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Document 32015R1828

Regolamento (UE) 2015/1828 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

GU L 266 del 13.10.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1828/oj

13.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1828 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2) attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC.

(2)

Il 12 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1836 (3), che modifica la decisione 2013/255/PESC. La decisione (PESC) 2015/1836 definisce i criteri per l'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi negli allegati I e II di dettadecisione. I motivi dell'inserimento in detti elenchi sono esposti nei considerando della decisione (PESC) 2015/1836 e nella decisione 2013/255/PESC.

(3)

Poiché le misure di congelamento dei beni rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, per la loro attuazione è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

(4)

Il regolamento (UE) n. 36/2012 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come segue:

1)

all'articolo 15 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«1bis.   L'elenco di cui all'allegato II comprende inoltre persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (4) sono stati identificati dal Consiglio come ricadenti in una delle seguenti categorie:

a)

principali esponenti della comunità d'affari che opera in Siria;

b)

membri delle famiglie Assad o Makhlouf;

c)

ministri del governo siriano in carica dopo maggio 2011;

d)

membri dell'esercito siriano con il grado di “colonnello” o di grado equivalente o superiore in servizio dopo maggio 2011;

e)

membri dei servizi di sicurezza e di intelligence siriani in servizio dopo maggio 2011;

f)

membri delle milizie fedeli al regime;

g)

persone, entità, unità, agenzie, organismi o istituzioni che operano nel settore della proliferazione delle armi chimiche;

e persone fisiche o giuridiche ed entità ad essi associate e a cui non si applica l'articolo 21 del presente regolamento.

1ter.   Le persone, le entità e gli organismi che rientrano in una delle categorie di cui al paragrafo 1bis non sono inclusi o mantenuti nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'allegato II se non sussistono informazioni sufficienti in merito al fatto che non siano, o non siano più, associati al regime o non esercitano influenza sul medesimo o non presentano un rischio concreto di elusione.

(4)  Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).»"

2)

L'articolo 32, paragrafo2, è sostituito dal seguente:

«2.   Il Consiglio comunica la sua decisione sull'inserimento nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i motivi di tale inserimento, alla persona o all'entità interessata, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni. In particolare, qualora una persona, entità od organismo è incluso nell'allegato II in ragione della sua appartenenza ad una delle categorie di persone, entità od organismi figuranti nell'articolo15, paragrafo 1bis, la persona, l'entità o l'organismo può presentare prove e osservazioni in base alle quali, sebbene rientrante in una tale categoria, considera la sua designazione non giustificata.»

3)

Il titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Elenco delle pesone fisiche e giuridiche, entità od organismi di cui agli articoli 14, 15, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1bis».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

(2)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (cfr. pagina 75 della presente Gazzetta ufficiale).


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