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Document 32016D1795

Decisione (UE) 2016/1795 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

GU L 274 del 11.10.2016, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1795/oj

11.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/52


DECISIONE (UE) 2016/1795 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'azione dell'Unione nel settore del trasporto delle merci pericolose dovrebbe puntare a migliorare la sicurezza dei trasporti, proteggere l'ambiente e agevolare il trasporto internazionale.

(2)

L'Unione non è parte contraente dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada («ADR») e dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne («ADN»). Tuttavia, tutti gli Stati membri sono parti contraenti dell'ADR e tredici Stati membri sono parti contraenti dell'ADN.

(3)

La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi. Essa fa riferimento all'ADR, al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia che figura come appendice C della convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) («RID») e all'ADN. Inoltre, l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE dispone quanto segue: «Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato.».

(4)

Tra il 2014 e il 2016 il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose — WP.15 e il comitato amministrativo dell'ADN hanno elaborato, secondo le procedure di cui, rispettivamente, all'articolo 14 dell'ADR e all'articolo 20 dell'ADN, alcune modifiche che si prevede entrino in vigore il 1o gennaio 2017.

(5)

Tali modifiche, che riguardano norme tecniche e prescrizioni tecniche uniformi, sono intese a garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori dell'industria che producono o utilizzano le merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.

(6)

Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero essere sostenute. È pertanto opportuno stabilire la presente posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in merito alle modifiche proposte degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN, che figurano nell'allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche proposte degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.

Le modifiche formali e di minore entità alle modifiche proposte dell'ADR e dell'ADN di cui al primo comma, trasmesse dal segretario generale delle Nazioni Unite, possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1 è espressa dagli Stati membri che sono parti contraenti degli accordi di cui al suddetto articolo, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Un riferimento alle modifiche accettate degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con indicazione della data di entrata in vigore delle medesime.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).


ALLEGATO

Proposta

Documento di riferimento

Notifica

Oggetto

Osservazioni

Posizione dell'UE

1

ECE/TRANS/WP.15/231

C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14

Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR

Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose — WP.15.

Concorda con le modifiche.

2

ECE/TRANS/WP.15/231/Corr.1

C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14

Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR

Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose — WP.15.

Concorda con le modifiche.

3

ECE/TRANS/WP.15/231/Add.1

C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14

Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR

Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose — WP.15.

Concorda con le modifiche.

4

ECE/ADN/36

C.N.444.2016.TREATIES-XI.D.6

Progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN

Consenso tecnico in seno al comitato amministrativo

Concorda con le modifiche.

5

ECE/ADN/36/Add.1

C.N.607.2016.TREATIES-XI.D.6

Progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN

Consenso tecnico in seno al comitato amministrativo

Concorda con le modifiche.


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