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Document 32019D0868

    Decisione (UE) 2019/868 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che abroga la decisione dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT

    ST/8335/2019/INIT

    GU L 140 del 28.5.2019, p. 78–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2023; abrogato da 32023D2807

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/868/oj

    28.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 140/78


    DECISIONE (UE) 2019/868 DEL CONSIGLIO

    del 14 maggio 2019

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che abroga la decisione dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 86/238/EEC del Consiglio (1) l'Unione ha approvato la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (2), che ha istituito la commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), («convenzione ICCAT»).

    (2)

    L'ICCAT è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

    (3)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi siano perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella sua politica esterna in materia di pesca.

    (4)

    Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.

    (5)

    La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.

    (6)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'ICCAT per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione dell'ICCAT saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1936/2001 (4), (CE) n. 1984/2003 (5), (CE) n. 520/2007 (6), (CE) n. 1005/2008 (7) e (CE) n. 1224/2009 (8) del Consiglio, e sui regolamenti (UE) 2016/1627 (9) e (UE) 2017/2403 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio.

    E questo perché le raccomandazioni adottate dall'ICCAT potrebbero integrare, modificare o sostituire gli obblighi previsti dalla legislazione dell'Unione in vigore.

    (7)

    La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'ICCAT è attualmente stabilita dalla decisione dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito dell'ICCAT. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguardarebbe il periodo 2019-2023.

    (8)

    In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni dell'ICCAT, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione internazionale per la per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) è riportata nell'allegato I.

    Articolo 2

    La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni dell'ICCAT avviene in conformità dell'allegato II.

    Articolo 3

    La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale dell'ICCAT nel 2024.

    Articolo 4

    La decisione del Consiglio dell'8 luglio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) è abrogata.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. DAEA


    (1)  Decisione 86/238/EEC del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

    (2)  GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34.

    (3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al pesce spada e al tonno obeso (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

    (10)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


    ALLEGATO I

    Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione internazionale per la per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT)

    1.   PRINCIPI

    Nell'ambito dell'ICCAT, l'Unione:

    a)

    agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

    b)

    si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure dell'ICCAT e garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT siano conformi alla convenzione ICCAT;

    c)

    garantisce che le misure adottate nell'ambito dell'ICCAT siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

    d)

    promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa regione;

    e)

    persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

    f)

    garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

    g)

    si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

    h)

    mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

    i)

    agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia dell'ICCAT e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

    j)

    promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile, nell'ambito dei rispettivi mandati, e in particolare con le convenzioni OSPAR, HELCOM e con la convenzione di Barcellona, di cui l'Unione è parte contraente;

    k)

    promuove il coordinamento e la cooperazione con le altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno su aspetti di interesse comune, in particolare attraverso la riattivazione del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno e una sua estensione a tutte le ORGP.

    2.   ORIENTAMENTI

    L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte dell'ICCAT:

    a)

    misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dall'ICCAT, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;

    b)

    misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;

    c)

    misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

    d)

    misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito dell'ICCAT;

    e)

    misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e acquacoltura sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione ICCAT in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

    f)

    misure volte a gestire l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), in particolare per migliorare la raccolta dei dati, per quantificare, individuare e monitorare in modo accurato l'uso di tali dispositivi, per ridurne l'impatto sugli stock di tonno vulnerabili e per attenuarne i possibili effetti sulle specie bersaglio e non bersaglio, come pure sugli ecosistemi;

    g)

    misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi, e per ridurne il contributo alla generazione di rifiuti marini;

    h)

    misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo;

    i)

    raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

    j)

    misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro dell'ICCAT.


    (1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

    (2)  7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

    (3)  JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.


    ALLEGATO II

    Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico

    Prima di ogni riunione dell'ICCAT, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni che possono divenire vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

    A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo sullo svolgimento di ogni riunione dell'ICCAT, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta di definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

    Qualora, nel corso di una riunione dell'ICCAT sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


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