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Document 32019D0524

Decisione (UE) 2019/524 del Consiglio, del 21 marzo 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto

ST/7340/2019/INIT

GU L 86 del 28.3.2019, p. 66–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/524/oj

28.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/66


DECISIONE (UE) 2019/524 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato a Tokyo il 17 luglio 2018 ed è applicato in via provvisoria a partire dal 1o febbraio 2019.

(2)

L'accordo istituisce un comitato misto incaricato di coordinare il partenariato globale basato sul presente accordo («comitato misto») e prevede che il comitato misto debba adottare il proprio regolamento interno («regolamento interno»).

(3)

È opportuno adottare quanto prima il regolamento interno al fine di garantire l'effettiva attuazione dell'accordo.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede del comitato misto, in quanto il regolamento interno determinerà il funzionamento del comitato misto, il quale è incaricato di gestire l'accordo e assicurarne la corretta applicazione.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione del progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel corso della prima riunione del comitato misto, istituito a norma dell'articolo 42 dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, consiste nel sostegno all'adozione del regolamento interno da parte del comitato misto, come previsto nel progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU L 216 del 24.8.2018, pag. 4.


DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO UE-GIAPPONE

del …

che adotta il proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Alcune parti dell'accordo sono state applicate in attesa dell'entrata in vigore a partire dal 1o febbraio 2019.

(2)

Al fine di garantire l'effettiva applicazione in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, è opportuno istituire quanto prima il comitato misto.

(3)

A norma dell'articolo 42, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura in allegato.

2.

La decisione diventerà efficace il giorno dell'adozione.

Firmato a …,

Per il comitato misto

I copresidenti


(1)  GU UE L xxx del xx.xx.xxxx, pag. xx.

Allegato della decisione n. 1/2019

Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra

Regolamento interno del comitato misto

Articolo 1

Compiti e composizione

1.   Il comitato misto svolge le funzioni di cui all'articolo 42 dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri («la parte UE»), da una parte, e il Giappone, dall'altra («l'accordo»).

2.   Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti.

Articolo 2

Presidenza

Il comitato misto è copresieduto dai rappresentanti della parte UE, da una parte, e del Giappone, dall'altra (denominate di seguito collettivamente «le parti» e singolarmente «la parte»).

Articolo 3

Riunioni

1.   Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, a turno, a Tokyo o a Bruxelles, in una data fissata di comune accordo. Si riunisce anche, su richiesta di una delle parti, previo accordo delle parti.

2.   Salvo diverso accordo tra le parti, il comitato misto si riunisce di norma a livello di alti funzionari.

Articolo 4

Pubblicità

Salvo decisione contraria delle parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.

Articolo 5

Segretari

Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Affari esteri del Giappone svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni destinate ai copresidenti del comitato misto o da essi inviate sono inoltrate ai segretari.

Articolo 6

Partecipanti

1.   Prima di ogni riunione, i copresidenti sono informati, tramite i segretari, della composizione prevista della delegazione di ciascuna parte.

2.   Se del caso, previo consenso delle parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici.

Articolo 7

Ordine del giorno delle riunioni

1.   I copresidenti stabiliscono l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio è stabilito al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

3.   L'ordine del giorno definitivo è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa decisione delle parti.

4.   I copresidenti possono decidere di abbreviare, se necessario, i termini di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Verbale

1.   I segretari redigono congiuntamente i verbali di ciascuna riunione, il più rapidamente possibile e comunque non oltre due mesi dalla fine di ciascuna riunione, tranne quando diversamente stabilito di comune accordo dalle parti. Il progetto di verbale comprende, di norma, l'ordine del giorno definitivo e una sintesi delle discussioni relative a ciascun punto dell'ordine del giorno.

2.   Il progetto di verbale viene approvato per iscritto dalle parti, il più rapidamente possibile e comunque non oltre due mesi dalla fine di ciascuna riunione, tranne quando diversamente stabilito di comune accordo dalle parti.

Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1.   Nell'ambito delle sue funzioni e dei suoi compiti ai sensi dell'articolo 42 dell'accordo, il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni, ove opportuno. Esse recano il titolo «raccomandazione» o «decisione», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da una descrizione dell'oggetto. Ciascuna raccomandazione o decisione indica la data della sua entrata in vigore.

2.   Il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni sulla base del consenso.

3.   Il comitato misto può decidere di formulare raccomandazioni e adottare decisioni mediante una procedura scritta consistente nello scambio di note tra i copresidenti del comitato misto.

4.   I copresidenti adottano per iscritto le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto.

5.   Ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sotto qualsiasi forma.

Articolo 10

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 11

Gruppi di lavoro

1.   Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro, i quali lo coadiuvano nello svolgimento delle sue mansioni.

2.   Il comitato misto può decidere di abolire qualsiasi gruppo di lavoro da esso istituito o di stabilirne o modificarne il mandato.

3.   I gruppi di lavoro riferiscono al comitato misto dopo ciascuna riunione.

Articolo 12

Modifica del regolamento interno

Le parti possono modificare il regolamento interno, in conformità dell'articolo 9.


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