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Document 32018D0719

Decisione di esecuzione (UE) 2018/719 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2018) 2783] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/2783

GU L 120 del 16.5.2018, pp. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/719/oj

16.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/719 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2018

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

[notificata con il numero C(2018) 2783]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, seconda frase del secondo comma, e l'articolo 6, paragrafo5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(2)

A seguito della proposta della Danimarca e di un'ispezione soddisfacente effettuata dalla Commissione, il posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Aalborg in Danimarca dovrebbe essere riconosciuto per determinati animali della categoria O, in particolare per cani e gatti. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)

A seguito della proposta della Spagna e della valutazione della Commissione, dovrebbe essere revocata la sospensione del riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Vitoria per alcune catogorie di prodotti di origine animale. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)

I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che sono stati cambiati i nomi del posto d'ispezione frontaliero e dei centri d'ispezione all'aeroporto di Maastricht. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)

L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).

(6)

In seguito alle informazioni fornite dal Belgio e dall'Austria, per tali Stati membri dovrebbero essere apportate alcune modifiche ai nomi dell'elenco delle unità centrali, regionali e locali di TRACES. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2009/821/CE.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009 che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

nella parte concernente la Danimarca, la voce relativa all'aeroporto di Aalborg è sostituita dalla seguente:

«Aalborg

DK AAL 4

A

 

 

O (14)»;

b)

nella parte concernente la Spagna, la voce relativa all'aeroporto di Vitoria è sostituita dalla seguente:

«Vitoria

ES VIT 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2) (*), NHC-T(CH)(2) (*)

U (*), E (*), O (*)»;

c)

nella parte concernente i Paesi Bassi, la voce relativa all'aeroporto di Maastricht è sostituita dalla seguente:

«Maastricht Aachen Airport

NL MST 4

A

MAA Live

 

U, E, O (14)

MAA Products

HC(2), NHC(2)»;

 

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

nella parte concernente il Belgio, le voci sono sostituite dalle seguenti:

« BE20001 REGIO VLAANDEREN

BE00103

WEST-VLAANDEREN

BE00404

OOST-VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT

BE00701

ANTWERPEN

BE01007

VLAAMS-BRABANT LIMBURG

BE20002 REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES

BE01202

BRUSSEL/BRUXELLES

BE20003 RÉGION WALLONNE

BE01505

HAINAUT

BE01809

BRABANT WALLON NAMUR

BE02206

LIÈGE

BE02508

LUXEMBOURG NAMUR»;

b)

nella parte concernente l'Austria, la voce relativa all'unità centrale «AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT» è sostituita dalla seguente «AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ».


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