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Document 32017D0977

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 3962] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    GU L 146 del 9.6.2017, p. 155–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/977/oj

    9.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 146/155


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/977 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 giugno 2017

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

    [notificata con il numero C(2017) 3962]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

    (2)

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.

    (3)

    L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato in seguito modificato dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8) e (UE) 2017/819 (9) per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.

    (4)

    Sebbene la situazione complessiva della malattia nell'Unione sia in costante miglioramento, si sono verificati alcuni ulteriori focolai dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/819. Sia l'Italia che il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame di aziende situate al di fuori delle zone di tali Stati membri attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Il Lussemburgo ha altresì comunicato alla Commissione il primo caso di individuazione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende in cui sono tenuti volatili in cattività. Questi tre Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.

    (5)

    La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Italia, dal Regno Unito e dal Lussemburgo in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5.

    (6)

    Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, il Regno Unito e il Lussemburgo, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. Le zone dell'Italia e del Regno Unito elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere modificate e nel medesimo allegato dovrebbero essere inserite nuove zone per il Lussemburgo.

    (7)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

    (8)

    Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 si applica fino al 30 giugno 2017. A seguito degli attuali focolai confermati in Italia, nel Regno Unito e in Lussemburgo, le misure che tali Stati membri devono attuare nelle nuove aree del loro territorio che devono essere elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione continueranno a essere in atto successivamente a tale data. È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione (UE) 2017/247 fino al 31 dicembre 2017, considerando le misure che devono essere applicate nei tre Stati membri in questione e l'ipotesi della comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel territorio dell'Unione.

    (9)

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificata:

    1)

    all'articolo 5, la data «30 giugno 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2017»;

    2)

    l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

    (4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

    (5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

    (7)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

    (8)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).

    (9)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 76).


    ALLEGATO

    L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

    1)

    la parte A è così modificata:

    a)

    la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

    «Stato membro: Italia

    Area comprendente:

    Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

    Comune di CERESARA: a Sud Est di SP7 e a Nord-Est di SP6

    Comune di GOITO: a ovest di SP19, a sud-ovest di Strada le Fabbriche, ad ovest di Strada Lorenzina-Costa, a nord-ovest di Strada Torre, a ovest della SP 236; a Est di SP7; a Nord Est di SP6.

    24.6.2017»

    b)

    dopo la voce relativa all'Italia e prima della voce relativa all'Ungheria è inserita la seguente voce relativa al Lussemburgo:

    «Stato membro: Lussemburgo

    Area comprendente:

    Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

    Sandweiler; Schuttrange; Munsbach; Schrassig; Uebersyren; Mullendorf; Steinsel; Hollenfels; Ansembourg; Marienthal; Bour; Trintingerthal; Welscheid; Kehmen; Scheidel; Oetrange; Moutfort; Medingen; Contern; Muehlbach; Burden; Warken; Ettelbruck; Grentzingen; Niederfeulen; Oberfeulen; Schoos; Angelsberg; Kehlen; Nospelt; Dondelange; Keispelt; Meispelt; Kopstal; Lenningen; Lintgen; Gosseldange; Prettingen; Lorentzweiler; Hunsdorf; Beringen; Rollingen; Reckange-Mersch; Mersch; Schoenfels;Mertzig; Senningen

    28.6.2017»

    c)

    la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

    «Stato membro: Regno Unito

    Area comprendente:

    Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

    The area of the parts of the country of Norfolk (ADNS code 00154) contained within a circle with a radius of three kilometres and centred on WGS84 dec. coordinates N52.3722 and E1.1643.

    26.6.2017»

    2)

    la parte B è così modificata:

    a)

    la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

    «Stato membro: Italia

    Area comprendente:

    Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

    Comune di CASTEL GOFFREDO: a est di strada Brughiere

    Comune di CASTELLUCCHIO: A nord di SP 10

    Comune di CAVRIANA: a sud di SP13 e SP15, a sud di Via Monte Pagano

    Comune di CERESARA: a Nord Ovest di SP7 e ad sud-ovest di SP6;

    Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

    Comune di GIUDIZZOLO

    Comune di GOITO: a Ovest di SP7; a Sud Ovest di SP6; a est di SP19, a nord-est di Strada le Fabbriche, ad est di Strada Lorenzina-Costa, a sud-est di Strada Torre, a est della SP 236

    Comune di MARMIROLO

    Comune di MEDOLE: a sud di SP8

    Comune di PIUBEGA

    Comune di PORTO MANTOVANO

    Comune di RODIGO

    Comune di ROVERBELLA: a Ovest Via Monfalcone, di via M. Sabotino, Strada Bassa Belvedere, di via Vittorio Veneto, Strada Fienili, SR62

    Comune di VALEGGIO SUL MINCIO: a sud di località Cornesel, a sud di località Pittarnella, ad ovest di località Turchetti

    Comune di VOLTA MANTOVANA

    3.7.2017

    Comune di CERESARA: a Sud Est di SP7 e a Nord-Est di SP6

    Comune di GOITO: a ovest di SP19, a sud-ovest di Strada le Fabbriche, ad ovest di Strada Lorenzina-Costa, a nord-ovest di Strada Torre, a ovest della SP 236; a Est di SP7; a Nord Est di SP6.

    dal 25.6.2017 al 3.7.2017»

    b)

    dopo la voce relativa all'Italia e prima della voce relativa all'Ungheria è inserita la seguente voce relativa al Lussemburgo:

    «Stato membro: Lussemburgo

    Area comprendente:

    Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

    Das Hoheitsgebiet von Luxemburg mit der Ausnahme von:

    Sandweiler; Schuttrange; Munsbach; Schrassig; Uebersyren; Mullendorf; Steinsel; Hollenfels; Ansembourg; Marienthal; Bour; Trintingerthal; Welscheid; Kehmen; Scheidel; Oetrange; Moutfort; Medingen; Contern; Muehlbach; Burden; Warken; Ettelbruck; Grentzingen; Niederfeulen; Oberfeulen; Schoos; Angelsberg; Kehlen; Nospelt; Dondelange; Keispelt; Meispelt; Kopstal; Lenningen; Lintgen; Gosseldange; Prettingen; Lorentzweiler; Hunsdorf; Beringen; Rollingen;Reckange-Mersch; Mersch; Schoenfels; Mertzig; Senningen

    5.7.2017

    Sandweiler; Schuttrange; Munsbach; Schrassig; Uebersyren; Mullendorf; Steinsel; Hollenfels; Ansembourg; Marienthal; Bour; Trintingerthal; Welscheid; Kehmen; Scheidel; Oetrange; Moutfort; Medingen; Contern; Muehlbach; Burden; Warken; Ettelbruck; Grentzingen; Niederfeulen; Oberfeulen; Schoos; Angelsberg; Kehlen; Nospelt; Dondelange; Keispelt; Meispelt; Kopstal; Lenningen; Lintgen; Gosseldange; Prettingen; Lorentzweiler; Hunsdorf; Beringen; Rollingen; Reckange-Mersch; Mersch; Schoenfels; Mertzig; Senningen

    dal 29.6.2017 al 5.7.2017»

    c)

    la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

    «Stato membro: Regno Unito

    Area comprendente:

    Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

    The area of the parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle with a radius of ten kilometres and extending beyond the protection zone in part A, centred on WGS84 dec. coordinates N52.3722 and E1.1643.

    26.6.2017

    The area of the parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle with a radius of three kilometres and centred on WGS84 dec. coordinates N52.3722 and E1.1643.

    dal 27.6.2017 al 5.7.2017»


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