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Document 32018R0969

    Regolamento (UE) 2018/969 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/3304

    GU L 174 del 10.7.2018, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/969/oj

    10.7.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 174/12


    REGOLAMENTO (UE) 2018/969 DELLA COMMISSIONE

    del 9 luglio 2018

    che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 definisce il materiale specifico a rischio (MSR) come i tessuti specificati nell'allegato V e dispone che l'MSR sia rimosso ed eliminato conformemente all'allegato V del suddetto regolamento e al regolamento (CE) n. 1069/2009 (2). La rimozione del MSR è una misura volta a ridurre il rischio di BSE nei bovini, ovini e caprini. L'elenco del MSR negli ovini e nei caprini figura nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001.

    (3)

    Le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) relative alla BSE, di cui al capo 11.4 del Codice sanitario degli animali terrestri dell'OIE (3), si applicano solo all'agente della BSE nei bovini. Di conseguenza, per quanto riguarda gli ovini e i caprini, l'OIE non stabilisce alcun elenco di tessuti che non dovrebbero essere commercializzati a causa del loro rischio di BSE.

    (4)

    Il documento di strategia della Commissione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 (4) prevede la possibilità di riesaminare l'attuale elenco di MSR sulla base di dati scientifici e tenendo conto degli sviluppi della situazione epidemiologica della BSE. La situazione epidemiologica della BSE nell'Unione è migliorata significativamente. Nel 2016 nell'Unione sono stati registrati cinque casi di BSE nei bovini rispetto ai 2 166 casi del 2001. Tale miglioramento della situazione della BSE nell'Unione è illustrato dal fatto che, in base al livello di rischio di BSE riconosciuto dall'OIE, ventiquattro Stati membri e due regioni di uno Stato membro sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile in conformità della decisione 2007/453/CE della Commissione (5).

    (5)

    Per quanto riguarda l'MSR da piccoli ruminanti, il documento di strategia della Commissione sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 indica una valutazione del rischio in corso riguardante la pertinenza dell'elenco del MSR per i piccoli ruminanti. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato tale valutazione del rischio il 2 dicembre 2010, in un parere scientifico sull'infettività delle BSE/TSE nei tessuti di piccoli ruminanti («parere dell'EFSA del 2010») (6). In tale parere l'EFSA ha stimato che è molto limitato il numero di piccoli ruminanti affetti da BSE che possono entrare nella catena alimentare dell'Unione ogni anno e ha confermato che tali stime non sostengono l'ipotesi di una diffusa epidemia di BSE nella popolazione dei piccoli ruminanti nell'Unione. Questa conclusione dell'EFSA è valida per tutta l'Unione, a prescindere dalla qualifica sanitaria degli Stati membri in relazione al rischio di BSE.

    (6)

    Come indicato nel parere scientifico congiunto sulla possibile associazione epidemiologica o molecolare tra le TSE negli animali e negli esseri umani, adottato dall'EFSA e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie il 9 dicembre 2010 (7), a livello mondiale sono stati segnalati solo due casi di BSE nei caprini verificatisi in condizioni naturali e non sono stati segnalati casi di BSE negli ovini verificatisi in condizioni naturali. Nei due casi di BSE naturale nei caprini gli animali erano nati prima dell'introduzione del divieto di somministrare proteine animali trasformate agli animali di allevamento e in un momento in cui l'epidemia di BSE nei bovini era ai massimi livelli.

    (7)

    Il 5 agosto 2015 l'EFSA ha pubblicato un parere scientifico su una richiesta di riesame di una pubblicazione scientifica relativa al potenziale zoonotico dei prioni della scrapie degli ovini («parere dell'EFSA del 2015») (8). In tale parere l'EFSA ha concluso che non vi è alcuna prova di un nesso di causalità tra la scrapie e le TSE negli esseri umani e ha confermato che l'unico agente di TSE che si è dimostrato zoonotico è l'agente responsabile della BSE classica. Inoltre l'EFSA ha evidenziato che non esiste alcuna prova epidemiologica che la scrapie sia zoonotica, soprattutto perché l'incidenza della malattia di Creutzfeldt-Jakob sporadica negli esseri umani è simile sia nei paesi con un'incidenza minima di scrapie che in quelli con un'incidenza elevata.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare le prescrizioni esistenti per la rimozione del MSR nei piccoli ruminanti in modo che solo i tessuti che concentrano i più alti livelli di infettività da BSE in piccoli ruminanti infetti siano designati come MSR. Secondo il parere dell'EFSA del 2010, dati sperimentali dimostrano che i più elevati livelli di infettività negli ovini inoculati con BSE si riscontrano nel cervello e nel midollo spinale.

    (9)

    Date le difficoltà pratiche a garantire l'assenza di contaminazione delle ossa del cranio con i tessuti cerebrali, il cranio degli ovini e dei caprini di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, dovrebbe rimanere nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto MSR.

    (10)

    Di conseguenza solo il cranio, compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, dovrebbero essere considerati come MSR negli ovini e nei caprini.

    (11)

    Visto il carattere specifico dell'allevamento di ovini e caprini, è raramente possibile determinare con esattezza la data di nascita di tali animali; quindi tali dati non sono inclusi nel registro aziendale prescritto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (9). Ne consegue che attualmente è prescritta la rimozione di cervello, cranio e occhi dagli ovini e dai caprini, se l'animale ha un'età superiore ai 12 mesi o se all'animale è spuntato un incisivo permanente.

    (12)

    La stima dell'età degli ovini e dei caprini sulla base della dentizione è solo un'approssimazione, poiché la data di apparizione del primo incisivo permanente negli ovini e nei caprini può variare di diversi mesi da un animale all'altro. Anche altri metodi per determinare se gli ovini e i caprini destinati alla macellazione siano di età superiore ai 12 mesi possono fornire un livello equivalente di garanzia circa l'età degli animali. Poiché tali metodi possono dipendere dalle particolarità delle pratiche di abbattimento degli ovini e dei caprini a livello nazionale, l'affidabilità di tali metodi dovrebbe essere valutata dall'autorità competente dello Stato membro di macellazione. È pertanto opportuno modificare l'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di prevedere la possibilità di valutare se un animale ha un'età superiore ai 12 mesi in base a un metodo approvato dall'autorità competente dello Stato membro di macellazione.

    (13)

    È opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001.

    (14)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    per quanto riguarda gli ovini e i caprini: il cranio, compresi il cervello e gli occhi, e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, o di età superiore ai 12 mesi in base a un metodo di calcolo approvato dall'autorità competente dello Stato membro di macellazione.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

    (3)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm.

    (4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano per le TSE — 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015; COM(2010) 384 definitivo.

    (5)  Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (6)  EFSA Journal (2010); 8(12):1875 [92 pagg.].

    (7)  EFSA Journal (2011); 9(1):1945 [111 pagg.].

    (8)  EFSA Journal (2015); 13(8):4197 [58 pagg.].

    (9)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).


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