accelerare la ristrutturazione dell'industria dell'alluminio («orientamenti in materia di ristrutturazione») (43), pubblicati dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme nell'aprile del 2006, considerano l'alluminio come un prodotto fondamentale per lo sviluppo dell'economia nazionale. |
(82) |
Gli orientamenti in materia di ristrutturazione stabiliscono che per attuare la politica di sviluppo industriale approvata dal Consiglio di Stato è necessario conseguire obiettivi specifici in alcuni ambiti. Tali ambiti sono:
|
(83) |
Per quanto riguarda l'organizzazione dell'industria e l'eliminazione delle capacità obsolete, gli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di ristrutturazione sono stati perseguiti anche da politiche più recenti, ad esempio dal piano che incoraggia le imprese dei metalli non ferrosi a procedere alla creazione di alleanze a monte e a valle della catena di approvvigionamento, alla ristrutturazione settoriale e intersettoriale, a incrementare il livello di concentrazione del settore e a rafforzare l'integrazione commerciale e la riorganizzazione dei processi (cfr. anche considerando 74-76). |
(84) |
Di conseguenza, la serie di piani, direttive e altri documenti riguardanti l'alluminio, elaborati a livello nazionale, regionale e comunale, mostra chiaramente l'elevato grado di intervento del governo cinese nel settore dell'alluminio (44). Tramite questi e altri strumenti, il governo dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore. |
(85) |
Oltre ai piani, l'intervento del governo nel settore ha riguardato, tra le altre cose, misure relative alle esportazioni, tra cui diritti sulle esportazioni, contingenti all'esportazione, requisiti riguardo all'andamento delle esportazioni e requisiti minimi riguardanti i prezzi all'esportazione di diverse materie prime per l'alluminio. |
(86) |
Il governo della RPC ostacola inoltre le esportazioni di alluminio primario e dei fattori di produzione, con l'intento di promuovere prodotti di alluminio a più alto valore aggiunto. Tale obiettivo viene perseguito garantendo rimborsi integrali o parziali dell'IVA su prodotti di alluminio trasformati in combinazione con rimborsi incompleti dell'IVA e tasse all'esportazione sull'alluminio primario (45). |
(87) |
Per di più, si è osservato che il prezzo dei fattori di produzione principali, quali l'energia e l'elettricità, è influenzato da diversi tipi di intervento pubblico (46). Altri tipi di intervento pubblico che generano distorsioni di mercato includono la politica di stoccaggio tramite l'Ufficio di riserva statale e il ruolo dell'SHFE (47). Inoltre, diverse inchieste in materia di difesa commerciale hanno stabilito che il governo cinese ha concesso regolarmente varie forme di sostegno statale ai produttori di alluminio (48). Il consistente intervento del governo della RPC nel settore dell'alluminio ha generato un eccesso di capacità (49), che costituisce probabilmente l'esempio più chiaro delle conseguenze delle politiche attuate dal governo della RPC e delle distorsioni che ne risultano. |
(88) |
Lo studio dell'OCSE ha inoltre evidenziato ulteriori casi di sostegno pubblico volto ad influenzare le forze di mercato nel settore dell'alluminio. Tale sostegno riguarda generalmente i fattori di produzione, in particolare l'energia elettrica (50) e l'allumina primaria, vendute a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato (51). Lo studio dell'OCSE ha ulteriormente descritto in che modo gli obiettivi del governo della RPC per il settore dell'alluminio vengano tradotti in politiche industriali e azioni specifiche a livello provinciale e locale, tra cui, ad esempio, conferimenti di capitale, diritti prioritari di godimento di risorse minerarie, sovvenzioni e sussidi pubblici o incentivi fiscali (52). |
(89) |
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui figurano la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame e le materie prime impiegate per la sua produzione. Tali misure impediscono alle forze di mercato di operare normalmente. |
3.3.1.7. Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: assenza, applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
(90) |
Il sistema fallimentare cinese non sembra essere in grado di perseguire i suoi obiettivi principali, come, ad esempio, la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di creditori e debitori. Ciò sembra essere dovuto al fatto che, sebbene il diritto fallimentare cinese si fondi formalmente su principi simili a quelli del diritto fallimentare di altri paesi, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica sottoapplicazione. Il numero di casi di fallimento resta notoriamente basso rispetto alle dimensioni dell'economia nazionale, anche perché le procedure d'insolvenza sono caratterizzate da una serie di carenze che scoraggiano in modo efficace la presentazione di istanze di fallimento. Per di più, il ruolo dello Stato nelle procedure d'insolvenza resta forte e attivo, e ha spesso un'influenza diretta sull'esito delle procedure (53). |
(91) |
Inoltre, le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà dei terreni e ai diritti di utilizzo dei terreni nella RPC (54). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani statali). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Sono in vigore disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di utilizzo dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio tramite l'introduzione di procedure di gara. Tuttavia, generalmente tali disposizioni non vengono rispettate, poiché alcuni acquirenti riescono ad ottenere i terreni gratuitamente oppure a tariffe inferiori a quelle di mercato (55). Per di più, mediante l'assegnazione dei terreni le autorità spesso perseguono obiettivi politici specifici, tra cui l'attuazione dei piani economici (56). |
(92) |
Di conseguenza, il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non sembra funzionare correttamente, in quanto genera distorsioni nel mantenere in attività imprese in stato d'insolvenza e in relazione alla fornitura e all'acquisto di terreni nella RPC. Tali considerazioni, sulla base degli elementi di prova disponibili, sembrano essere pienamente applicabili anche nel settore dell'alluminio e, più nello specifico, in relazione al prodotto oggetto del riesame. |
(93) |
Tali risultanze sono sostenute dalle conclusioni provvisorie elaborate dal ministero del Commercio degli Stati Uniti nel quadro dell'inchiesta antisovvenzioni condotta su alcuni tipi di fogli di alluminio provenienti dalla Repubblica popolare cinese, che ha riscontrato, sulla base di dati disponibili sfavorevoli, che la fornitura di terreni da parte del governo della RPC per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato costituisce un contributo finanziario ai sensi della sezione 771 (5)(D) della legge sulle tariffe del 1930 nella sua versione modificata (57). |
3.3.1.8. Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
(94) |
Nella RPC è impossibile il pieno sviluppo di un sistema salariale fondato sul mercato poiché viene negato ai lavoratori e ai datori di lavoro il diritto di associazione. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (58). Nel quadro del diritto nazionale è attiva solo un'organizzazione sindacale. Tuttavia, tale organizzazione è dipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (59). Per di più, la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema anagrafico, che non permette ai residenti di una determinata area amministrativa di accedere alla gamma completa delle prestazioni di sicurezza sociale e di altra natura. Generalmente, ciò fa sì che i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovino in una posizione lavorativa vulnerabile e abbiano un reddito inferiore rispetto a coloro che possiedono il certificato di residenza (60). Tali risultanze generano una distorsione dei costi salariali nella RPC. |
(95) |
La Commissione non ha ricevuto alcun elemento a sostegno del fatto che il settore dell'alluminio, compreso il prodotto oggetto del riesame, non sia soggetto al suddetto sistema del diritto del lavoro cinese. Il settore dell'alluminio è dunque interessato dalle distorsioni dei costi salariali sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame) sia indirettamente (nell'accesso al capitale o ai fattori di produzione da parte di imprese soggette allo stesso sistema riguardante il lavoro nella RPC). |
3.3.1.9. Distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
(96) |
L'accesso al capitale da parte delle imprese nella RPC è soggetto a varie distorsioni. |
(97) |
In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato dalla forte posizione di mercato delle banche statali (61), che, nel concedere accesso ai finanziamenti, tengono in considerazione criteri diversi dalla validità economica di un progetto. Analogamente alle imprese statali non finanziarie, le banche restano legate allo Stato non solo mediante la proprietà ma anche mediante relazioni personali (i più alti funzionari dei grandi istituiti finanziari statali sono nominati in ultima analisi dal PCC) (62) e, proprio come le imprese statali non finanziarie, le banche attuano regolarmente politiche pubbliche definite dal governo. Nel farlo, le banche ottemperano a un obbligo giuridico esplicito di svolgere la propria attività economica conformemente alle esigenze nazionali di sviluppo economico e sociale e sotto la guida delle politiche industriali dello Stato (63). A ciò si associano ulteriori norme vigenti, che indirizzano le finanze nei settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (64). |
(98) |
Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento all'esigenza di rispettare la normale condotta bancaria e le norme prudenziali, come la necessità di valutare la solvibilità del mutuatario, numerosissimi elementi di prova, comprese le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che tali disposizioni ricoprono solamente un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici. |
(99) |
Inoltre, i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di ragioni, tra cui il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo cinese e dalla forza di un'eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime suggeriscono fortemente che i rating cinesi del credito corrispondono sistematicamente a rating internazionali inferiori. |
(100) |
A ciò si associano ulteriori norme vigenti, che indirizzano le finanze nei settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (65). Nel settore dell'alluminio, gli orientamenti sulla ristrutturazione hanno disposto l'erogazione di prestiti a imprese conformi alle pertinenti politiche industriali dello Stato (66). Tali interventi nell'assegnazione del capitale determinano una propensione a concedere prestiti a imprese statali, a grandi imprese private con legami influenti e a imprese attive in settori industriali fondamentali, il che significa che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti i partecipanti al mercato. Vi sono infatti prove che dimostrano che, anche nel settore dell'alluminio, le banche riservano un trattamento privilegiato alle imprese statali in termini di tassi d'interesse, importi e condizioni, il che si traduce in un vantaggio concorrenziale per le imprese statali (67). |
(101) |
In secondo luogo, gli oneri finanziari sono stati mantenuti artificialmente bassi per stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale, con utili sul capitale investito sempre più bassi. Tale situazione è esemplificata dal recente aumento del rapporto di indebitamento delle imprese del settore pubblico nonostante un drastico calo della redditività, il che suggerisce che i meccanismi in atto nel settore bancario non seguono le normali risposte commerciali. |
(102) |
A tale proposito, lo studio dell'OCSE fa riferimento a prove aneddotiche del fatto che taluni produttori di alluminio nella RPC hanno ottenuto finanziamenti a condizioni preferenziali, in relazione ai quali il costo del finanziamento sembra essere dissociato dal corrispondente livello del rapporto di indebitamento dell'impresa. Secondo lo studio, un produttore statale di alluminio ha dichiarato esplicitamente nel suo prospetto delle obbligazioni del 2016 che l'impresa attrae considerevole sostegno finanziario da parte di banche demandate all'attuazione delle politiche del governo cinese, che applicano un tasso di interesse inferiore al valore di riferimento. Analogamente, il prospetto delle obbligazioni del 2017 di un altro produttore statale fa riferimento ai forti legami dell'impresa con banche cinesi, comprese banche demandate all'attuazione delle politiche del governo che hanno fornito all'impresa fonti di finanziamento a basso costo. Lo studio dell'OCSE conclude al riguardo che, sebbene possano esistere molte ragioni che giustificano tassi di interesse bassi per queste imprese, il contrasto tra i modesti indicatori finanziari e i bassi tassi di interesse può suggerire una potenziale sottoquotazione del rischio associato a tali mutuatari (68). |
(103) |
In terzo luogo, benché nell'ottobre 2015 sia stata realizzata la liberalizzazione dei tassi di interesse nominale, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Infatti, la quota dei prestiti al tasso di riferimento o ad un tasso inferiore rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essere aumentato, dato che tale quota è cresciuta considerevolmente dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Mantenendo bassi i tassi di interesse in modo artificiale si determina una riduzione degli oneri finanziari e, di conseguenza, un utilizzo eccessivo del capitale. |
(104) |
La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza dell'assegnazione del capitale senza alcun segno di stretta creditizia, come ci si attenderebbe invece in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti non produttivi sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Nel far fronte a una situazione con un debito a rischio in aumento, il governo cinese ha scelto di evitare casi di insolvenza. Di conseguenza, le questioni riguardanti i crediti inesigibili sono state gestite mediante il rinnovo del debito, creando così le cosiddette società «zombie», o trasferendo la titolarità del debito (ad esempio attraverso fusioni o capitalizzazioni del debito), senza eliminare necessariamente il problema generale del debito o le sue cause di base. |
(105) |
Essenzialmente, benché siano stati recentemente compiuti passi per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è affetto da diverse problematiche sistemiche e distorsioni significative dovute al persistente ruolo pervasivo ricoperto dallo Stato sui mercati dei capitali. |
(106) |
Non sono stati forniti elementi di prova che dimostrino che il settore dell'alluminio, compreso il prodotto oggetto del riesame, sia esente dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. Pertanto, il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato. |
3.3.1.10. Natura sistemica delle distorsioni descritte
(107) |
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione non sono circoscritte al settore dell'alluminio in generale o al prodotto oggetto del riesame in particolare. Al contrario, gli elementi di prova disponibili mostrano che le caratteristiche del sistema cinese descritte nelle sezioni da 3.3.1.1 a 3.3.1.5 e nella parte I della relazione si applicano all'intero paese e a tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori di produzione figurante nelle sezioni da 3.3.1.6 a 3.3.1.8 e nella parte II della relazione. |
(108) |
Per realizzare il prodotto oggetto del riesame sono necessari una serie di fattori di produzione. Nel fascicolo dell'inchiesta non vi sono elementi che indichino che tali fattori non siano originari della RPC. Quando i produttori cinesi di fogli di alluminio acquistano/appaltano i fattori di produzione, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come loro costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori dei fattori di produzione impiegano manodopera che è soggetta alle distorsioni; i fornitori nella RPC possono contrarre prestiti che sono soggetti alle distorsioni del settore finanziario/dell'assegnazione di capitale; essi stessi sono soggetti a un sistema di diritti di utilizzo dei terreni che distorce il costo dell'utilizzo della terra e, soprattutto, sono soggetti a un sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori, permeando così anche il loro processo produttivo in maniera diretta o indiretta. |
(109) |
Di conseguenza, non solo non possono essere utilizzati i prezzi di vendita del prodotto oggetto del riesame praticati sul mercato interno, ma tutti i costi dei fattori di produzione (comprese materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) sono parimenti falsati da significative distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, poiché la formazione dei loro prezzi è influenzata dall'intervento pubblico sostanziale descritto nelle parti I e II della relazione. Di fatto, gli interventi pubblici descritti in relazione all'assegnazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore di produzione che è stato a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori di produzione è probabilmente esposto a distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Alla Commissione non sono pervenuti elementi di prova, né essa stessa ha individuato controprove, in grado di confutare tale risultanza. Lo stesso vale per i fattori di produzione dei fattori di produzione e così via. Né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno addotto alcun elemento di prova che indichi il contrario nell'ambito della presente inchiesta. |
3.3.1.11. Conclusione
(110) |
L'analisi presentata nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili relativi all'intervento del governo della RPC nell'economia interna in generale e nel settore dell'alluminio (compreso il prodotto oggetto del riesame), ha messo in luce che i prezzi o i costi, inclusi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In base a ciò, e in assenza di qualunque forma di cooperazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, la Commissione ha concluso che nel caso di specie non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale. |
(111) |
Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei costi di produzione e di vendita corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva. La Commissione ha ricordato che nessun produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta dopo aver presentato i moduli per il campionamento e che non è stata addotta alcuna argomentazione a sostegno del fatto che determinati costi sul mercato interno siano esenti da distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base. |
3.3.2. Paese rappresentativo
3.3.2.1. Osservazioni generali
(112) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sulla base di costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato. |
(113) |
La scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
|
(114) |
Come spiegato ai considerando 28 e 29, nella nota del 19 aprile 2018 la Commissione ha informato le parti interessate di aver individuato solo la Turchia come possibile paese rappresentativo e le ha invitate a formulare osservazioni e a suggerire altri paesi. Non è pervenuta alcuna osservazione a tale proposito. |
(115) |
Come indicato ai considerando 30 e 31, nella nota del 3 ottobre 2018 la Commissione ha confermato la sua intenzione di usare la Turchia come potenziale paese rappresentativo e ha sollecitato osservazioni. Non è successivamente pervenuta alcuna osservazione neanche a tale proposito. |
3.3.2.2. Livello di sviluppo economico simile a quello della RPC
(116) |
La Turchia è considerata dalla Banca mondiale un paese con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, ossia è classificata come un paese a reddito medio-alto sulla base del reddito nazionale lordo (RNL) (70), analogamente alla RPC. |
3.3.2.3. Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo
(117) |
Nella nota del 19 aprile 2018 la Commissione ha indicato di aver identificato un produttore del prodotto oggetto del riesame, Sedat Tahir A.Ș. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni e a proporre altri produttori in altri paesi rappresentativi che soddisfacessero i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna osservazione o proposta, né in merito all'adeguatezza del paese rappresentativo né per suggerire altri paesi oltre alla Turchia come paesi rappresentativi. |
3.3.2.4. Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
(118) |
Nella nota del 19 aprile 2018 la Commissione ha indicato che sia le principali materie prime utilizzate come fattori di produzione (ossia i fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni di peso superiore 10 kg) sia il prodotto oggetto del riesame (ossia i fogli di alluminio in rotoli di piccole dimensioni di peso non superiore i 10 kg) sono classificati con gli stessi codici SA, ossia 7607 11 e 7607 19. Per garantire un'esatta identificazione del materiale utilizzato come fattore di produzione e calcolare correttamente il valore normale, solo i paesi che effettuano un'ulteriore distinzione tra il materiale principale utilizzato come fattore di produzione e il prodotto oggetto del riesame possono essere considerati paesi rappresentativi appropriati. In tale fase si è tenuto conto del fatto che solo in Turchia il materiale principale utilizzato come fattore di produzione è classificato con codici diversi dal prodotto oggetto del riesame ed è disponibile un insieme completo di dati pubblici. |
(119) |
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni, tra le altre cose, sull'adeguatezza della Turchia rispetto ai criteri suddetti. Non sono pervenute osservazioni. |
a) Dati riguardanti i fattori di produzione
(120) |
Per quanto concerne la Turchia, i dati relativi alle importazioni delle materie prime principali utilizzate nella produzione del prodotto oggetto del riesame erano prontamente disponibili nel Global Trade Atlas («GTA»), mentre i dati riguardanti altri importanti fattori di produzione, come i costi del lavoro e dell'energia elettrica, erano facilmente reperibili sul sito web dell'Istituto turco di statistica. |
b) Dati finanziari (spese generali di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti)
(121) |
L'indagine ha messo in luce che i dati finanziari riguardanti il produttore turco, Sedat Tahir A.Ș., per l'anno 2017 sono disponibili al pubblico. |
3.3.2.5. Conclusione
(122) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, l'obiettivo consiste nel trovare, in un possibile paese rappresentativo, tutti o il maggior numero possibile di fattori di produzione esenti da distorsioni corrispondenti a quelli utilizzati dai produttori cinesi che hanno collaborato e di importi esenti da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. |
(123) |
Alla luce della precedente analisi, la Turchia ha soddisfatto tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. In particolare, la Turchia presenta una produzione del prodotto oggetto del riesame e un insieme completo di dati disponibili riguardanti tutti i fattori di produzione, le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. |
(124) |
Poiché si è stabilito che la Turchia costituisce un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, non è stato necessario analizzare ulteriormente il livello di protezione sociale e ambientale in Turchia. |
3.3.3. Spese generali di produzione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti
(125) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), quarto comma, del regolamento di base, «[i]l valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». |
(126) |
Come illustrato ai considerando da 28 a 31, la Commissione ha indicato di aver identificato un produttore, Sedat Tahir A.S., con rendiconti finanziari accessibili al pubblico, impegnato nella produzione del prodotto oggetto del riesame nel possibile paese rappresentativo. Ha inoltre manifestato la propria intenzione di utilizzare i dati contenuti nel conto profitti e perdite di Sedat Tahir A.Ș. per l'anno 2017 quale base per stabilire le percentuali delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti per la costruzione del valore normale. Non è pervenuta alcuna osservazione a tale proposito entro il termine stabilito di 10 giorni. |
(127) |
Le spese generali di produzione non vengono identificate in maniera distinta nei dati disponibili del conto profitti e perdite di Sedat Tahir A.Ș. e la Commissione li ha pertanto ritenuti compresi nel costo delle merci vendute o nel costo di produzione. |
(128) |
La Commissione ha quindi utilizzato i dati del conto profitti e perdite di Sedat Tahir A.Ș. per l'anno 2017 quale base per stabilire le percentuali del costo di produzione relative alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti da applicare al costo di produzione costruito per costruire il valore normale. |
3.3.4. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni
(129) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». |
(130) |
Nella nota del 19 aprile 2018, la Commissione ha manifestato la propria intenzione di utilizzare la banca dati del Global Trade Atlas per stabilire i costi esenti da distorsioni relativi alle prime cinque materie prime utilizzate come fattori di produzione di cui alla sottostante tabella 1. La Commissione ha inoltre affermato di voler utilizzare l'Istituto turco di statistica come fonte per i costi del lavoro e per i costi dell'energia elettrica. Ha anche segnalato che prevede di ricorrere alla banca dati Orbis quale fonte di rendiconti finanziari disponibili al pubblico per stabilire un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. |
3.3.4.1. Fattori di produzione
(131) |
Come già indicato al considerando 28, nella nota del 19 aprile 2018 la Commissione ha elaborato un elenco iniziale di fattori di produzione e fonti turche da utilizzare per tutti i fattori di produzione, come, ad esempio, le materie prime, l'energia e la manodopera impiegate nella produzione del prodotto oggetto del riesame. |
(132) |
Data la mancanza di cooperazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha impiegato, per quanto riguarda i vari fattori di produzione utilizzati per produrre il prodotto oggetto del riesame, le quantità di consumo ottenute da un grande produttore dell'Unione incluso nel campione e le ha applicate ai costi unitari turchi ottenuti dalle varie fonti indicate ai considerando da 130 a 144 per i diversi fattori di produzione utilizzati per produrre il prodotto oggetto del riesame, al fine di stabilire il costo di produzione. Di fatto, sulla base delle informazioni disponibili raccolte nel corso dell'inchiesta originaria, il processo produttivo dei produttori esportatori cinesi e i materiali utilizzati sembrano essere identici a quelli indicati dal produttore dell'Unione in questione. |
(133) |
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e i risultati della visita di verifica effettuata nei locali di uno dei richiedenti, sono stati individuati i seguenti fattori di produzione, codici SA e codici tariffari turchi a 12 cifre, ove applicabili. Tabella 1
|
3.3.4.2. Materiali
(134) |
Per quanto riguarda i fogli di alluminio, i richiedenti hanno indicato che la materia prima normalmente utilizzata sono i fogli di alluminio, senza supporto, solo laminati, che rientrano nel codice SA 7607 11. Ciò è stato confermato da due dei quattro produttori cinesi che hanno fornito risposte all'allegato III dell'avviso di apertura. Uno dei richiedenti ha fornito ulteriori informazioni, indicando che i codici tariffari turchi a 12 cifre per i rotoli di grandi dimensioni sono 7607 11 19 00 11 e 7607 11 19 00 12. In mancanza di ulteriori informazioni dai produttori cinesi e di osservazioni delle altre parti interessate, la Commissione ha deciso di utilizzate i suddetti codici tariffari a 12 cifre per costruire il valore normale. |
(135) |
Per quanto riguarda la confezione/scatola di cartone per singolo rotolo, i richiedenti hanno indicato che il codice SA applicabile è 4819 10, mentre un produttore cinese ha indicato che il codice SA applicabile è 4819 20. Il codice SA 4819 10 comprende «scatole […] di carta o di cartone ondulato», mentre il codice SA 4819 20 comprende «scatole […] di carta o di cartone non ondulato». Poiché le scatole applicabili al caso di specie non sono ondulate, la Commissione ha deciso di prendere in esame il codice SA 4819 20. La nomenclatura turca è stata esaminata a un livello più dettagliato all'interno di tale codice SA, ma non è stata individuata una descrizione appropriata più precisa. Pertanto, la Commissione ha deciso di utilizzate il suddetto codice SA a livello di sei cifre per stabilire il costo di tale elemento del costo di produzione da utilizzare per la costruzione del valore normale. |
(136) |
Per quanto riguarda il supporto centrale di carta, i richiedenti hanno indicato lo stesso codice SA 4819 10 della confezione/scatola di cartone. Esaminando la descrizione, la Commissione ha concluso che il prodotto dovrebbe essere classificato come «altre spole di carta» con il codice SA 4822 90. La nomenclatura turca è stata esaminata a un livello più dettagliato all'interno di tale codice SA, ma non è stata individuata una descrizione appropriata più precisa, pertanto la Commissione ha deciso di utilizzate il suddetto codice SA 4822 90 a livello di sei cifre per stabilire il costo di tale elemento del costo di produzione da utilizzare per la costruzione del valore normale. |
(137) |
Uno dei richiedenti ha segnalato che è necessario includere una cassa esterna (utilizzata per l'imballaggio di 24 rotoli di fogli di alluminio) tra i fattori di produzione. Esaminando la descrizione, la Commissione ha concluso che anche tale prodotto dovrebbe essere classificato con il codice SA 4819 20. La nomenclatura turca è stata esaminata a un livello più dettagliato all'interno di tale codice SA, ma non è stata individuata una descrizione appropriata più precisa, pertanto la Commissione ha deciso di utilizzate il suddetto codice SA 4819 20 a livello di sei cifre per stabilire il costo di tale elemento del costo di produzione da utilizzare per la costruzione del valore normale. |
(138) |
Per quanto riguarda i fogli di alluminio, la Commissione ha ricavato il valore in EUR e la quantità in chilogrammi delle importazioni dal resto del mondo, esclusa la RPC, verso la Turchia nell'anno 2017, in relazione ai codici tariffari turchi 7607 11 19 00 11 e 7607 11 19 00 12. Sulla base di tali dati, la Commissione ha quindi calcolato la media ponderata del valore delle importazioni in EUR al kg per i rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio, da utilizzare come costo delle materie prime pertinente al costo di produzione. |
(139) |
Per quanto riguarda la confezione/scatola di cartone e la cassa esterna, la Commissione ha ricavato il valore in EUR e la quantità in chilogrammi delle importazioni dal resto del mondo, esclusa la RPC, verso la Turchia nell'anno 2017, in relazione al codice SA 4819 20. Sulla base di tali dati, la Commissione ha quindi calcolato la media ponderata del valore delle importazioni in EUR al kg per la confezione/scatola di cartone e per la cassa esterna, da utilizzare come costo delle materie prime pertinente al costo di produzione. |
(140) |
Per quanto riguarda il supporto centrale di carta, la Commissione ha ricavato il valore in EUR e la quantità in chilogrammi delle importazioni dal resto del mondo, esclusa la RPC, verso la Turchia nell'anno 2017, in relazione al codice SA 4822 90. Sulla base di tali dati, la Commissione ha quindi calcolato la media ponderata del valore delle importazioni in EUR al kg per il supporto centrale di carta, da utilizzare come costo delle materie prime pertinente al costo di produzione. |
(141) |
Per quanto riguarda gli scarti di fogli di alluminio, secondo uno dei richiedenti i rifiuti possono essere considerati pari a zero e pertanto nel costo di produzione costruito non dovrebbe essere incluso alcun valore relativo agli scarti. In mancanza di altre osservazioni, la Commissione ha deciso di adottare tale impostazione. |
(142) |
Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'entrata della fabbrica del produttore esportatore, la Commissione ha valutato se fosse opportuno aggiungere al prezzo all'importazione il dazio sulle importazioni del paese rappresentativo, la Turchia, e i costi del trasporto interno dei materiali. La Commissione ha stabilito che la Turchia non applicava un dazio sulle importazioni della materia prima principale, i fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni, dai paesi da cui provenivano la maggior parte delle importazioni, esclusa la RPC. Per quanto riguarda il trasporto interno dei materiali, dato che nessun produttore cinese ha collaborato, tale informazione non è prontamente disponibile. Tuttavia, come indicato al considerando 153, il valore normale non adeguato di detti dazi sulle importazioni e costi di trasporto mostra già che le esportazioni sono oggetto di dumping a livelli molto elevati. Pertanto, un'analisi dei costi del trasporto interno dei materiali e dei dazi sulle importazioni, con il conseguente adeguamento verso l'alto del valore normale per tenere conto di tali costi, avrebbe potuto comportare soltanto un aumento del valore normale e dunque del margine di dumping. Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha ritenuto necessario, nel caso di specie, adeguare i costi delle materie prime per tenere conto dei dazi all'importazione e dei costi del trasporto interno. |
3.3.4.3. Lavoro
(143) |
Per quanto riguarda i costi del lavoro, nella nota del 3 ottobre 2018 la Commissione ha manifestato l'intenzione di utilizzare i dati pubblicati dall'Istituto turco di statistica. In particolare, la Commissione ha indicato di voler utilizzare i costi del lavoro su base oraria nel settore manifatturiero relativi al 2016 per quanto riguarda l'attività economica C.24 (attività metallurgiche (71)) secondo la classificazione NACE Rev. 2 (72), che rappresentano le statistiche più recenti attualmente disponibili (73). Ha inoltre segnalato che i valori sarebbero stati opportunamente adeguati all'inflazione utilizzando l'indice nazionale dei prezzi alla produzione (74) pubblicato dall'Istituto turco di statistica. In mancanza di osservazioni, la Commissione ha adottato tale impostazione. |
3.3.4.4. Energia elettrica
(144) |
Per quanto concerne i costi relativi all'energia elettrica, nella nota del 3 ottobre 2018 la Commissione ha manifestato l'intenzione di applicare, in mancanza di informazioni sui livelli di consumo nella RPC, il prezzo medio unitario dell'energia elettrica per gli utilizzatori industriali, indicato in un comunicato stampa rilasciato dall'Istituto turco di statistica (75). In mancanza di osservazioni, la Commissione ha adottato tale impostazione. |
3.3.5. Calcoli
(145) |
Per stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito i due passaggi seguenti. |
(146) |
Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. Data la mancanza di cooperazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha quindi moltiplicato i fattori di utilizzo osservati a livello del processo produttivo di uno dei richiedenti per quanto riguarda i materiali, il lavoro e l'energia per i costi unitari esenti da distorsioni rilevati nel paese rappresentativo, la Turchia. |
(147) |
Nella seconda fase, ai costi di produzione precedentemente individuati la Commissione ha applicato le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti di Sedat Tahir A.Ș. Tali importi sono stati definiti sulla base della relazione annuale di Sedat Tahir A.Ș. per il 2017. |
(148) |
In base a ciò, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Poiché nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è stato stabilito per l'intero paese e non in maniera distinta per ciascun esportatore e produttore. |
3.4. Prezzo all'esportazione
(149) |
Come indicato al considerando 21, la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al questionario dai produttori della RPC. La Commissione ha pertanto stabilito una media ponderata del prezzo all'esportazione per tutti i tipi di fogli di alluminio per uso domestico sulla base delle statistiche di Eurostat relative alle importazioni («Comext»). |
3.5. Confronto
(150) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. |
(151) |
Se giustificato dall'esigenza di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. È stato applicato un adeguamento al rialzo del 2 % al valore normale per le spese IVA non rimborsabili e un adeguamento al ribasso nell'ordine dell'1-3 % al prezzo all'esportazione per le spese di trasporto internazionale, assicurazione e trasporto interno. |
3.6. Margine di dumping
(152) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale del prodotto simile e la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni verso l'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(153) |
Su tale base la Commissione ha constatato un margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, di livello superiore al 150 %. La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.7. Rischio di persistenza del dumping qualora le misure fossero abrogate
(154) |
Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. |
(155) |
A seguito dell'omessa collaborazione dei produttori della RPC, l'esame si è basato sulle informazioni a disposizione della Commissione, ovvero le informazioni fornite nella domanda di riesame e le informazioni provenienti da altre fonti indipendenti, quali statistiche ufficiali sulle importazioni e informazioni ottenute dalle parti interessate durante l'inchiesta. |
(156) |
Per esaminare il probabile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha analizzato la capacità inutilizzata nella RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione. |
3.7.1. Capacità inutilizzata nella RPC
(157) |
Nella domanda di riesame i richiedenti hanno ricordato che i rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio devono semplicemente essere tagliati per realizzare il prodotto oggetto del riesame, pertanto la capacità in eccesso nella RPC per quanto riguarda tali rotoli di grandi dimensioni è rilevante per la determinazione della capacità in eccesso in relazione al prodotto oggetto del riesame. |
(158) |
Come indicato nella domanda di riesame, nel regolamento di esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2015, che proroga le misure antidumping sui rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio in seguito a un riesame in previsione della scadenza (76), si è stimato che la capacità produttiva cinese per tutti i tipi di fogli di alluminio fosse superiore di 450 000 tonnellate al consumo interno cinese totale. È stato inoltre stimato che tale capacità produttiva sarebbe aumentata passando da 2,5 milioni di tonnellate nel 2014 a 2,8 milioni di tonnellate nel 2018, mentre la crescita del consumo interno non sarebbe probabilmente stata sufficiente ad assorbire l'aumento della capacità produttiva (77). Il consumo del prodotto oggetto del riesame nell'Unione ammonta a circa 85 600 tonnellate. |
(159) |
Nella decisione definitiva assunta nell'ambito delle inchieste antidumping e compensative sui rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio, basandosi sulle risposte fornite da esportatori e produttori nella RPC, la commissione degli Stati Uniti per il commercio internazionale ha stimato la capacità inutilizzata relativa ai fogli di alluminio disponibile nella RPC per il 2017 e il 2018 rispettivamente a 161 233 tonnellate e 157 305 tonnellate (78), valori che superano considerevolmente la domanda dell'UE. |
(160) |
Inoltre, le risposte ricevute dai quattro gruppi di produttori nella RPC che hanno fornito risposte per il campionamento hanno confermato di disporre di una capacità inutilizzata pari in media al 25 % circa. |
(161) |
In base a ciò, la Commissione ha rilevato che nella RPC sono disponibili sostanziali capacità in eccesso e, di conseguenza, è molto probabile che i volumi delle importazioni crescano significativamente ed esercitino una maggiore pressione sui prezzi in caso di abrogazione delle misure antidumping. |
(162) |
Le informazioni fornite dai richiedenti a tale riguardo non sono state contestate dalle parti interessate. La Commissione non ha reperito alcun elemento di prova che contrastasse con tali informazioni. |
3.7.2. Attrattiva del mercato dell'Unione
(163) |
Per determinare il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha preso in considerazione l'attrattiva del mercato dell'Unione per quanto riguarda i prezzi. |
(164) |
A tale proposito non è utile analizzare le statistiche cinesi dei prezzi all'esportazione, dato che nella RPC sia le materie prime che il prodotto finito vengono indicati con lo stesso codice SA. |
(165) |
Tuttavia, un'analisi delle risposte fornite per il campionamento dai produttori cinesi mostra che i prezzi da loro praticati per il mercato dell'UE sono mediamente più alti rispetto a quelli praticati per altri mercati di paesi terzi e per il mercato interno, nonostante le misure vigenti. Di fatto, i prezzi per il mercato dell'UE erano mediamente superiori del 5-10 % ai prezzi praticati per altri paesi terzi e del 20-25 % ai prezzi praticati sul mercato interno. |
(166) |
Come indicato nella domanda di riesame, sia la Turchia che l'India applicano misure antidumping ai fogli di alluminio provenienti dalla RPC rispettivamente dal 2014 e dal 2017. In caso di scadenza delle misure dell'UE sui fogli di alluminio per uso domestico, l'esistenza di misure nei confronti delle importazioni verso i suddetti altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi renderebbero molto probabile un reindirizzamento delle vendite verso il mercato dell'UE. |
(167) |
Il significativo volume delle esportazioni e le quote di mercato della RPC durante il periodo dell'inchiesta originaria (12 994 tonnellate, 13,4 %) nonché la continua esportazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC verso il mercato dell'Unione durante il periodo in esame (1 519 tonnellate, 1,8 %) consentono alla Commissione di concludere che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori del prodotto oggetto del riesame nella RPC. |
(168) |
Di conseguenza, in caso di scadenza delle misure, le importazioni dalla RPC verso l'Unione probabilmente aumenterebbero in maniera considerevole e a prezzi di dumping. |
3.7.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping
(169) |
Alla luce di quanto precede, in particolare visto il margine di dumping stabilito nel periodo dell'inchiesta di riesame, la significativa capacità inutilizzata disponibile nella RPC e l'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione prevede che un'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la persistenza del dumping e che le esportazioni oggetto di dumping entreranno nel mercato dell'Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. |
3.7.4. Rischio di reiterazione del dumping
(170) |
Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nonostante i volumi relativamente ridotti delle importazioni rispetto al consumo dell'Unione, i margini di dumping rilevati sono confermati dall'analisi dei prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi, che sembrano essere ancora più bassi, come indicato al considerando 165. Alla luce degli elementi esaminati nelle sezioni 3.7.1 e 3.7.2, la Commissione ha inoltre concluso che è altamente probabile che i produttori cinesi esporterebbero quantità significative di fogli di alluminio per uso domestico nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. Pertanto, vi sono elementi di prova che confermano il rischio di persistenza del dumping e, in ogni caso, il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. |
4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione
(171) |
Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da 20 produttori noti nell'Unione. Tali produttori costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
4.2. Osservazioni preliminari
(172) |
La Commissione ha valutato il pregiudizio in base a tendenze relative a produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività e crescita registrate a livello dell'industria dell'Unione nel suo complesso, e tendenze relative a prezzi, redditività, flusso di cassa, capacità di ottenere capitali e investimenti, scorte, utile sul capitale investito e salari, registrati a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
4.3. Consumo dell'Unione
(173) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando il volume delle vendite nell'Unione da parte dell'industria dell'Unione e il totale delle importazioni nell'Unione secondo quanto indicato dai dati di Eurostat. |
(174) |
Il consumo del prodotto oggetto del riesame nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell'Unione (in tonnellate)
|
(175) |
Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito gradualmente del 18 %. Un'analisi anno per anno denota un calo graduale durante l'intero periodo, più rapido tra il 2014 e il 2015 e in seguito stabile tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta di riesame. |
4.4. Importazioni dalla RPC
4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC
(176) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC verso l'Unione in base ai dati di Eurostat a livello di TARIC e alle quote di mercato delle importazioni, confrontando tali volumi di importazione con il consumo dell'Unione riportato nella tabella 2. |
(177) |
La quota di mercato e le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni e quota di mercato
|
(178) |
Le importazioni dalla RPC hanno registrato un picco nel 2014, un calo notevole nel 2015, una leggera ripresa nel 2016 e un altro calo significativo durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il che si traduce in una contrazione complessiva del 57 % durante il periodo in esame. La quota di mercato delle importazioni è diminuita dal 3,4 % all'1,8 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(179) |
Per l'analisi del pregiudizio è importante rilevare che le importazioni dalla RPC hanno continuato ad affluire sul mercato dell'Unione, con il versamento di dazi, durante l'intero periodo in esame. |
4.4.2. Prezzi delle importazioni dalla RPC
(180) |
La Commissione si è basata sui prezzi delle importazioni dalla RPC riportati da Eurostat. |
(181) |
Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all'importazione dalla RPC
|
(182) |
I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 25 % tra il 2014 e il 2015, hanno subito un leggero calo nel 2016, per poi diminuire quasi al livello del 2014 durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(183) |
Durante il periodo in esame i prezzi medi per tonnellata delle importazioni dalla RPC sono rimasti molto più bassi rispetto al prezzo medio di vendita per tonnellata e al costo medio di produzione per tonnellata dell'industria dell'Unione, come indicato nella tabella 10. |
4.4.3. Sottoquotazione dei prezzi
(184) |
La Commissione ha calcolato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, con adeguamenti al livello franco fabbrica, e dati di Eurostat relativi ai prezzi all'importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC a livello cif, adeguati a un prezzo allo sbarco, incluso il pagamento di un dazio doganale convenzionale. |
(185) |
Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del prezzo medio dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(186) |
Per le importazioni dalla RPC il confronto ha mostrato un prezzo mediamente inferiore del 29,3 % nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
4.5. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC
(187) |
Il volume, la quota di mercato e l'andamento dei prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi nell'Unione sono indicati nella tabella 5. Le tendenze in termini di volume e prezzi si basano sui dati di Eurostat. Tabella 5 Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC
|
(188) |
Nel periodo in esame i volumi delle importazioni da altri paesi terzi hanno subito fluttuazioni. Sono diminuiti del 37 % dal 2014 al 2015, per poi raddoppiare durante il periodo dell'inchiesta di riesame, registrando un aumento complessivo del 28 % durante il periodo in esame. |
(189) |
Dato che il consumo complessivo dell'Unione è diminuito durante il periodo in esame, tale aumento ha comportato nello stesso periodo un aumento della quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi, che è passata dal 3,8 % nel 2014 al 6,0 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(190) |
I prezzi medi delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC sono aumentati del 10 % durante il periodo in esame, ma rimangono ben al di sotto dei livelli di prezzo dell'industria dell'Unione, come mostrato nella tabella 10. |
(191) |
Durante il periodo in esame, le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi provenivano principalmente da Turchia, Norvegia e Thailandia. |
(192) |
Nella domanda di riesame i richiedenti hanno affermato che le importazioni dalla Norvegia sono aumentate considerevolmente nel periodo in esame, pur non essendovi, stando alla loro conoscenza del mercato, alcuna produzione del prodotto oggetto del riesame. I richiedenti hanno sostenuto inoltre che in Thailandia e in Indonesia vengono attuate pratiche di trasbordo del prodotto oggetto del riesame ed essi sospettano che tali prodotti provengano dalla RPC. |
(193) |
La Commissione ha analizzato i dati di Eurostat per quanto riguarda le importazioni in questione. Il volume delle importazioni nell'Unione provenienti da Norvegia, Thailandia e Indonesia ha registrato il seguente andamento: Tabella 6 Importazioni da Norvegia, Thailandia e Indonesia
|
(194) |
La Commissione non è al corrente di alcuna produzione del prodotto oggetto del riesame in Norvegia. La Commissione ha inoltre rilevato che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni da Norvegia, Thailandia e Indonesia compensavano interamente il calo delle importazioni dalla RPC. I richiedenti hanno lamentato una possibile elusione delle misure antidumping applicate alle importazioni dalla RPC attraverso pratiche di trasbordo in Norvegia, Thailandia e Indonesia. La Commissione non ha tuttavia potuto verificare gli elementi di prova ricevuti a sostegno di tale tesi. |
4.6. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.6.1. Osservazioni generali
(195) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i pertinenti fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. |
(196) |
Come già indicato al considerando 12, la Commissione ha usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
(197) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. |
(198) |
La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati forniti dall'industria dell'Unione e delle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. |
(199) |
La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati all'interno delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
(200) |
La Commissione ha considerato entrambi gli insiemi di dati rappresentativi della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
(201) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione e produttività. |
(202) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi unitari medi, costo unitario medio, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali. |
4.6.2. Indicatori macroeconomici
4.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(203) |
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione
|
(204) |
Il volume della produzione dell'industria dell'Unione è sceso del 17 % durante il periodo in esame, seguendo il calo del consumo dell'Unione. Il calo è divenuto meno pronunciato tra il 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame. |
(205) |
La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è calata dell'8 % durante il periodo in esame, il che è indice del fatto che l'industria dell'Unione non è stata pienamente in grado di ridurre la capacità al fine di gestire la contrazione della produzione durante il periodo in esame. |
(206) |
L'utilizzo degli impianti ha subito fluttuazioni durante il periodo in esame, ma durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha raggiunto il punto minimo rispetto al 2014. In generale, nel periodo in esame il tasso di utilizzazione degli impianti è diminuito dell'11 %. |
4.6.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(207) |
Il volume delle vendite nell'Unione e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 8 Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell'Unione
|
(208) |
Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito del 19 % nel corso del periodo in esame. Il calo ha seguito la contrazione del consumo dell'Unione. |
(209) |
L'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la propria quota di mercato tra il 2014 e il 2015, per poi registrare una nuova diminuzione nel 2016. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato dell'industria dell'Unione era persino leggermente inferiore rispetto all'inizio del periodo in esame. |
4.6.2.3. Crescita
(210) |
Durante il periodo in esame, la produzione dell'industria dell'Unione è diminuita del 17 %, mentre il consumo dell'Unione ha subito una contrazione del 18 % e i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono calati del 19 %. Il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel periodo in esame dovrebbe essere esaminato alla luce del calo del consumo nello stesso periodo. La quota di mercato dell'Unione è diminuita leggermente. |
4.6.2.4. Occupazione e produttività
(211) |
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Occupazione e produttività dei produttori dell'Unione
|
(212) |
A causa del calo della produzione, anche l'occupazione dell'industria dell'Unione è diminuita del 7 % durante il periodo in esame. Tale diminuzione dell'occupazione è tuttavia inferiore al calo della produzione del 17 % registrato durante il periodo in esame. Ciò ha avuto ripercussioni sulla produttività dei produttori dell'Unione, che è diminuita dell'11 % nel periodo in esame. |
4.6.3. Indicatori microeconomici
4.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(213) |
Nel periodo in esame il costo di produzione medio e i prezzi medi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Prezzi medi di vendita nell'Unione e costi unitari
|
(214) |
Il prezzo medio di vendita per tonnellata praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito dell'1 % durante il periodo in esame, mentre il costo di produzione per tonnellata è aumentato del 7 % nello stesso periodo. |
4.6.3.2. Costo del lavoro
(215) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Costo medio del lavoro per dipendente
|
(216) |
Il costo medio del lavoro per lavoratore nell'industria dell'Unione ha registrato un leggero calo nel corso del periodo in esame. |
4.6.3.3. Scorte
(217) |
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 12 Scorte
|
(218) |
Il livello delle scorte finali ha subito fluttuazioni durante il periodo in esame. Complessivamente, è diminuito del 7 % durante tale periodo. |
4.6.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(219) |
La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo il profitto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. |
(220) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 13 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(221) |
In generale, la redditività dell'industria dell'Unione ha subito un brusco calo del 155 % durante il periodo in esame. Benché fosse migliorata del 9 % tra il 2014 e il 2015, è crollata a un livello tale da generare perdite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(222) |
Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, ha subito una contrazione dell'81 % durante il periodo in esame. È raddoppiato tra il 2014 e il 2015, per poi subire un brusco calo nel 2016 e durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(223) |
Durante il periodo in esame gli investimenti annui nel prodotto simile da parte dell'industria dell'Unione sono aumentati del 4 %. |
(224) |
L'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione, ossia il profitto generato in rapporto al valore contabile netto degli attivi, è calato del 145 % nel periodo in esame e ha assunto valore negativo nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
4.6.4. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione
(225) |
L'inchiesta ha rivelato che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento negativo e la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione è peggiorata durante il periodo in esame. |
(226) |
Grazie alle misure vigenti, l'industria dell'Unione è riuscita a preservare i suoi livelli di prezzo e la sua quota di mercato in un mercato in declino. |
(227) |
Il volume della produzione e delle vendite dell'industria dell'Unione ha seguito la stessa tendenza negativa del consumo dell'Unione. Tuttavia, le tendenze negative della redditività, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito non sono correlate all'andamento negativo del consumo. Tali indicatori hanno registrato un andamento positivo all'inizio del periodo in esame, in seguito all'imposizione delle misure, ma hanno iniziato a subire un rapido deterioramento a causa della significativa contrazione del consumo e dell'aumento del costo di produzione. L'industria dell'Unione ha iniziato a registrare perdite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(228) |
Allo stesso tempo, le importazioni da paesi terzi sono aumentate sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato durante il periodo in esame e, come illustrato al considerando 194, hanno compensato interamente il calo delle importazioni dalla RPC. Benché i prezzi medi delle importazioni dai paesi terzi fossero inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, la Commissione non ha potuto stabile se tali importazioni fossero causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione, dato che il loro mix di prodotti non era noto. Tuttavia, il prezzo medio unitario praticato dai paesi terzi è comunque molto più alto rispetto ai prezzi ai quali le importazioni dalla RPC entravano sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, il peggioramento della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione coincide con la persistente presenza sul mercato dell'Unione di importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC a volumi rappresentativi, i cui prezzi continuano a essere inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione, esercitando così una costante pressione concorrenziale sleale sull'industria dell'Unione. |
(229) |
La Commissione ha concluso che, alla luce di una valutazione globale dei fattori di pregiudizio, l'industria dell'Unione non ha registrato un miglioramento della propria situazione economica e finanziaria e non si è ripresa dal pregiudizio notevole che la Commissione ha rilevato nell'inchiesta originaria. |
4.7. Rischio di persistenza del pregiudizio
(230) |
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato il rischio di persistenza del pregiudizio notevole causato dalle importazioni provenienti dalla RPC in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC. Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. il considerando 153) e che, in caso di scadenza delle misure, esisteva un rischio di persistenza del dumping (cfr. il considerando 169). |
(231) |
Per stabilire il rischio di persistenza del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure nei confronti della RPC, la Commissione ha analizzato i) la capacità inutilizzata disponibile nella RPC, ii) l'attrattiva del mercato dell'Unione e iii) l'incidenza delle importazioni cinesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. |
i) Capacità inutilizzata nella RPC
(232) |
Come illustrato ai considerando da 157 a 162, nella RPC sono presenti sostanziali capacità in eccesso, che superano ampiamente il consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Inoltre, la Commissione non ha riscontrato elementi che potrebbero indicare un aumento significativo della domanda interna del prodotto oggetto del riesame nella RPC o nel mercato di qualsiasi altro paese terzo nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto concluso che la domanda interna nella RPC o in altri mercati di paesi terzi non potrebbe assorbire la capacità inutilizzata disponibile nella RPC. |
ii) Attrattiva del mercato dell'Unione
(233) |
Come illustrato ai considerando da 165 a 167, il mercato dell'Unione è attraente per i produttori esportatori della RPC. Durante il periodo dell'inchiesta originaria (2010-2011) la quota di mercato delle importazioni dalla RPC era del 13,4 %, il che è indice del potenziale livello delle importazioni dalla RPC in caso di scadenza delle misure. |
(234) |
Le importazioni dalla RPC, escludendo il dazio antidumping, avrebbero avuto un prezzo del 29,3 % inferiore al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò offre un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC se le misure fossero abrogate. Alla luce di quanto detto, è probabile che la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione aumenti qualora le misure fossero abrogate, comportando un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
(235) |
In base a quanto precede, in assenza di misure è probabile che i produttori esportatori della RPC intensifichino la loro presenza sul mercato dell'Unione in termini di volume e di quota di mercato, applicando prezzi di dumping che sarebbero nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione. |
iii) Incidenza sull'industria dell'Unione
(236) |
La persistente presenza di importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sul mercato dell'Unione e la relativa politica di sottoquotazione del prezzo hanno impedito all'industria dell'Unione di beneficiare pienamente delle misure antidumping vigenti e di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche pregiudizievoli di dumping. Data la presenza di tali importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione non è riuscita a far sì che l'aumento dei costi si rispecchiasse nei prezzi di vendita, il che ha determinato un considerevole deterioramento della sua redditività fino a raggiungere livelli tali da generare perdite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(237) |
In caso di abrogazione delle misure, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di mantenere il volume delle proprie vendite e la propria quota di mercato nei confronti delle importazioni a basso prezzo dalla RPC. In caso di scadenza delle misure, è molto probabile che la quota di mercato della RPC aumenti rapidamente. Il calo del volume delle vendite porterebbe a un tasso di utilizzo ancora più basso e a un aumento del costo medio di produzione. In combinazione con l'aumento della pressione sui prezzi, ciò comporterebbe un ulteriore deterioramento della già precaria situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e, in ultima analisi, alla chiusura di siti produttivi e infine alla scomparsa dell'industria stessa. |
(238) |
La Commissione ha pertanto concluso che è altamente probabile che la scadenza delle misure in vigore comporti una persistenza del pregiudizio arrecato dalle importazioni provenienti dalla RPC e che la situazione già precaria dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente. |
4.8. Conclusione
(239) |
L'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. La Commissione ha concluso pertanto che in caso di abrogazione delle misure vi è un elevato rischio di persistenza del pregiudizio. |
4.9. Rischio di reiterazione del pregiudizio
(240) |
La Commissione ha inoltre rilevato che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione dell'ulteriore pregiudizio. Di fatto, sebbene non sia stato possibile attribuire alle importazioni in questione il persistente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, la Commissione ha rilevato che vi è un elevato rischio di reiterazione del pregiudizio alla luce dei prezzi all'esportazione inferiori praticati nei confronti di paesi terzi (cfr. considerando 165), dei livelli significativi di capacità inutilizzata nella RPC e dell'attrattiva del mercato dell'UE (cfr. sezione 4.7). |
5. INTERESSE DELL'UNIONE
(241) |
In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. |
(242) |
Per determinare l'interesse dell'Unione la Commissione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(243) |
Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, esistano valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore sia contrario all'interesse dell'Unione. |
5.1. Interesse dell'industria dell'Unione
(244) |
L'inchiesta ha messo in luce che, in caso di abrogazione delle misure, la precaria situazione dell'industria dell'Unione subirebbe probabilmente un ulteriore deterioramento. |
(245) |
La Commissione ha concluso pertanto che la proroga delle misure nei confronti della RPC andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione. |
5.2. Interesse degli importatori e degli utilizzatori
(246) |
Come indicato ai considerando 16 e 19, nessun importatore né utilizzatore si è manifestato e ha cooperato all'inchiesta. Come rilevato in precedenti inchieste caratterizzate da una simile mancanza di cooperazione, la Commissione ha concluso che la proroga delle misure non avrebbe effetti negativi sugli importatori e sugli utilizzatori dell'Unione. |
5.3. Conclusione sull'interesse dell'Unione
(247) |
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione la proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame provenienti dalla RPC. |
6. MISURE ANTIDUMPING
(248) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione delle informazioni e chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono pervenute osservazioni o comunicazioni, né richieste di audizioni. |
(249) |
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati fogli di alluminio in rotoli originari della RPC, istituite dal regolamento definitivo, dovrebbero essere mantenute. |
(250) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dalle pertinenti società e dunque dalle specifiche entità giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
(251) |
Qualsiasi richiesta di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio a seguito del cambiamento della ragione sociale dell'entità o a seguito della creazione di nuove entità produttive o di vendita) dovrebbe essere trasmessa alla Commissione (79) immediatamente, unitamente a tutte le informazioni pertinenti. In particolare, dovrebbero essere comunicati gli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio. |
(252) |
In virtù dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (80), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
(253) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, attualmente classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111110 e 7607191010), originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:
Società |
Dazio |
Codice TARIC aggiuntivo |
CeDo (Shanghai) Ltd., Shanghai |
14,2 % |
B299 |
Ningbo Favored Commodity Co. Ltd., Yuyao City |
14,6 % |
B301 |
Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd., Ningbo |
15,6 % |
B300 |
Able Packaging Co. Ltd., Shanghai |
14,6 % |
B302 |
Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co. Ltd., Guangzhou |
14,6 % |
B303 |
Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co. Ltd., Yuyao City |
14,6 % |
B304 |
Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co. Ltd., Shanghai |
14,6 % |
B305 |
Weifang Quanxin Aluminum Foil Co. Ltd., Linqu |
14,6 % |
B306 |
Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd., Zhengzhou City |
14,6 % |
B307 |
Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co. Ltd., Zhouzhou City |
14,6 % |
B308 |
Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co. Ltd., Zibo |
14,6 % |
B309 |
Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co. Ltd., Yuyao |
14,6 % |
B310 |
Tutte le altre società |
35,6 % |
B999 |
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società menzionate nel paragrafo 2 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida conforme ai requisiti indicati nell'allegato del presente regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a) |
non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011; |
b) |
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; |
c) |
ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, |
la Commissione può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta originaria e soggette a un dazio medio ponderato del 14,6 %.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11).
(3) GU C 188 del 14.6.2017, pag. 21.
(4) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU C 95 del 13.3.2018, pag. 8).
(5) Commission staff working document on significant distortions in the economy of the People's Republic of China for the purposes of trade defense investigations, SWD(2017) 483 final/2.
(6) Regolamento definitivo, considerando 13 a conferma dei considerando da 27 a 53 del regolamento (UE) n. 833/2012 della Commissione, del 17 settembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese («il regolamento iniziale»), GU L 251 del 18.9.2012, pag. 29. Cfr. in particolare il considerando 31.
(7) Shanghai Futures Exchange (http://www.shfe.com.cn/en/).
(8) Regolamento iniziale, considerando 33.
(9) Ibidem, considerando 34.
(10) Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.
(11) Relazione – capitolo 2, pag. 10.
(12) http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law, consultato il 25 gennaio 2019.
(13) Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.
(14) Relazione – capitolo 3, pag. 41, pagg. 73-74.
(15) Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.
(16) Relazione – capitolo 6, pagg. 122-135.
(17) Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.
(18) Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170, pagg. 200-201.
(19) Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; relazione – capitolo 4, pag. 50, pag. 84; relazione – capitolo 5, pagg. 108-109.
(20) Relazione – capitolo 3, pagg. 22-24, e capitolo 5, pagg. 97-108.
(21) Relazione – capitolo 5, pagg. 104-109.
(22) OCSE (2019), «Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain» (Misura delle distorsioni nei mercati internazionali: la catena del valore dell'alluminio), documenti di lavoro dell'OCSE sulla politica commerciale, n. 218, pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, https://doi.org/10.1787/c82911ab-en.
(23) Studio dell'OCSE, pag. 29.
(24) Commissione antidumping australiana, Aluminium Extrusions from China (estrusione dell'alluminio dalla Cina), relazione n. 248, pag. 79 (13 luglio 2015).
(25) Taube, M. (2017). Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry, (analisi delle distorsioni del mercato nell'industria cinese dei metalli non ferrosi), Think!Desk, 24 aprile 2017, pag. 51.
(26) Cfr. ad esempio la relazione riguardante l'incapacità da parte del governo della provincia dello Shandong di frenare l'espansione della capacità di produzione dell'alluminio: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (consultato il 22 febbraio 2019).
(27) Relazione – capitolo 15, pagg. 387-388.
(28) Relazione – capitolo 5, pagg. 100-101.
(29) Relazione – capitolo 2, pag. 26.
(30) Relazione – capitolo 2, pagg. 31-32.
(31) Cfr. https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU, consultato il 25 gennaio 2019.
(32) Relazione – capitolo 15, pag. 388.
(33) http://www.chalco.com.cn/chalcoen/rootfiles/2018/04/19/1524095189602052-1524095189604257.pdf, consultato l'8 marzo 2019.
(34) Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42, pag. 83.
(35) 13o piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico della Repubblica popolare cinese (2016-2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf.
(36) Relazione – capitolo 15, pag. 377.
(37) Relazione – capitolo 12, pagg. 275-282, e capitolo 15, pagg. 378-382.
(38) Relazione – capitolo 12, pagg. 275-282.
(39) Relazione – capitolo 15, pagg. 378-382, 390.
(40) Relazione – capitolo 15, pagg. 384-385.
(41) Relazione – capitolo 15, pagg. 382-383.
(42) Relazione – capitolo 15, pagg. 385-386.
(43) Relazione – capitolo 15, pag. 386.
(44) Relazione – capitolo 15, pagg. 377-387.
(45) Relazione – capitolo 15, pagg. 378 e 389; studio dell'OCSE, pagg. 25-26.
(46) Relazione – capitolo 15, pagg. 390-391.
(47) Relazione – capitolo 15, pagg. 392-393.
(48) Relazione – capitolo 15, pagg. 393-394.
(49) Relazione – capitolo 15, pagg. 395-396.
(50) Anche altre fonti attestano la fornitura di energia elettrica a prezzi scontati. Cfr. ad esempio: Economic Information Daily: Preoccupazioni circa la flessione della crescita: la regione occidentale annuncia politiche preferenziali a favore di industrie ad elevato consumo energetico, http://jjckb.xinhuanet.com/2012-07/24/content_389459.htm (consultato il 22 febbraio 2019), resoconto su come le province cinesi occidentali, come Shaanxi, Ningxia, Qinghai e Gansu, abbiano continuato a fornire energia elettrica a basso costo per attrarre maggiori investimenti.
(51) Ibidem, pag. 16, pag. 30. Tuttavia, le autorità cinesi interferiscono anche nel quadro di altri fattori di produzione. Un esempio tipico è rappresentato dal carbone, rispetto al quale il governo conserva la facoltà di attenuare l'aumento dei prezzi. Cfr.: https://policycn.com/policy_ticker/coal-price-unlikely-to-jump-during-heating-season/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (consultato il 22 febbraio 2019).
(52) Ibidem, pagg. 16-18.
(53) Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.
(54) Relazione – capitolo 9, pag. 216.
(55) Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.
(56) Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.
(57) Decision Memorandum for the Preliminary Affirmative Determination: Countervailing Duty Investigation of certain Aluminium Foil from The People's Republic of China, pubblicato dall'amministrazione per il commercio internazionale, ministero del Commercio, il 7 agosto 2017, IX.E. pag. 30, disponibile alla pagina https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2017-17113-1.pdf (ultimo accesso l'11 marzo 2019).
(58) Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.
(59) Relazione – capitolo 13, pag. 336.
(60) Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.
(61) Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.
(62) Relazione – capitolo 6, pag. 119.
(63) Relazione – capitolo 6, pag. 120.
(64) Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
(65) Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
(66) Relazione – capitolo 15, pag. 386.
(67) Cfr. ad esempio: China Economic Daily: «Relazioni dell'Accademia cinese delle scienze tributarie indicano che le imprese statali ricevono prestiti a tassi inferiori dell'1,5 % rispetto alle imprese private», http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201708/01/t20170801_24724804.shtml (consultato il 22 febbraio 2019).
(68) Studio dell'OCSE, pag. 21.
(69) Se non vi è alcuna produzione del prodotto oggetto del riesame in alcun paese con un livello di sviluppo simile, può essere presa in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto del riesame.
(70) https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income, consultato il 25 gennaio 2019.
(71) La categoria «metalli» include l'alluminio sotto il codice C24.4.2.
(72) I codici NACE sono consultabili all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html.
(73) I costi del lavoro sono disponibili all'indirizzo http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088.
(74) Il comunicato stampa con cui è pubblicata la variazione annuale dell'indice nazionale dei prezzi alla produzione per il settore manifatturiero è disponibile all'indirizzo http://www.turkstat.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x.
(75) Il comunicato stampa con cui sono pubblicati i prezzi dell'energia elettrica in Turchia è consultabile all'indirizzo http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27665.
(76) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63), considerando 31.
(77) Ibidem, considerando 83-84.
(78) Commissione degli Stati Uniti per il commercio internazionale, relazione definitiva sui fogli di alluminio originari della Cina, inchieste nn. 701-TA-570 e 731-TA-1346, aprile 2018, tabella VII-4.
(79) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.
(80) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
ALLEGATO
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:
1) |
nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale; |
2) |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto dichiara che il [volume] di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli esportati nell'Unione europea compreso nella presente fattura è stato fabbricato da [nome e sede sociale della società] [codice TARIC aggiuntivo] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte. Data e firma». |