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Document 32014R1069

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1069/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014 , recante deroga al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di detenzione relativo al premio per vacca nutrice per l'anno 2014 in Spagna

    GU L 295 del 11.10.2014, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1069/oj

    11.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 295/47


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1069/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 10 ottobre 2014

    recante deroga al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di detenzione relativo al premio per vacca nutrice per l'anno 2014 in Spagna

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l'articolo 142, lettera r),

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità all'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, agli agricoltori può essere concesso un premio per vacca nutrice purché questi detengano nella propria azienda agricola un certo numero di animali per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di premio. Lo stesso obbligo si applica nel caso in cui gli Stati membri concedano un premio nazionale supplementare per vacca nutrice a norma dell'articolo 111, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (2)

    La Spagna ha comunicato alla Commissione che alcune aree del paese stanno attraversando un periodo di siccità eccezionale e persistente a causa di un elevato deficit pluviometrico rispetto alla media di lungo periodo, dovuto all'insufficiente numero di giorni di piogge consistenti a partire dal 1o ottobre 2013. Il perdurare di tale situazione determina l'impoverimento dei pascoli, nonché la scarsità e/o una qualità inferiore del foraggio disponibile, rendendo estremamente difficile la situazione economica per gli agricoltori situati nelle aree colpite dalla siccità che allevano intere mandrie con sistemi estensivi e devono rispettare il periodo di detenzione di cui all'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (3)

    Tale situazione ha generato un'emergenza che pone gravi problemi di tipo pratico e specifico agli agricoltori che possiedono vacche nutrici, dovuti all'aumento dei costi per alimentare e abbeverare gli animali. Per consentire agli agricoltori che allevano vacche nutrici nelle aree colpite dalla siccità di continuare a far fronte ai loro impegni finanziari senza perdere il diritto di ricevere i premi per vacca nutrice di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009, è pertanto opportuno ridurre il periodo di detenzione di cui all'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento per l'anno di domanda 2014.

    (4)

    In base alle date di presentazione delle domande di premio per vacca nutrice entro il termine fissato dalla Spagna, il periodo di detenzione di cui all'articolo 111, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 può terminare non prima del 2 settembre 2014 e al massimo il 10 dicembre 2014. Al fine di permettere a tutti gli agricoltori interessati di beneficiare della deroga, è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Con riguardo all'anno civile 2014, in deroga al secondo comma dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il periodo minimo di detenzione menzionato in tale disposizione è ridotto a cinque mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di premio per vacca nutrice.

    Il primo comma si applica agli agricoltori la cui azienda è situata nelle comunità autonome spagnole elencate nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.


    ALLEGATO

    Comunità autonome spagnole di cui all'articolo 1

     

    Andalucía

     

    Murcia

     

    Valencia

     

    Aragón

     

    Baleares

     

    Castilla-La Mancha

     

    Castilla y León

     

    Cataluña

     

    Madrid

     

    Extremadura


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