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Document 32016D2229

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2229 della Commissione, del 9 dicembre 2016, che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2016/8096

GU L 336 del 10.12.2016, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2229/oj

10.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/40


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2229 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2016

che chiude il riesame intermedio parziale relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (EU) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio secco, numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 e numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918160010) originario della Repubblica popolare cinese («l'inchiesta iniziale»).

1.2.   Domanda di riesame

(2)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3) presentata da Jungbunzlauer SA e da Roquette Italia SpA («i richiedenti»). La domanda si limitava alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda un unico produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («RPC»), vale a dire Shandong Kaison.

1.3.   Apertura di un riesame

(3)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura (4) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 19 febbraio 2016, l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda Shandong Kaison.

2.   RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(4)

Con lettera del 22 settembre 2016 indirizzata alla Commissione i richiedenti hanno ritirato la domanda di riesame.

(5)

A norma all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

(6)

Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che la presente inchiesta debba essere chiusa. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni.

(7)

La Commissione conclude pertanto che il riesame intermedio parziale concernente le importazioni di gluconato di sodio originario della RPC debba essere chiuso.

(8)

La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese è chiuso senza modifica del livello delle misure antidumping in vigore.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 282 del 28.10.2010, pag. 24).

(3)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.

(4)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Shandong Kaison (GU C 64 del 19.2.2016, pag. 4).


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