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Document 32018R2036

Regolamento delegato (UE) 2018/2036 della Commissione, del 18 ottobre 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

C/2018/6718

GU L 327 del 21.12.2018, p. 27–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/2036/oj

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/27


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/2036 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira all'eliminazione progressiva dei rigetti nelle attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mar Mediterraneo, anche per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (2).

(2)

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla pesca demersale nel Mar Mediterraneo al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca e al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2019 a tutte le altre specie.

(3)

Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni complessivi, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione (3) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sulla base di tre raccomandazioni comuni presentate alla Commissione nel 2016 da alcuni Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nel Mar Mediterraneo (Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Slovenia). Le tre raccomandazioni comuni riguardavano rispettivamente il Mar Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico e il Mar Mediterraneo sudorientale.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione (4) sulla base di due raccomandazioni comuni presentate da quegli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto relativamente al Mar Mediterraneo occidentale e al Mare Adriatico.

(6)

Il 4 giugno 2018, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello Pescamed, Francia, Italia e Spagna hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per un piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mediterraneo occidentale («la nuova raccomandazione comune per il Mediterraneo occidentale»). La raccomandazione comune è stata modificata il 27 agosto 2018.

(7)

Il 7 giugno 2018, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello Sudestmed, Cipro, Grecia, Italia e Malta hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per un piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mediterraneo sudorientale («la nuova raccomandazione comune per il Mediterraneo sudorientale»). La raccomandazione comune è stata modificata il 28 agosto 2018.

(8)

L'8 giugno 2018, a seguito di consultazioni in seno al gruppo regionale ad alto livello Adriatica, Croazia, Italia e Slovenia hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune per un piano in materia di rigetti per la pesca di specie demersali nel Mare Adriatico («la nuova raccomandazione comune per il Mare Adriatico»). La raccomandazione comune è stata modificata il 29 agosto 2018.

(9)

Le tre nuove raccomandazioni comuni sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) in occasione della sessione plenaria estiva tenutasi dal 2 al 6 luglio 2018 (5).

(10)

Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha tenuto conto della valutazione dello CSTEP e dell'esigenza che gli Stati membri garantiscano la piena attuazione dell'obbligo di sbarco il 1o gennaio 2019. In diversi casi, al fine di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP, le esenzioni richiedono che l'attività di pesca e la raccolta di dati continuino. In tali casi la Commissione ritiene che consentire esenzioni su base temporanea sia un approccio pragmatico e prudente alla gestione delle attività di pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.

(11)

La nuova raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo occidentale propone di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle esenzioni legate al tasso di sopravvivenza, conformemente a quanto disposto all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, per la cappasanta (Pecten jacobeus) e le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD). Il regolamento delegato (UE) 2017/86 ha introdotto tale esenzione legata al tasso di sopravvivenza. In occasione della valutazione della nuova raccomandazione comune, lo CSTEP ha osservato che non erano state fornite informazioni di supporto supplementari. Nella letteratura esiste tuttavia una mole di prove scientifiche che dimostrano la sopravvivenza di tali specie. Poiché si possono registrare elevati tassi di sopravvivenza e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, la Commissione ritiene che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza dovrebbe essere mantenuta, in quanto le circostanze sono immutate.

(12)

La nuova raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo occidentale propone di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Il regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione ha introdotto tale esenzione legata al tasso di sopravvivenza. La nuova raccomandazione comune inizialmente proponeva di applicare detta esenzione, eccetto nei mesi di luglio, agosto e settembre, che sarebbero stati soggetti a una nuova esenzione de minimis. Lo CSTEP ha ritenuto che non vi fossero elementi di prova a sostegno di un'esenzione de minimis durante i mesi estivi e non ha formulato ulteriori osservazioni. Esistono tuttavia prove scientifiche che dimostrano la sopravvivenza di tale specie nella regione in oggetto e in altre regioni. Poiché si possono registrare elevati tassi di sopravvivenza e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, la Commissione ritiene che l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza applicabile tutto l'anno dovrebbe essere mantenuta.

(13)

La nuova raccomandazione comune per il Mare Adriatico propone di prorogare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola (Solea solea) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB). Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione ha introdotto tale esenzione legata al tasso di sopravvivenza. Lo CSTEP non ha valutato tale nuova domanda. Uno studio ad hoc sulla sopravvivenza di tale specie è tuttavia in corso nella sottozona geografica (GSA) 17 nel Mare Adriatico. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere prorogata solo per un anno. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare i dati pertinenti entro il 1o maggio 2019, al fine di consentire allo CSTEP di effettuare un'ulteriore valutazione.

(14)

Le tre nuove raccomandazioni comuni propongono di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Lo CSTEP ha ritenuto che non siano state comunicate informazioni specifiche a sostegno di tale esenzione. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere introdotta solo per un anno. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare dati pertinenti supplementari entro il 1o maggio 2019, al fine di consentire allo CSTEP di effettuare un'ulteriore valutazione.

(15)

Le tre nuove raccomandazioni comuni propongono di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza all'occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Lo CSTEP ha ritenuto che sia necessario fornire prove supplementari al fine di sostenere pienamente l'esenzione proposta. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere introdotta solo per un anno. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare i dati pertinenti supplementari entro il 1o maggio 2019, al fine di consentire allo CSTEP di effettuare un'ulteriore valutazione.

(16)

Le tre nuove raccomandazioni comuni propongono di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza all'astice (Homarus gammarus) e all'aragosta (Palinuridae) catturati con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Lo CSTEP ha ritenuto che lo studio sulla sopravvivenza per l'astice trasmesso dagli Stati membri interessati sia uno studio ragionevolmente attendibile che presenta tassi di sopravvivenza a breve termine, osservando tuttavia che la dimensione del campione è modesta. È opportuno fornire prove scientifiche supplementari sia per l'astice che per l'aragosta. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere introdotta solo per un anno. Gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare dati pertinenti supplementari entro il 1o maggio 2019, al fine di consentire allo CSTEP di effettuare un'ulteriore valutazione.

(17)

Le nuove raccomandazioni comuni per il Mare Adriatico e per il Mar Mediterraneo sudorientale propongono di applicare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. La nuova raccomandazione comune inizialmente proponeva di applicare detta esenzione, eccetto nei mesi di luglio, agosto e settembre, che sarebbero stati soggetti a una nuova esenzione de minimis. Lo CSTEP ha ritenuto che non vi fossero elementi di prova a sostegno di un'esenzione de minimis durante i mesi estivi e non ha formulato ulteriori osservazioni. Esistono tuttavia prove scientifiche che dimostrano la sopravvivenza di tale specie in altre regioni. Poiché si possono registrare elevati tassi di sopravvivenza e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, la Commissione ritiene che si dovrebbe introdurre l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza applicabile per tutto l'anno.

(18)

Le tre nuove raccomandazioni comuni propongono inoltre di estendere l'applicazione dell'esenzione de minimis, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, al nasello (Merluccius merluccius) e alle triglie (Mullus spp.), fino al 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino al 5 % nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT and TX) e fino all'1 % nel 2019, nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN), nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione ha introdotto un'esenzione de minimis per tali specie. Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune e della revisione effettuata dallo CSTEP e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, dell'elevato numero di specie per ogni attività di pesca, dei modelli di pesca e delle peculiarità del Mediterraneo (ad esempio la predominanza della pesca su piccola scala), la Commissione ritiene che, per evitare i costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate, sia opportuno istituire tali esenzioni de minimis. Lo CSTEP non ha valutato la nuova raccomandazione relativa alle reti a strascico. Nella valutazione della nuova raccomandazione comune relativa alle reti da imbrocco e ai tramagli, lo CSTEP ha osservato che le informazioni comunicate dagli Stati membri interessati non erano complete. Tenuto tuttavia conto delle circostanze immutate, la Commissione ritiene che l'esenzione de minimis dovrebbe essere mantenuta con le percentuali di cui sopra.

(19)

La nuova raccomandazione comune per il Mare Adriatico propone di prorogare l'applicazione dell'esenzione de minimis al nasello (Merluccius merluccius) e alle triglie (Mullus spp.), fino all'1 % nel 2019, nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano rapidi (sfogliare) (TBB) e alla sogliola (Solea solea) fino al 3 % nel 2019, nel 2020 e nel 2021 del totale di catture annue di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX) nel Mare Adriatico. Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione ha introdotto un'esenzione de minimis per tali specie. Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune in tale occasione e della revisione effettuata dallo CSTEP e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, dell'elevato numero di specie per ogni attività di pesca, dei modelli di pesca e delle peculiarità del Mediterraneo (ad esempio la predominanza della pesca su piccola scala), la Commissione ritiene che, per evitare i costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate, sia opportuno istituire tali esenzioni de minimis (fino all'1 % per il nasello e le triglie e fino al 3 % per la sogliola). Nella valutazione della nuova raccomandazione comune, lo CSTEP ha osservato che non erano state fornite informazioni specifiche a sostegno di un cospicuo aumento delle percentuali applicate. Tenuto tuttavia conto delle circostanze immutate ai fini dell'applicazione dell'attuale livello percentuale, la Commissione ritiene che tale esenzione dovrebbe essere mantenuta con le percentuali di cui sopra.

(20)

La nuova raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo sudorientale propone di prorogare l'applicazione dell'esenzione de minimis al gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino al 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino al 5 % nel 2021 del totale di catture annue di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX) nel Mar Mediterraneo sudorientale. Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione ha introdotto un'esenzione de minimis per tale specie. Sulla base delle prove scientifiche fornite nella raccomandazione comune in tale occasione e della revisione effettuata dallo CSTEP e tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, dell'elevato numero di specie per ogni attività di pesca, dei modelli di pesca e delle peculiarità del Mediterraneo (ad esempio la predominanza della pesca su piccola scala), la Commissione ritiene che, per evitare i costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate, sia opportuno istituire tali esenzioni de minimis. Lo CSTEP non ha valutato la nuova raccomandazione. Tenuto conto delle circostanze immutate, la Commissione ritiene che tale esenzione dovrebbe essere mantenuta con le percentuali di cui sopra.

(21)

Le nuove raccomandazioni comuni per il Mar Mediterraneo occidentale propongono di applicare l'esenzione de minimis alla spigola (Dicentrarchus labrax), allo sparaglione (Diplodus annularis), al sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), al sarago maggiore (Diplodus sargus), al sarago testa nera (Diplodus vulgaris), alle cernie (Epinephelus spp.), alla mormora (Lithognathus mormyrus), al pagello mafrone (Pagellus acarne), all'occhialone (Pagellus bogaraveo), al pagello fragolino (Pagellus erythrinus), al pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), alla cernia di fondale (Polyprion americanus), alla sogliola (Solea solea), all'orata (Sparus aurata) e al gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino al 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); fino al 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per il gambero rosa mediterraneo, effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); e fino all'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l'occhialone e il gambero rosa mediterraneo, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(22)

Le nuove raccomandazioni comuni per il Mare Adriatico propongono di applicare l'esenzione de minimis alla spigola (Dicentrarchus labrax), allo sparaglione (Diplodus annularis), al sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), al sarago maggiore (Diplodus sargus), al sarago testa nera (Diplodus vulgaris), alle cernie (Epinephelus spp.), alla mormora (Lithognathus mormyrus), al pagello mafrone (Pagellus acarne), all'occhialone (Pagellus bogaraveo), al pagello fragolino (Pagellus erythrinus), al pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), alla cernia di fondale (Polyprion americanus),, all'orata (Sparus aurata) e al gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino al 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); fino al 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per il gambero rosa mediterraneo ma inclusa la sogliola, effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); e fino all'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l'occhialone e il gambero rosa mediterraneo ma inclusa la sogliola, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(23)

La nuova raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo sudorientale propone di applicare l'esenzione de minimis alla spigola (Dicentrarchus labrax), allo sparaglione (Diplodus annularis), al sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), al sarago maggiore (Diplodus sargus), al sarago testa nera (Diplodus vulgaris), alle cernie (Epinephelus spp.), alla mormora (Lithognathus mormyrus), al pagello mafrone (Pagellus acarne), all'occhialone (Pagellus bogaraveo), al pagello fragolino (Pagellus erythrinus), al pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), alla cernia di fondale (Polyprion americanus), alla sogliola (Solea solea) e all'orata (Sparus aurata), fino al 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); fino al 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); e fino all'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie, fatta eccezione per l'occhialone, effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(24)

Infine, le tre nuove raccomandazioni comuni propongono di applicare l'esenzione de minimis all'acciuga (Engraulis encrasicolus), alla sardina (Sardina pilchardus), agli sgombri (Scomber spp.) e ai suri (Trachurus spp.), fino al 5 % nel 2019 del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.

(25)

Lo CSTEP ha osservato che le esenzioni di cui ai considerando 21), 22) e 23) riguardano un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili e che non erano state comunicate informazioni specifiche a pieno sostegno delle esenzioni richieste. La Commissione sottolinea tuttavia che tali esenzioni si applicano a gruppi di specie che coprono il resto delle specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 e, in questa fase, non soggette a limiti di cattura; l'articolo 15, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non è pertanto applicabile. Inoltre, tali specie sono catturate contemporaneamente, in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso l'approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccola taglia e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa; è pertanto molto verosimile che si verifichino costi sproporzionati per il trattamento delle catture indesiderate nei primi anni di piena attuazione dell'obbligo di sbarco. È altresì opportuno tenere conto del fatto che le esenzioni sono in linea di principio inferiori ai limiti massimi consentiti. In tale contesto la Commissione ritiene che le esenzioni de minimis dovrebbero essere introdotte solo per un anno. È opportuno che gli Stati membri presentino entro il 1o maggio 2019 i dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che giustificano l'esenzione e alla Commissione di compiere una revisione.

(26)

Infine, la Commissione osserva che gli Stati membri si adoperano per aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e in particolare le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

(27)

La Commissione osserva altresì che, in linea con la raccomandazione comune per il Mar Mediterraneo occidentale, gli Stati membri interessati incoraggiano l'uso di reti da traino a sacco e/o avansacco T90 con dimensioni di maglia pari a 50 mm e la prosecuzione delle prove di fermo in tempo reale.

(28)

Le misure proposte nelle nuove raccomandazioni comuni sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4 e paragrafo 5, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel piano in materia di rigetti previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/86.

(29)

Le esenzioni de minimis per le piccole specie pelagiche nelle attività di pesca dirette alla loro cattura sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione (6). Le esenzioni de minimis per le catture accessorie di piccole specie pelagiche effettuate nelle attività di pesca demersale dovrebbero invece essere incluse nel regolamento delegato (UE) n. 2017/86.

(30)

Il regolamento delegato (UE) n. 2017/86 della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(31)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/86 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica:

a)

alla sogliola (Solea solea) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB) (*1) nel Mare Adriatico fino al 31 dicembre 2019;

b)

alla cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;

c)

alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;

d)

alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale;

e)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con qualsiasi rete a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale;

f)

allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2019;

g)

all'occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2019;

h)

all'astice (Homarus gammarus) catturato con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2019;

i)

all'aragosta (Palinuridae) catturata con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2019.

2.   La sogliola (Solea solea), la cappasanta (Pecten jacobaeus), le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.), lo scampo (Nephrops norvegicus), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), l'astice (Homarus gammarus) e l'aragosta (Palinuridae) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati.

3.   Entro il 1o maggio 2019 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti oltre a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni di giugno 2018, modificate in agosto 2018, e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g), h) e i). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e informazioni al massimo entro luglio 2019.

(*1)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 122 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.»;"

2)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Esenzione de minimis

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi di specie in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013:

a)

nel Mar Mediterraneo occidentale (punto 1 dell'allegato):

i)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

ii)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

iii)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea), l'orata (Sparus aurata) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

iv)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

v)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

vi)

per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

b)

nel Mare Adriatico (punto 2 dell'allegato):

i)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

ii)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

iii)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano rapidi (sfogliare) (TBB);

iv)

per la sogliola (Solea solea), fino al 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

v)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l'orata (Sparus aurata) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

vi)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

vii)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

viii)

per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

c)

nel Mar Mediterraneo sudorientale (punto 3 dell'allegato):

i)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

ii)

per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

iii)

per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

iv)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

v)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;

vi)

per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari;

vii)

per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.

2.   Entro il 1o maggio 2019 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti oltre a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni di giugno 2018, modificate in agosto 2018, e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera a, punti da iii) a vi), lettera b), punti da v) a viii), e lettera c), punti da iv) a vii). Lo CSTEP valuta tali dati e informazioni al massimo entro luglio 2019.»;

3)

all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021»;

4)

l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2018/153 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 29 dell'1.2.2018, pag. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  Regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione, del 23 ottobre 2017, che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (GU L 30 del 2.2.2018, pag. 1).


ALLEGATO

1.   Mar Mediterraneo occidentale

Tipo di pesca

Codici degli attrezzi

Descrizione dell'attrezzo da pesca

Obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Scampo (Nephrops norvegicus)

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Sarago maggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

Catture accessorie di:

 

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

 

Sardina (Sardina pilchardus)

 

Sgombri (Scomber spp.)

 

Suri (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Sarago maggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)]

Orata (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Tutti i palangari

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Astice (Homarus gammarus)

Aragosta (Palinuridae)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Sarago maggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Cappasanta (Pecten jacobeus)

Vongole (Venerupis spp.)

Vongole (Venus spp.)

HMD

Tutte le draghe automatiche

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Scampo (Nephrops norvegicus)

Astice (Homarus gammarus)

Aragosta (Palinuridae)

FPO, FIX

Tutte le nasse e trappole

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

2.   Mare Adriatico

Tipo di pesca

Codici degli attrezzi

Descrizione dell'attrezzo da pesca

Obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Scampo (Nephrops norvegicus)

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Saragomaggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

Catture accessorie di:

 

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

 

Sardina (Sardina pilchardus)

 

Sgombri (Scomber spp.)

 

Suri (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Saragomaggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Tutti i palangari

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Sogliola (Solea vulgaris)

Astice (Homarus gammarus)

Aragosta (Palinuridae)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis), Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), Sarago maggiore (Diplodus sargus),

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus), Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Cappasanta (Pecten jacobeus)

Vongole (Venerupis spp.)

Vongole (Venus spp.)

HMD

Tutte le draghe automatiche

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Scampo (Nephrops norvegicus)

Astice (Homarus gammarus)

Aragosta (Palinuridae)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus), Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Sparaglione (Diplodus annularis), Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), Sarago maggiore (Diplodus sargus),

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Tutte le nasse e trappole, cogolli

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

3.   Mar Mediterraneo sudorientale

Tipo di pesca

Codici degli attrezzi

Descrizione dell'attrezzo da pesca

Obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Scampo (Nephrops norvegicus)

Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Sarago maggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

Catture accessorie di:

 

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

 

Sardina (Sardina pilchardus)

 

Sgombri (Scomber spp.)

 

Suri (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tutte le reti a strascico

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis), Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Saragomaggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Tutti i palangari

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello (Merluccius merluccius)

Triglie (Mullus spp.)

Codici FAO: MUT, MUR, MUX

Sogliola (Solea vulgaris)

Astice (Homarus gammarus)

Aragosta (Palinuridae)

Spigola (Dicentrarchus labrax)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Saragomaggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

Cernie (Epinephelus spp.)

Mormora (Lithognathus mormyrus)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Cernia di fondale (Polyprion americanus)

Sogliola (Solea vulgaris)

Orata (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco

Scampo (Nephrops norvegicus)

Astice (Homarus gammarus)

Aragosta (Palinuridae)

Pagello mafrone (Pagellus acarne)

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Pagello fragolino (Pagellus erythrinus)

Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus)

Sparaglione (Diplodus annularis)

Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo)

Saragomaggiore (Diplodus sargus)

Saragotesta nera (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Tutte le nasse e trappole, cogolli

Tutte le catture sono soggette all'obbligo di sbarco


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