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Document 32015R2252

    Regolamento delegato (UE) 2015/2252 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/288 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

    GU L 321 del 5.12.2015, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2252/oj

    5.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 321/2


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2252 DELLA COMMISSIONE

    del 30 settembre 2015

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/288 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, gli operatori che, durante un periodo di tempo determinato precedente alla presentazione di una domanda di sostegno finanziario, abbiano commesso un'infrazione grave, un reato o una frode ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 508/2014, non dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

    (2)

    A norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 508/2014, determinate domande presentate dagli operatori per il sostegno nell'ambito del FEAMP sono inammissibili per un periodo di tempo specifico. Tali domande sono, tra l'altro, inammissibili qualora la domanda sia stata presentata per il sostegno di cui al titolo V, capo II, del suddetto regolamento relativamente allo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura ed è stato determinato dalle autorità competenti che l'operatore in questione ha commesso uno dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 508/2014, il periodo durante il quale le domande sono inammissibili e le date di inizio o fine del periodo in questione devono essere stabiliti dalla Commissione in un atto delegato.

    (3)

    Il regolamento delegato (UE) 2015/288 (3) definisce il periodo di inammissibilità delle domande nonché le relative date di inizio o fine del periodo suddetto per le domande presentate da operatori che hanno compiuto una o più delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b) e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014.

    In conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014, è altresì necessario stabilire norme per il calcolo della durata del periodo di inammissibilità e delle relative date di inizio o fine per le domande riguardanti il sostegno di cui al titolo V, capo II, di detto regolamento. L'inammissibilità di tali domande dovrebbe aiutare a garantire una maggiore conformità alla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

    (4)

    La direttiva 2008/99/CE stabilisce misure relative al diritto penale allo scopo di tutelare l'ambiente in modo più efficace. L'articolo 3 di detta direttiva elenca le attività punibili penalmente qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza. Ai sensi dell'articolo 4 di tale direttiva, gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente i reati di cui all'articolo 3.

    (5)

    Al fine di garantire la proporzionalità, i casi in cui un operatore ha commesso un reato per grave negligenza e i casi in cui ha commesso un reato intenzionalmente dovrebbero pertanto dar luogo a periodi di diversa durata. Per lo stesso motivo è inoltre opportuno stabilire norme che tengano conto dei fattori aggravanti e attenuanti nel calcolo del periodo di inammissibilità.

    (6)

    Al fine di garantire la proporzionalità, i reati commessi nell'arco di un periodo superiore a un anno dovrebbe tradursi in periodi di inammissibilità più lunghi.

    (7)

    A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 508/2014, una domanda presentata da un operatore per il sostegno del FEAMP, a norma del titolo V, capo II, dello stesso regolamento, è inammissibile per un periodo di almeno un anno se l'autorità competente ha accertato che tale operatore ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE. Poiché il regolamento (UE) n. 508/2014 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, solo i reati commessi a decorrere dal 1o gennaio 2013 dovrebbero essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità.

    (8)

    Al fine di garantire una tutela dell'ambiente efficace, qualora una domanda di un operatore sia inammissibile a causa dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE, tutte le domande di tale operatore a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 508/2014 dovrebbero essere inammissibili. Al fine di garantire la proporzionalità, è opportuno stabilire norme per la revisione del periodo di inammissibilità nei casi in cui un operatore commetta altri reati nel corso di tale periodo. Per lo stesso motivo, è inoltre opportuno che la reiterazione di un reato si traduca in periodi di inammissibilità più lunghi.

    (9)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/288.

    (10)

    Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, e data l'importanza di garantire un trattamento armonizzato ed equo degli operatori in ciascuno degli Stati membri a partire dall'inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e si applichi a decorrere dal primo giorno del periodo di ammissibilità del sostegno nell'ambito del FEAMP, ossia dal 1o gennaio 2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) 2015/288 è così modificato:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    Il presente regolamento si applica alle domande di sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e identifica il periodo durante il quale le domande presentate dagli operatori che hanno commesso le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 508/2014, o all'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sono inammissibili (in prosieguo: “il periodo di inammissibilità”).»

    2)

    è inserito il seguente articolo 4 bis:

    «Articolo 4 bis

    Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso reati ambientali

    1.   Qualora un'autorità competente abbia accertato in una prima decisione ufficiale che un operatore ha commesso uno dei reati di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le domande di sostegno nell'ambito del FEAMP presentate da tale operatore a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono inammissibili:

    a)

    per un periodo di 12 mesi se il reato è stato commesso per grave negligenza; oppure

    b)

    per un periodo di 24 mesi se il reato è stato commesso intenzionalmente.

    2.   Qualora un'autorità competente abbia accertato in una prima decisione ufficiale che un operatore ha commesso uno dei reati di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/99/CE, le domande di sostegno nell'ambito del FEAMP presentate da tale operatore a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono inammissibili per un periodo di 24 mesi.

    3.   Il periodo di inammissibilità è aumentato di 6 mesi nel caso in cui nella decisione di cui ai paragrafi 1 o 2, l'autorità competente:

    a)

    faccia esplicito riferimento alla presenza di circostanze aggravanti, oppure

    b)

    stabilisca che un reato commesso dall'operatore si è protratto per un periodo superiore a un anno.

    4.   A condizione che abbia una durata di almeno 12 mesi in totale, il periodo di inammissibilità è ridotto di 6 mesi qualora l'autorità competente faccia esplicito riferimento alla presenza di circostanze attenuanti nella decisione di cui ai paragrafi 1 o 2.

    5.   La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un'autorità competente che determina che sono stati commessi uno o più dei reati definiti agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE.

    6.   Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le decisioni relative a reati commessi a decorrere dal 1o gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del precedente comma a partire da tale data.

    7.   Quando una domanda di un operatore è inammissibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2, tutte le domande di tale operatore a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 508/2014 sono inammissibili.

    (4)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).»"

    3)

    l'articolo 9 è così modificato:

    a)

    sono inserite le seguenti lettere d) ed e):

    «d)

    è prorogato dei seguenti periodi per ogni ulteriore reato di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE commesso dall'operatore durante il periodo di inammissibilità:

    i)

    12 mesi, se l'ulteriore reato è stato commesso per grave negligenza;

    ii)

    24 mesi, se l'ulteriore reato è stato commesso intenzionalmente;

    e)

    è prorogato di 24 mesi per ogni ulteriore reato di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/99/CE commesso dall'operatore durante il periodo di inammissibilità.»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «Se l'ulteriore reato di cui ai punti d) o e) del primo comma costituisce un reato ambientale dello stesso tipo di quello che ha provocato l'inammissibilità o che ha già determinato la sua revisione, l'estensione del periodo di inammissibilità dovuto a tale reato, quale prevista alle lettere d) ed e), è aumentata di altri 6 mesi.»

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2015/288 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande (GU L 51 del 24.2.2015, pag. 1).


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