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Document 32019D0866

    Decisione (UE) 2019/866 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito di tale conferenza annuale

    ST/8330/2019/ADD/1

    GU L 140 del 28.5.2019, p. 66–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2023; abrogato da 32023D2828

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/866/oj

    28.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 140/66


    DECISIONE (UE) 2019/866 DEL CONSIGLIO

    del 14 maggio 2019

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del 12 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito di tale conferenza annuale

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Polonia è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering («convenzione sul Mare di Bering»). L'Unione non è parte di tale convenzione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'atto di adesione del 2003, gli accordi di pesca conclusi dagli Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione e l'Unione è tenuta ad attuare tutte le decisioni adottate nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering.

    (2)

    La decisione del Consiglio dell'11 aprile 2016 che autorizza la Repubblica di Polonia, nell'interesse dell'Unione europea, ad avviare negoziati per una modifica della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo nella zona centrale del Mare di Bering che consenta ad organizzazioni di integrazione economica regionale, quali l'Unione europea, di divenire parte della convenzione ha autorizzato la Repubblica di Polonia a negoziare, nell'interesse dell'Unione, una modifica della convenzione sul Mare di Bering intesa a consentire all'Unione di divenire parte contraente della convenzione. Tale mandato è attualmente in fase di attuazione. Resta inteso che, al momento dell'accettazione dell'Unione in quanto parte contraente a pieno titolo della convenzione sul Mare di Bering, la Polonia recederà dalla convenzione.

    (3)

    La conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering («conferenza annuale delle parti») è incaricata della gestione e conservazione degli stock di merluzzo giallo nella zona della convenzione sul Mare di Bering. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

    (4)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi devono essere applicati dall'Unione nella conduzione della sua politica esterna in materia di pesca.

    (5)

    Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.

    (6)

    La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.

    (7)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della conferenza annuale delle parti per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla conferenza annuale delle parti saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008, (2) (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3),e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (8)

    La decisione del 12 giugno 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della conferenza annuale delle parti sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che stabiliscono la posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovranno essere riviste prima delle riunioni annuali del 2019 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e semplificare le procedure di revisione, è opportuno proporre la revisione della decisione del 12 giugno 2017 e abrogare tale decisione sostituendola con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023.

    (9)

    In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione sul Mare di Bering e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della conferenza annuale delle parti, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering è riportata nell'allegato I.

    Articolo 2

    La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering avviene in conformità dell'allegato II.

    Articolo 3

    La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering del 2024.

    Articolo 4

    La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel quadro della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del Consiglio, del 10 luglio 2012, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel quadro della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering è abrogata.

    Articolo 5

    1.   In caso di adesione dell'Unione alla convenzione sul Mare di Bering, destinataria della presente decisione è la Commissione che rappresenta l'Unione alle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering.

    2.   In attesa di tale adesione, la Polonia illustra la posizione dell'Unione alle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering.

    3.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. DAEA


    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


    ALLEGATO I

    Posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering

    1.   PRINCIPI

    Nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering, l'Unione:

    a)

    agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

    b)

    garantisce che le misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti siano conformi alla convenzione sul Mare di Bering;

    c)

    garantisce che le misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

    d)

    promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione (ORGP) della pesca nella stessa regione;

    e)

    persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

    f)

    garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

    g)

    si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

    h)

    mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione sul Mare di Bering, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

    i)

    agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della conferenza annuale delle parti e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

    j)

    promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile, nell'ambito dei rispettivi mandati;

    k)

    promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.

    2.   ORIENTAMENTI

    L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della conferenza annuale delle parti:

    a)

    misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo basate sui migliori pareri scientifici disponibili, incluso il livello ammissibile di cattura (AHL) e singoli contingenti nazionali o limitazioni dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive di competenza della conferenza annuale delle parti, comprese le modifiche all'allegato della convenzione sul Mare di Bering, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Ove necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, per adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;

    b)

    misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione sul Mare di Bering, compresa la compilazione di elenchi di navi INN;

    c)

    misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

    d)

    misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della conferenza annuale delle parti;

    e)

    misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione sul Mare di Bering conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura e misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

    f)

    misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi;

    g)

    misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

    h)

    raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

    i)

    approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

    j)

    misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della conferenza annuale delle parti.


    (1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

    (2)  7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

    (3)  JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.


    ALLEGATO II

    Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito della conferenza annuale delle parti

    Prima di ogni riunione della conferenza annuale delle parti, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

    A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della conferenza annuale delle parti un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

    Qualora, nel corso di una riunione della conferenza annuale delle parti, sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


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