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Document 32019R0478
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/478 of 14 January 2019 amending Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the categories of consignments to be subjected to official controls at border control posts (Text with EEA relevance.)
Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/26
GU L 82 del 25.3.2019, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/478 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2019
che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (1), in particolare 'articolo 47, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per verificare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sugli alimenti e sui mangimi. In tale quadro sono compresi i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2017/625 dispone per alcune categorie di animali e merci che ciascuna partita sia sottoposta a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri designati di primo ingresso nell'Unione, a causa del rischio che tali categorie di animali e merci possono comportare per la sanità pubblica e la salute animale. |
(3) |
Oltre alle categorie di partite già elencate nel regolamento (UE) 2017/625, i prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale (prodotti compositi), come pure il fieno e la paglia dovrebbero essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, poiché possono comportare anch'essi un rischio per la sanità pubblica e la salute degli animali. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/625. |
(5) |
Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) |
prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale (“prodotti compositi”)»; |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER