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Document 32015D1027
Council Decision (EU) 2015/1027 of 23 June 2015 concerning the rules applicable to experts on secondment to the General Secretariat of the Council and repealing Decision 2007/829/EC
Decisione (UE) 2015/1027 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2007/829/CE
Decisione (UE) 2015/1027 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2007/829/CE
GU L 163 del 30.6.2015, pp. 40–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
30.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/40 |
DECISIONE (UE) 2015/1027 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2015
relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2007/829/CE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il distacco di esperti può essere utile al segretariato generale del Consiglio («SGC») nel suo compito di assistere il Consiglio europeo e il Consiglio ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 235, paragrafo 4, e dell'articolo 240, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in quanto permette all'SGC di beneficiare delle conoscenze ed esperienze professionali di alto livello di detti esperti, segnatamente nei settori in cui tale competenza non è immediatamente disponibile in seno all'SGC stesso. |
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(2) |
Lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali in materia di politiche europee dovrebbe essere sostenuto mediante la temporanea assegnazione di esperti provenienti dai settori pubblici degli Stati membri (esperti nazionali distaccati — «END») o da organizzazioni intergovernative («OIG») pubbliche. |
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(3) |
Si prevede che, durante il loro distacco presso l'SGC, gli END acquisiranno conoscenze di cui si gioveranno nello svolgimento dei loro compiti nell'ambito di future presidenze del Consiglio. |
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(4) |
I diritti e gli obblighi degli esperti dovrebbero garantire che essi esercitino le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse dell'SGC. |
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(5) |
Tenuto conto della natura temporanea del loro incarico e del loro statuto particolare, gli esperti non dovrebbero esercitare responsabilità che incombono all'SGC nell'esercizio delle sue prerogative di diritto pubblico definite dai trattati, salvo deroga prevista dalla presente decisione. |
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(6) |
È opportuno stabilire condizioni di impiego degli esperti e queste dovrebbero essere applicabili indipendentemente dall'origine degli stanziamenti di bilancio utilizzati per coprire le spese. |
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(7) |
Poiché il regime stabilito dalla presente decisione dovrebbe sostituire quello istituito con la decisione 2007/829/CE del Consiglio (1), è opportuno abrogare detta decisione, fermo restando che essa continuerà ad applicarsi a tutti i distacchi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente decisione. |
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(8) |
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («statuto»), in particolare le condizioni di lavoro, i congedi e il calcolo delle indennità di cui al suo allegato VII, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il regime stabilito dalla presente decisione si applica agli esperti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 distaccati presso l'SGC nell'interesse del Consiglio europeo e del Consiglio e rientranti in una delle seguenti categorie:
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a) |
esperti nazionali distaccati («END»), compresi esperti distaccati:
Gli END possono essere distaccati senza spese («DSS»); |
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b) |
DSS di un'organizzazione intergovernativa («OIG») pubblica (ad eccezione degli organismi dell'Unione ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto), nei casi in cui sia necessario il trasferimento di competenze o conoscenze specifiche. |
2. Gli articoli 18, 19 e 20 non si applicano ai DSS.
Articolo 2
Condizioni di idoneità al distacco
Per essere distaccati presso l'SGC, gli esperti:
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1) |
hanno lavorato per il loro datore di lavoro, su base permanente o contrattuale, per almeno 12 mesi prima del distacco; |
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2) |
restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco; |
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3) |
hanno maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione pertinenti ai fini dell'esecuzione delle mansioni loro affidate. Il datore di lavoro fornisce all'SGC, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall'esperto negli ultimi 12 mesi; |
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4) |
sono cittadini di uno Stato membro. In deroga al primo comma del presente punto, gli esperti cittadini di paesi terzi possono essere distaccati da un'OIG; in tali casi eccezionali, l'SGC assicura che non vi siano conflitti di interesse e che siano salvaguardate l'indipendenza e la coerenza delle politiche e attività dell'SGC; |
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5) |
per poter svolgere le mansioni che saranno loro affidate, possiedono una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua. |
Articolo 3
Procedura di selezione
1. Gli esperti sono selezionati secondo una procedura aperta e trasparente, le cui modalità pratiche sono stabilite in conformità dell'articolo 32.
Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, il distacco di esperti avviene sulla più ampia base geografica possibile tra i cittadini degli Stati membri. Gli Stati membri e l'SGC cooperano per garantire, in tutta la misura del possibile, il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne ed il rispetto del principio della parità di opportunità.
2. Un invito a manifestare interesse è trasmesso, secondo il caso, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri o alle OIG. L'invito contiene la descrizione dei posti ed indica i criteri di selezione nonché il termine per la presentazione delle candidature.
3. Tutte le candidature sono trasmesse all'SGC tramite le rappresentanze permanenti degli Stati membri o attraverso il dipartimento per le risorse umane delle OIG.
4. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, l'SGC può decidere, nell'interesse del Consiglio europeo, che un esperto sia selezionato senza seguire la procedura di selezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Il distacco di esperti è subordinato alle necessità specifiche e alla capacità di bilancio dell'SGC.
6. L'SGC crea un fascicolo individuale per l'esperto. Tale fascicolo contiene pertinenti informazioni amministrative.
Articolo 4
Procedura amministrativa di distacco
1. Il distacco avviene tramite uno scambio di lettere tra il direttore generale dell'amministrazione dell'SGC e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato o, se del caso, l'OIG. La rappresentanza permanente è anche informata di qualsiasi distacco di cittadini del proprio Stato membro da parte di OIG. Nello scambio di lettere sono indicati la sede di distacco e il gruppo di funzioni cui è destinato l'esperto (AD o AST, quali definiti dallo statuto). Nello scambio di lettere figurano altresì l'indicazione del superiore gerarchico dell'esperto in seno alla direzione generale, alla direzione, all'unità o al servizio presso cui è distaccato l'esperto, nonché una descrizione dettagliata dei compiti che l'esperto è chiamato a svolgere. Allo scambio di lettere è acclusa una copia del regime applicabile all'esperto.
2. Il distacco per un breve periodo senza spese di esperti di cui al capo IV può essere autorizzato caso per caso. L'autorizzazione tiene conto del luogo di assunzione dell'esperto, della direzione generale presso cui è distaccato l'esperto, dell'equilibrio geografico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e delle funzioni proposte.
Articolo 5
Durata del distacco
1. La durata del distacco non è inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.
Tuttavia, in casi eccezionali, su richiesta del competente direttore generale dell'SGC e previo accordo del datore di lavoro, il direttore generale dell'amministrazione dell'SGC può autorizzare una o più proroghe del distacco fino a due anni aggiuntivi oltre il periodo massimo di quattro anni di cui al primo comma.
2. La durata del distacco è stabilita all'inizio, nell'ambito dello scambio di lettere di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La stessa procedura si applica nel caso di eventuale rinnovo o proroga del periodo di distacco.
3. Un esperto che sia stato precedentemente distaccato presso l'SGC può essere nuovamente distaccato alle condizioni seguenti:
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a) |
l'esperto continua a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco di cui all'articolo 2; |
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b) |
sono trascorsi almeno sei anni dalla fine del periodo di distacco precedente, compresi eventuali rinnovi e proroghe o eventuali successivi contratti di lavoro con l'SGC. Questa disposizione non impedisce all'SGC di accettare il distacco, meno di sei anni dopo il termine del periodo di distacco precedente, di un esperto che sia stato precedentemente distaccato per meno di sei anni, ivi inclusi eventuali rinnovi e proroghe; in tal caso, tuttavia, la durata del nuovo distacco non supera la parte restante di quest'ultimo periodo di sei anni. |
Articolo 6
Obblighi del datore di lavoro
Per tutta la durata del distacco, il datore di lavoro dell'esperto continua a:
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1) |
retribuire l'esperto; |
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2) |
essere responsabile di tutti i diritti sociali dell'esperto, in particolare quelli relativi alla previdenza sociale, all'assicurazione e alla pensione; e |
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3) |
fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), mantenere la posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale e informare la direzione generale Amministrazione dell'SGC di qualsiasi cambiamento della posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale. |
Articolo 7
Funzioni
1. Gli esperti assistono i funzionari e gli altri agenti dell'SGC e svolgono le funzioni che sono loro affidate.
Le funzioni che deve esercitare l'esperto sono definite di comune accordo dall'SGC e dal datore di lavoro:
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a) |
nell'interesse del servizio dell'SGC presso cui è distaccato l'esperto; e |
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b) |
tenendo conto delle qualifiche dell'esperto. |
2. I compiti da assegnare all'esperto possono comprendere, tra l'altro, analisi, studi, scambi di conoscenze tra amministrazioni, gestione di progetti e assistenza ai gruppi e comitati preparatori dell'SGC.
In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al primo comma del presente paragrafo, il segretario generale, su proposta del direttore generale del servizio al quale è assegnato l'esperto, può affidare compiti specifici all'esperto e incaricarlo dello svolgimento di una o più missioni specifiche, dopo aver accertato l'assenza di eventuali conflitti di interesse.
3. L'esperto partecipa a missioni e riunioni esterne unicamente:
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a) |
se accompagna un funzionario o altro agente dell'SGC; oppure, |
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b) |
se è solo, in qualità di osservatore o esclusivamente a fini d'informazione. |
A meno che non abbia ricevuto un mandato speciale, conformemente alle modalità di attuazione della presente decisione, dal direttore generale del servizio dell'SGC interessato, l'esperto non può impegnare l'SCG all'esterno.
4. L'SGC resta l'unico responsabile per l'approvazione dei risultati dei compiti svolti dall'esperto.
5. I servizi dell'SGC interessati, il datore di lavoro dell'esperto e l'esperto stesso si sforzano nella misura del possibile di evitare qualsiasi conflitto di interessi attuale o potenziale in relazione alle funzioni dell'esperto nel corso del periodo di distacco. A tal fine, l'SGC informa in tempo utile l'esperto e il suo datore di lavoro in merito alle funzioni previste e chiede ad entrambi di confermare per iscritto che non esistono motivi per cui all'esperto non debbano essere assegnate tali funzioni.
L'esperto è invitato, in particolare, a dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi tra determinati aspetti della sua situazione familiare (segnatamente, le attività professionali di parenti stretti o membri della famiglia estesa, oppure importanti interessi finanziari propri o di membri della famiglia) e le funzioni che gli saranno proposte durante il periodo di distacco.
Il datore di lavoro e l'esperto si impegnano a segnalare all'SGC ogni cambiamento che, nel corso del distacco, potrebbe dar luogo a conflitti di interessi.
6. Qualora l'SGC ritenga che la natura delle funzioni assegnate all'esperto richieda precauzioni particolari in materia di sicurezza, deve essere ottenuto un nulla osta di sicurezza precedentemente al distacco.
7. In caso di mancato rispetto dei paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo, l'SGC può mettere fine al distacco dell'esperto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).
Articolo 8
Diritti e obblighi degli esperti
1. Durante il periodo di distacco, l'esperto agisce con integrità. In particolare:
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a) |
l'esperto esercita le funzioni assegnategli e regola altrimenti la sua condotta preoccupandosi unicamente degli interessi del Consiglio europeo e del Consiglio. Segnatamente, nell'esercizio delle sue funzioni, l'esperto non accetta istruzioni da parte del proprio datore di lavoro, di governi o altre persone, società private o amministrazioni pubbliche, e non effettua alcuna prestazione per conto dei medesimi; |
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b) |
l'esperto si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione presso l'SGC; |
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c) |
l'esperto che nell'esercizio delle sue funzioni debba pronunciarsi su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il suo superiore gerarchico; |
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d) |
l'esperto non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso l'SGC. Tale autorizzazione può essere rifiutata solo se la pubblicazione mette a repentaglio gli interessi dell'Unione; |
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e) |
tutti i diritti derivanti da lavori eseguiti dall'esperto nell'esercizio delle sue funzioni appartengono all'SGC; |
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f) |
l'esperto è tenuto a risiedere nel luogo in cui è situata la sede di distacco o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle funzioni assegnategli; |
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g) |
l'esperto è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del servizio presso il quale è distaccato ed è responsabile di fronte a questa gerarchia dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati. |
2. Durante e dopo il distacco, l'esperto è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. L'esperto non comunica in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza, alcun documento o informazione non ancora legittimamente resi pubblici e non utilizza tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale.
3. Al termine del distacco, l'esperto resta soggetto all'obbligo di agire con integrità e discrezione nell'ambito dell'esercizio di nuove mansioni e dell'accettazione di taluni incarichi o benefici.
A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'esperto informa immediatamente l'SGC in merito alle funzioni e ai compiti che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi rispetto alle mansioni da lui svolte nel corso del periodo di distacco.
4. L'esperto è soggetto alle regole di sicurezza in vigore nell'SGC, comprese quelle sulla protezione dei dati e quelle sulla protezione delle reti dell'SGC. L'esperto è altresì soggetto alle norme che disciplinano la protezione degli interessi finanziari dell'Unione.
5. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo durante il distacco, l'SGC può mettere fine al distacco dell'esperto in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).
6. L'esperto informa immediatamente e per iscritto il proprio superiore gerarchico qualora, durante il suo distacco, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere:
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a) |
una possibile attività illecita, in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Unione; o |
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b) |
una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell'Unione o degli esperti. |
Il presente paragrafo si applica in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro di un'istituzione o di qualsiasi altra persona al servizio di un'istituzione o di un prestatore di servizi per conto di un'istituzione.
7. Qualora riceva l'informazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il superiore gerarchico adotta le misure previste all'articolo 22 bis, paragrafo 2, dello statuto. Gli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello statuto si applicano al superiore gerarchico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione. Tali disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche all'esperto interessato al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti.
Articolo 9
Sospensione del distacco
1. Su richiesta scritta dell'esperto o del datore di lavoro, e con l'accordo di quest'ultimo, il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'SGC e alle condizioni da questo fissate. Per tutta la durata della sospensione:
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a) |
il versamento delle indennità di cui all'articolo 19 è sospeso; |
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b) |
il rimborso delle spese di cui all'articolo 20 è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'SGC. |
2. L'SGC informa il datore di lavoro e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.
Articolo 10
Fine del distacco
1. Fatto salvo il paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda dell'SGC o del datore di lavoro con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'esperto, con lo stesso preavviso e con riserva dell'accordo del datore di lavoro e dell'SGC.
2. In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso:
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a) |
dal datore di lavoro, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano; |
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b) |
per accordo reciproco tra l'SGC e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall'esperto alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'esperto lo richiedano; |
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c) |
dall'SGC, in caso di mancato rispetto da parte dell'esperto degli obblighi stabiliti nella presente decisione. L'esperto è messo precedentemente in grado di presentare osservazioni; |
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d) |
dall'SGC, in caso di cessazione o cambiamento della posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale del datore di lavoro. L'esperto è messo precedentemente in grado di presentare le sue osservazioni. |
3. Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), l'SGC ne informa immediatamente il datore di lavoro e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.
CAPO II
CONDIZIONI DI LAVORO
Articolo 11
Previdenza sociale
1. Precedentemente all'inizio del distacco, il datore di lavoro certifica all'SGC che l'esperto rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di previdenza sociale applicabile all'amministrazione pubblica dello Stato membro oppure all'OIG da cui dipende l'esperto. A tal fine, l'amministrazione pubblica dello Stato membro fornisce all'SGC l'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («documento portatile A1»). L'OIG fornisce all'SGC un certificato equivalente al documento portatile A1 e dimostra che la legislazione in materia di previdenza sociale applicabile prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero.
2. Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l'esperto è coperto dall'SGC contro i rischi di infortunio. L'SGC fornisce all'esperto una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui questi si presenta al servizio competente della direzione generale Amministrazione per svolgere le formalità amministrative connesse al distacco.
3. Quando, nel quadro di una missione alla quale l'esperto partecipa in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 29, sia necessaria un'assicurazione supplementare o specifica, le relative spese sono a carico dell'SGC.
Articolo 12
Orario di lavoro
1. L'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di orario di lavoro e di orario flessibile, in funzione delle esigenze del posto cui è assegnato presso l'SGC.
2. Per tutta la durata del distacco, l'esperto lavora a tempo pieno. Su richiesta debitamente giustificata di una direzione generale, previo accordo del datore di lavoro e compatibilmente con gli interessi dell'SGC, l'SGC può autorizzare un esperto a lavorare a tempo parziale.
3. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'esperto presta servizio almeno per la metà della durata normale del tempo di lavoro.
4. Agli esperti possono essere concesse le indennità applicabili presso l'SGC nel quadro di un servizio continuo o a turni o di una permanenza.
Articolo 13
Assenza per malattia o infortunio
1. In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, l'esperto avverte tempestivamente il superiore gerarchico, indicando il recapito al quale si trova. L'esperto è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni consecutivi e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dall'SGC.
2. Se le assenze per malattia o infortunio di durata non superiore a tre giorni superano, nell'arco di dodici mesi, un totale di dodici giorni, l'esperto è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia o infortunio.
3. Se l'assenza per malattia o infortunio è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall'esperto, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di tali due periodi, le indennità previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, sono automaticamente sospese. Il presente paragrafo non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza. L'assenza per malattia o infortunio non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.
4. Tuttavia, se è vittima di un incidente connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco, l'esperto continua a ricevere per intero le indennità di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.
Articolo 14
Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi
1. Fatte salve specifiche disposizioni della presente decisione, l'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi.
2. Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione del servizio a cui l'esperto è assegnato.
3. Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro, l'SGC può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale supplementare per ogni periodo di dodici mesi. Le richieste sono esaminate caso per caso.
4. I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.
5. All'esperto il cui distacco sia di durata inferiore a sei mesi può essere accordato, previa sua richiesta motivata, un congedo speciale su decisione del direttore generale del servizio a cui è assegnato. Tale congedo speciale non può essere superiore a tre giorni nell'intero arco del distacco. Prima di accordare tale congedo, il direttore generale del servizio procede ad una consultazione preventiva con il direttore generale dell'amministrazione.
Articolo 15
Congedo speciale per motivi di formazione
Il presente articolo si applica agli esperti il cui periodo di distacco è pari o superiore a sei mesi.
In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, l'SGC può concedere un congedo speciale supplementare per motivi di formazione dell'esperto da parte del datore di lavoro, su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo in vista della reintegrazione dell'esperto. Le indennità di cui all'articolo 19 non sono versate durante detto congedo speciale supplementare.
Articolo 16
Congedo di maternità e paternità
1. L'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di congedo di maternità e paternità.
2. Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro preveda un congedo di maternità più lungo, su richiesta dell'esperto e previo accordo del datore di lavoro, il distacco è sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'SGC. In tal caso, il distacco è prolungato per un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'SGC lo giustifica.
3. In deroga al paragrafo 1, l'esperto può chiedere una sospensione del distacco di durata pari alla somma dei periodi concessi per il congedo di maternità, previo accordo del datore di lavoro. In tal caso, il distacco è prolungato per un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'SGC lo giustifica.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche in caso di adozione.
Articolo 17
Gestione e controllo
La gestione e il controllo dell'orario di lavoro e delle assenze sono assicurati, in conformità delle norme e procedure in vigore presso l'SGC, dalla direzione generale Amministrazione dell'SGC e dalla direzione generale o dal servizio a cui l'esperto è assegnato.
CAPO III
INDENNITÀ E SPESE
Articolo 18
Calcolo delle indennità e delle spese di viaggio
1. Ai fini della presente decisione, il luogo di assunzione, la sede di distacco e il luogo di ritorno dell'END sono determinati dall'SGC in termini di posizione geografica di detti luoghi e detta sede basata sulla loro latitudine e longitudine e accertata attraverso una banca dati appropriata dall'autorità dell'SGC che ha il potere di nomina.
2. La distanza geografica, di cui agli articoli 19 e 20 della presente decisione, tra la sede di distacco, da un lato, e il luogo di assunzione o di ritorno, dall'altro, è determinata dalla distanza ortodromica tra i due punti in base alla loro latitudine e longitudine secondo il sistema di coordinate WGS 84 (World Geodetic System 1984 — sistema geodetico mondiale 1984).
3. Ai fini della presente decisione:
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a) |
il luogo di assunzione è il luogo in cui l'END esercitava le sue funzioni per il suo datore di lavoro prima del distacco; |
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b) |
la sede di distacco è Bruxelles; |
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c) |
il luogo di ritorno è il luogo in cui l'END eserciterà la sua attività principale dopo la fine del distacco. |
Il luogo di assunzione è fissato nello scambio di lettere di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Il luogo di ritorno è fissato in base a una dichiarazione del datore di lavoro.
4. Ai fini del presente articolo, le circostanze legate ai compiti svolti dall'END per uno Stato membro diverso da quello della sede di distacco o per un'OIG non sono prese in considerazione.
Articolo 19
Indennità
1. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera in base agli stessi criteri dell'indennità di dislocazione per funzionari di cui all'articolo 4 dell'allegato VII dello statuto. Se tali criteri sono soddisfatti, l'indennità di soggiorno giornaliera è pari a 128,67 EUR. In caso contrario è pari a 32,18 EUR.
2. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità mensile supplementare conformemente alla seguente tabella:
|
Distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco (in km) |
Importo in EUR |
|
0 — 150 |
0,00 |
|
> 150 |
82,70 |
|
> 300 |
147,03 |
|
> 500 |
238,95 |
|
> 800 |
385,98 |
|
> 1 300 |
606,55 |
|
> 2 000 |
726,04 |
3. Le indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono destinate a coprire anche le spese sostenute per il trasloco degli END ed eventuali spese di viaggio annuali sostenute nel corso del periodo di distacco. Esse devono essere versate anche per i periodi di missione, di congedo annuale, di congedo di maternità, di paternità o di adozione, di congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali dell'SGC, fatti salvi gli articoli 14, 15 e 16. In caso di autorizzazione al tempo parziale, l'END ha diritto a indennità ridotte su base proporzionale.
4. Al momento in cui inizia il periodo di distacco, l'END ha diritto al versamento, tramite anticipo, di un importo pari a 75 giorni di indennità di soggiorno. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità a titolo del periodo cui corrisponde. In caso di cessazione definitiva del distacco presso l'SGC prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo rimanente è soggetta a ripetizione dell'indebito.
5. In occasione dello scambio di lettere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il datore di lavoro informa l'SGC in merito ad eventuali indennità analoghe a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo percepite dall'END. Gli importi di tali indennità sono detratti dalle corrispondenti indennità versate all'END dall'SGC.
6. L'aggiornamento delle retribuzioni e indennità adottato in applicazione dell'articolo 65 e dell'allegato XI dello statuto si applica automaticamente alle indennità mensili e di soggiorno nel mese successivo alla sua adozione, senza effetto retroattivo. In caso di adeguamento, i nuovi importi sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 20
Spese di viaggio
1. All'inizio del periodo di distacco l'END ha diritto, per se stesso, a un rimborso forfettario delle spese di viaggio.
2. Il rimborso forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra il luogo di assunzione e la sede di distacco. L'indennità chilometrica è determinata conformemente all'articolo 7 dell'allegato VII dello statuto.
3. L'END ha diritto, per se stesso, al rimborso delle spese di viaggio verso il luogo di ritorno alla fine del periodo di distacco. In nessun caso può essere rimborsato un importo superiore a quello a cui l'END avrebbe avuto diritto se fosse ritornato nel luogo di assunzione.
4. Le spese di viaggio dei familiari dell'END non sono rimborsate.
Articolo 21
Missioni e spese di missione
1. L'esperto può essere inviato in missione nel rispetto dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3.
2. Le spese di missione sono rimborsate secondo le disposizioni in vigore presso l'SGC.
Articolo 22
Formazione
L'esperto può assistere ai corsi di formazione organizzati dall'SGC qualora l'interesse di quest'ultimo lo giustifichi. Nell'autorizzare la partecipazione a un corso si tiene conto dell'interesse ragionevole dell'esperto, con particolare riguardo all'evoluzione della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.
Articolo 23
Disposizioni amministrative
1. L'esperto si presenta il primo giorno del distacco al servizio competente della direzione generale Amministrazione per l'espletamento delle formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni interviene o il primo o il sedici del mese.
2. L'SGC effettua i pagamenti in euro su un conto bancario aperto presso un istituto bancario situato nell'Unione.
CAPO IV
ESPERTI DISTACCATI PER BREVI PERIODI SENZA SPESE
Articolo 24
Esperti distaccati per brevi periodi senza spese
1. Un esperto altamente specializzato può essere distaccato presso l'SGC per un breve periodo senza spese per lo svolgimento di specifiche funzioni per un periodo massimo di sei mesi prorogabile conformemente all'articolo 25, paragrafo 1.
Salvo diverso accordo fra l'SGC e l'amministrazione che distacca l'esperto per un breve periodo senza spese, tale distacco non implica per l'SGC il pagamento di alcuna indennità o spesa, tranne eventualmente quelle previste all'articolo 29.
2. Fatti salvi gli articoli da 25 a 29, il regime previsto agli articoli da 1 a 17, da 21 a 23 e da 30 a 32 si applica anche agli esperti distaccati per brevi periodi senza spese.
3. Fatto salvo l'articolo 8, l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese tiene sempre un comportamento consono al fatto di essere distaccato presso l'SGC e adeguato alla dignità della sua funzione presso l'SGC.
Articolo 25
Rinnovo e proroga di un distacco per un breve periodo senza spese
1. Il periodo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, può essere prorogato una volta per un periodo massimo di sei mesi. In casi eccezionali, l'SGC può tuttavia decidere di concedere una proroga superiore a sei mesi.
2. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese può essere nuovamente distaccato presso l'SGC conformemente alle norme previste nella presente decisione a condizione che sia trascorso almeno un anno tra la fine del periodo di distacco precedente e il nuovo distacco.
3. In casi eccezionali il periodo di un anno di cui al paragrafo 2 può essere abbreviato.
Articolo 26
Descrizione delle funzioni
1. Nello scambio di lettere previsto all'articolo 4, paragrafo 1, è menzionato il nome del responsabile in seno alla direzione generale, alla direzione, all'unità, o ad altro servizio a cui l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese sarà assegnato e sono descritte nei particolari le funzioni che questi dovrà svolgere.
2. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese riceve istruzioni dal responsabile indicato al paragrafo 1 in merito alle specifiche funzioni da svolgere.
Articolo 27
Assicurazione
Fatto salvo l'articolo 29 e in deroga all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, l'SGC offre all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese una copertura contro i rischi d'infortunio qualora questi non sia coperto dall'assicurazione del datore di lavoro contro gli stessi rischi.
Articolo 28
Condizioni di lavoro
1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase, nel periodo di distacco l'esperto distaccato per un breve periodo senza spese lavora esclusivamente a tempo pieno.
2. L'articolo 12, paragrafo 4, non si applica all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese.
3. L'articolo 14, paragrafi 3 e 5, non si applica all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese. Tuttavia, egli può ottenere, dietro sua richiesta motivata, un congedo speciale mediante decisione del direttore generale del servizio a cui è stato assegnato. Detto congedo speciale non può essere superiore a tre giorni nell'intero arco del distacco. Il direttore generale del servizio procede ad una preventiva consultazione con il direttore generale dell'amministrazione.
Articolo 29
Missioni
1. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa a missioni al di fuori della sede di distacco ottiene il rimborso conformemente alle norme vigenti per il rimborso delle missioni dei funzionari, salve modalità diverse convenute fra l'SGC e il datore di lavoro.
2. Se per una data missione l'SGC offre ai funzionari un'assicurazione speciale per «alto rischio», il beneficio è esteso anche all'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa alla medesima missione.
3. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese che partecipa ad una missione al di fuori del territorio dell'UE è sottoposto al regime di sicurezza vigente presso l'SGC per tali missioni.
CAPO V
RECLAMI
Articolo 30
Reclami
Fatta salva la possibilità di proporre ricorsi dopo avere assunto le proprie funzioni, alle condizioni ed entro i termini stabiliti all'articolo 263 TFUE, gli esperti possono presentare, presso l'unità della direzione generale Amministrazione competente per i reclami e le richieste ai sensi dello statuto, un reclamo contro un atto che arrechi loro pregiudizio del segretario generale del Consiglio ai sensi della presente decisione, ad eccezione degli atti che discendono direttamente da decisioni prese dal datore di lavoro.
Il reclamo deve essere presentato entro un termine di due mesi. Tale termine decorre dal giorno della notifica della decisione all'interessato, ma in nessun caso dopo la data in cui quest'ultimo ha ricevuto la notifica. Il direttore generale dell'amministrazione notifica la decisione motivata all'interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione del reclamo. Qualora, allo scadere di tale termine, l'esperto non abbia ricevuto alcuna risposta al reclamo, questo è da considerarsi implicitamente respinto.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Comunicazione di informazioni
Le rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri sono informate su base annuale in merito al numero di esperti presso l'SGC. Tali informazioni comprendono anche i seguenti elementi:
|
a) |
la cittadinanza degli esperti distaccati provenienti da un'OIG di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma; |
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b) |
le eventuali deroghe alla procedura di selezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4; |
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c) |
l'assegnazione di tutti gli esperti; |
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d) |
qualsiasi sospensione e fine anticipata del distacco degli esperti di cui agli articoli 9 e 10; |
|
e) |
l'aggiornamento annuale delle indennità degli END ai sensi dell'articolo 19. |
Articolo 32
Delega di potere
Tutti i poteri conferiti all'SGC in virtù della presente decisione sono esercitati dal segretario generale del Consiglio. Il segretario generale del Consiglio è autorizzato a delegare la totalità o una parte di detti poteri al direttore generale dell'amministrazione dell'SGC.
Articolo 33
Abrogazione
La decisione 2007/829/CE è abrogata. L'articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli da 15 a 19 di tale decisione restano tuttavia d'applicazione a tutti i distacchi in corso alla data di entrata in vigore della presente decisione, fatto salvo l'articolo 34.
Articolo 34
Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a ogni nuovo distacco o rinnovo o proroga del distacco a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) Decisione 2007/829/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2007, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2003/479/CE (GU L 327 del 13.12.2007, pag. 10).
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).
(3) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).