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Document 32015R0499
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/499 of 24 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures to be used for granting supervisory approval for the use of ancillary own-fund items in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, del 24 marzo 2015 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell'approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di elementi dei fondi propri accessori conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, del 24 marzo 2015 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell'approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di elementi dei fondi propri accessori conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 79 del 25.3.2015, pp. 12–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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25.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/499 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2015
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell'approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di elementi dei fondi propri accessori conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero redigere le domande di approvazione degli elementi dei fondi propri accessori sulla base di ipotesi prudenti e realistiche. |
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(2) |
La domanda di approvazione di un elemento dei fondi propri accessori costituisce una decisione strategica ai fini della gestione dei rischi e della pianificazione patrimoniale. Dal momento che la responsabilità ultima dell'osservanza della direttiva spetta all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, come stabilito all'articolo 40 della direttiva 2009/138/CE, si dovrebbe considerare attentamente un suo coinvolgimento nel processo decisionale relativo alla domanda. |
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(3) |
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe includere nella domanda tutti i fatti rilevanti necessari per una valutazione da parte dell'autorità di vigilanza, compresa la valutazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione circa la conformità dell'elemento in questione ai criteri per gli elementi dei fondi propri accessori e, in caso di richiamo, per la classificazione come elemento dei fondi propri di base, per consentire all'autorità di vigilanza di adottare decisioni tempestive basate su prove adeguate. |
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(4) |
Al fine di garantire una base coerente per il processo decisionale dell'autorità di vigilanza si dovrebbero specificare le informazioni che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve includere nella propria domanda. |
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(5) |
Tenuto conto delle interdipendenze tra le varie domande di approvazione ai sensi della direttiva 2009/138/CE, è opportuno che, quando presenta una domanda di approvazione di un elemento dei fondi propri accessori, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione informi l'autorità di vigilanza di altre domande riguardanti gli elementi di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE che siano attualmente in corso o previste entro i sei mesi successivi. Tale requisito è necessario per garantire che le valutazioni da parte delle autorità di vigilanza siano basate su informazioni trasparenti e imparziali. |
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(6) |
La capacità delle autorità di vigilanza e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di valutare lo status di un gruppo di controparti come se fossero un'unica controparte è ritenuta particolarmente rilevante nel caso in cui una mutua o una società a forma mutualistica abbia molti membri omogenei non costituiti in forma societaria dai quali può richiamare contributi supplementari. |
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(7) |
La procedura di approvazione dei fondi propri accessori prevede una comunicazione continua tra le autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione e di riassicurazione che comprende anche la comunicazione prima della presentazione di una domanda formale all'autorità di vigilanza e dopo l'approvazione di una domanda nel corso della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza. Tale comunicazione continua è necessaria per garantire che le valutazioni da parte delle autorità di vigilanza siano basate su informazioni pertinenti e aggiornate. |
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(8) |
Quando l'autorità di vigilanza riceve da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione la notifica di una riduzione della capacità di assorbimento di perdite di un elemento dei fondi propri accessori approvato, dovrebbe rivedere al ribasso l'importo approvato o revocare la propria approvazione del metodo, al fine di garantirne la coerenza con tale ridotta capacità di assorbimento di perdite. |
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(9) |
Conformemente all'articolo 226 della direttiva 2009/138/CE un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione può chiedere l'approvazione di elementi dei fondi propri accessori relativamente a una società di partecipazione assicurativa intermedia o a una società di partecipazione finanziaria mista intermedia. In tali casi si dovrebbero applicare all'impresa di partecipazione assicurativa intermedia o alla società di partecipazione finanziaria mista intermedia le stesse regole valide per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Lo stesso dovrebbe valere anche nel caso in cui la capogruppo sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista conformemente all'articolo 235 della direttiva 2009/138/CE. |
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(10) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione. |
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(11) |
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
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(12) |
Per rafforzare la certezza giuridica in merito al regime di vigilanza durante il periodo transitorio previsto all'articolo 308 bis della direttiva 2009/138/CE, che inizierà il 1o aprile 2015, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, precisamente il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Caratteristiche generali della domanda
1. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'autorità di vigilanza una domanda scritta di approvazione di ciascun elemento dei fondi propri accessori.
2. La domanda viene presentata in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha sede o in una lingua concordata con l'autorità di vigilanza.
3. La domanda contiene una lettera di accompagnamento ed elementi di prova.
Articolo 2
Lettera di accompagnamento
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta una lettera di accompagnamento che conferma tutte le seguenti affermazioni:
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a) |
qualsiasi termine giuridico o contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri accessori o qualsiasi accordo collegato sono definiti in modo chiaro e inequivocabile; |
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b) |
l'importo assegnato all'elemento dei fondi propri accessori nella domanda è conforme all'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE; |
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c) |
la domanda riflette integralmente la sostanza economica dell'elemento dei fondi propri accessori, comprese le modalità in cui esso fornisce fondi propri di base una volta richiamato; |
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d) |
tenendo conto dei probabili sviluppi futuri nonché delle circostanze esistenti alla data della domanda, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ritiene che l'elemento dei fondi propri accessori soddisfi i criteri di classificazione dei fondi propri; |
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e) |
non sono stati omessi fatti che, se noti all'autorità di vigilanza, potrebbero influire sulla sua decisione in merito all'approvazione di un elemento dei fondi propri accessori, all'importo per il quale concedere l'approvazione di un elemento o al periodo di validità dell'approvazione di un metodo di calcolo. |
La lettera di accompagnamento contiene altresì un elenco di altre domande presentate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di cui attualmente è prevista la presentazione entro i sei mesi successivi ai fini dell'approvazione di qualsiasi elemento di cui all'articolo 308 bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, insieme alle corrispondenti date delle domande.
Articolo 3
Elementi di prova riguardanti l'importo o il metodo
Nella domanda presentata l'impresa di assicurazione o di riassicurazione chiede l'approvazione di un importo monetario specificato di un elemento dei fondi propri accessori o di un metodo per determinare l'importo di un elemento dei fondi propri accessori.
Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione chiede l'approvazione di un importo monetario specificato, la domanda contiene una spiegazione del calcolo dell'importo, basato su ipotesi prudenti e realistiche conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione chiede l'approvazione di un metodo di calcolo fornisce le seguenti informazioni:
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a) |
una spiegazione del metodo e di come esso riflette la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento dei fondi propri accessori; |
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b) |
una descrizione di eventuali ipotesi su cui il metodo si basa e dei motivi per cui esse sono prudenti e realistiche; |
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c) |
l'importo iniziale previsto dell'elemento che è stato calcolato applicando il metodo in questione e una giustificazione di tale importo; |
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d) |
una spiegazione delle procedure di convalida che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione metterà in atto per garantire che i risultati del metodo continuino a riflettere la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento su base continuativa. |
Articolo 4
Elementi di prova riguardanti i criteri di approvazione
Gli elementi di prova contengono informazioni sufficienti per consentire all'autorità di vigilanza di valutare se la domanda soddisfa i criteri di cui all'articolo 90 della direttiva 2009/138/CE e agli articoli da 62 a 65 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3). Gli elementi di prova comprendono almeno le informazioni di cui al secondo e al settimo comma del presente articolo.
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce informazioni riguardanti la natura dell'elemento dei fondi propri accessori e la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento dei fondi propri di base in cui l'elemento dei fondi propri accessori è convertito una volta richiamato, compreso quanto segue:
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a) |
i termini giuridici o contrattuali dell'elemento, unitamente ai termini di qualsiasi accordo collegato e a prove del fatto che la controparte ha sottoscritto o sottoscriverà il contratto e qualsiasi accordo collegato; |
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b) |
prove del fatto che il contratto e qualsiasi accordo collegato sono giuridicamente vincolanti e opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti, sulla base di un parere giuridico; |
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c) |
il periodo di vigenza del contratto e, se diverso, il periodo in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può richiamare l'elemento; |
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d) |
una conferma del fatto che l'elemento dei fondi propri accessori, una volta richiamato e versato, avrà tutti gli aspetti di un elemento dei fondi propri di base classificati nel livello 1 conformemente all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2015/35, o tutti gli aspetti di un elemento dei fondi propri di base classificati nel livello 2 conformemente all'articolo 73 del regolamento citato; |
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e) |
una conferma del fatto che i termini contrattuali dell'elemento non contengono disposizioni tali che potrebbero disincentivare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dal richiamare l'elemento per assorbire perdite o che potrebbero limitare la capacità dell'elemento di essere richiamabile su richiesta; |
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f) |
una conferma del fatto che l'elemento dei fondi propri accessori o i suoi benefici saranno a disposizione soltanto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e non potranno essere trasferiti o assegnati a nessun altro soggetto né potranno essere gravati in alcun altro modo; |
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g) |
eventuali fattori che limitano le condizioni alle quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe richiamare l'elemento, comprese, ma non solo, le condizioni di stress specifiche dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione o le più generali condizioni di stress del mercato; |
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h) |
eventuali obblighi, aspettative o intese esistenti o futuri in base ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione verserà fondi o fornirà qualsiasi altro beneficio alla controparte o a terzi in relazione all'elemento in circostanze diverse dal rimborso di un elemento dei fondi propri di base conformemente agli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 73, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35; |
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i) |
una copia del piano di gestione patrimoniale a medio termine che indichi anche in che modo l'elemento contribuirà alla struttura patrimoniale esistente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione e come esso potrebbe consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di soddisfare i propri requisiti patrimoniali esistenti o futuri. |
Fatti salvi i casi in cui trova applicazione l'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/35 e in cui lo status di un gruppo di controparti può essere valutato come se fosse un'unica controparte, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce informazioni sullo status di ciascuna controparte, compresi i seguenti elementi:
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a) |
i nomi e una descrizione di ciascuna controparte, inclusa la natura di qualsiasi rapporto tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e la controparte; |
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b) |
una valutazione del rischio di inadempimento delle controparti, a corredo della valutazione dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35; |
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c) |
una valutazione della posizione di liquidità delle controparti, a corredo della valutazione dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/35; |
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d) |
una valutazione della disponibilità a pagare delle controparti, a corredo della valutazione dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/35; |
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e) |
una descrizione della gamma di circostanze in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbe richiamare l'elemento, comprese le aspettative correnti in merito a quando l'elemento potrebbe essere richiamato prima o al momento della non conformità al requisito patrimoniale di solvibilità o al requisito patrimoniale minimo; |
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f) |
informazioni relative ad altri eventuali fattori inerenti allo status delle controparti, a corredo della valutazione dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/35. |
Se le controparti sono trattate come un gruppo di controparti conformemente all'articolo 63, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/35, le informazioni di cui alle lettere da a) a f) del terzo comma sono fornite in riferimento al gruppo di controparti.
Se la controparte fa parte dello stesso gruppo o sottogruppo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione in virtù dell'articolo 213 della direttiva 2009/138/CE e ha impegni a titolo di elementi dei fondi propri accessori nei confronti di soggetti diversi facenti parte del gruppo, le informazioni di cui alle lettere da b) a f) del terzo comma comprendono prove della capacità della controparte di soddisfare contemporaneamente una pluralità di richiami di elementi dei fondi propri accessori, tenendo conto delle circostanze e dei soggetti del gruppo.
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce informazioni sulla recuperabilità dei fondi, compreso quanto segue:
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a) |
informazioni dettagliate su accordi che potrebbero aumentare la recuperabilità dell'elemento, compresa la disponibilità di garanzie collaterali; |
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b) |
informazioni dettagliate su eventuali disposizioni della legislazione nazionale nelle giurisdizioni pertinenti che potrebbero impedire che un richiamo sia fatto o soddisfatto, anche in caso di avvio di procedure di risoluzione, amministrazione o insolvenza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; |
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c) |
informazioni dettagliate su accordi o circostanze che potrebbero impedire che un richiamo sia fatto o soddisfatto in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie, compresa la non conformità al requisito patrimoniale di solvibilità o al requisito patrimoniale minimo. |
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce informazioni sui richiami fatti in passato, compreso quanto segue:
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a) |
informazioni sulla sua esperienza di richiami fatti in passato o di raccolta di altri fondi dovuti dalle stesse controparti o da controparti simili in circostanze identiche o simili; |
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b) |
tutti i dati di mercato rilevanti che sono disponibili per quanto riguarda i richiami fatti in passato o la raccolta di altri fondi dovuti dalle stesse controparti o da controparti simili in circostanze identiche o simili; |
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c) |
una valutazione della rilevanza e dell'affidabilità delle informazioni di cui alle lettere a) e b) per quanto riguarda il previsto esito dei richiami futuri da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. |
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione fornisce una descrizione delle procedure di cui dispone per individuare qualsiasi variazione futura che possa avere l'effetto di ridurre la capacità di assorbimento di perdite dell'elemento dei fondi propri accessori, come specificato all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35. Tale descrizione comprende quanto segue:
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a) |
le modalità di individuazione delle variazioni:
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b) |
le modalità di segnalazione all'autorità di vigilanza delle variazioni individuate, compresi i meccanismi messi in atto per individuare il momento in cui la variazione dovrebbe essere segnalata all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa e all'autorità di vigilanza. |
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione include nella domanda prove documentali relative al proprio processo decisionale interno.
Articolo 5
Valutazione della domanda
L'autorità di vigilanza conferma il ricevimento della domanda dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Una domanda è considerata completa dall'autorità di vigilanza se affronta tutte le questioni di cui agli articoli da 2 a 4.
L'autorità di vigilanza conferma la completezza o meno della domanda tempestivamente e almeno entro 30 giorni dal suo ricevimento.
L'autorità di vigilanza garantisce che il periodo di tempo entro il quale adotta una decisione in merito a una domanda è ragionevole e non superiore a tre mesi dal ricevimento di una domanda completa, salvo che sussistano circostanze eccezionali comunicate tempestivamente per iscritto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
In presenza di circostanze eccezionali l'autorità di vigilanza adotta una decisione in merito a una domanda entro un massimo di sei mesi dal ricevimento di una domanda completa.
Il fatto che l'autorità di vigilanza abbia deciso che una domanda è completa non le impedisce di richiedere ulteriori informazioni necessarie per valutare la domanda. La richiesta specifica le ulteriori informazioni necessarie e i motivi della richiesta. I giorni compresi tra la data in cui l'autorità di vigilanza richiede tali informazioni e la data in cui le riceve non sono inclusi nel periodo di cui ai commi quinto e sesto.
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza di qualsiasi modifica apportata ai dettagli della domanda.
Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza di una modifica apportata alla propria domanda, questa viene considerata come una nuova domanda salvo che:
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a) |
la modifica sia dovuta a una richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'autorità di vigilanza, o |
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b) |
l'autorità di vigilanza sia convinta che la modifica non influisca sensibilmente sulla valutazione della domanda da parte dell'autorità stessa. |
Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione può ritirare una domanda, mediante notifica scritta, in qualsiasi fase, prima della decisione da parte dell'autorità di vigilanza. Se in seguito l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta nuovamente la domanda o presenta una domanda aggiornata, l'autorità di vigilanza tratta quest'ultima come una nuova domanda.
Articolo 6
Decisione sulla domanda
Quando l'autorità di vigilanza adotta una decisione su una domanda, la comunica senza indugio e per iscritto all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Se l'autorità di vigilanza approva un importo inferiore a quello richiesto dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione o respinge la domanda di approvazione, comunica i motivi della propria decisione.
Se l'autorità di vigilanza ha concesso l'approvazione a condizione che il contratto sia sottoscritto, l'impresa di assicurazione e di riassicurazione lo sottoscrive senza indugio alle condizioni su cui era basata l'approvazione e trasmette all'autorità di vigilanza una copia del contratto firmato.
L'impresa di assicurazione o di riassicurazione non considera ammissibile l'elemento dei fondi propri accessori o il metodo finché il contratto non è stato sottoscritto.
Articolo 7
Revisione dell'importo approvato o revoca dell'approvazione del metodo
1. Se un elemento dei fondi propri accessori non soddisfa più le condizioni alle quali è stata concessa l'approvazione di un importo o di un metodo di calcolo, l'autorità di vigilanza decide di agire in uno dei seguenti modi:
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a) |
ridurre l'importo di un elemento dei fondi propri accessori a un valore inferiore o a zero; |
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b) |
revocare l'approvazione di un metodo di calcolo. |
2. Se adotta una decisione conformemente al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza la comunica senza indugio all'impresa di assicurazione o di riassicurazione, indicandone i motivi.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).