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Document 32014R0591

Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014 , sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 165 del 4.6.2014, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/591/oj

4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 591/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante le procedure di autorizzazione e di riconoscimento di una controparte centrale («CCP») esistente come controparte centrale qualificata («QCCP»), l'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha istituito un periodo transitorio durante il quale saranno considerate QCCP tutte le CCP mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni.

(2)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha inoltre modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso CCP. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

I periodi transitori di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, scadranno il 15 giugno 2014.

(4)

L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione, per prorogare di sei mesi il periodo transitorio. Tale proroga dovrebbe applicarsi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(5)

Poiché le procedure di autorizzazione e riconoscimento delle CCP sono ancora in corso, è opportuno prorogare di sei mesi, ossia fino al 15 dicembre 2014, i periodi transitori di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

Nel caso in cui non sia concessa una proroga dei periodi transitori, gli enti stabiliti nell'Unione (o loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) assisterebbero a un incremento significativo dei requisiti di fondi propri per le loro esposizioni verso le CCP che non sono state ancora autorizzate o riconosciute, a seconda del caso. Pur essendo probabilmente soltanto temporaneo, tale incremento potrebbe potenzialmente comportare il ritiro degli enti che agiscono come partecipanti diretti in tali CCP e quindi causare perturbazioni nei mercati in cui esse operano.

(7)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore prima del 16 giugno 2014, al fine di garantire che gli attuali periodi transitori siano prorogati prima della loro scadenza. Un'entrata in vigore tardiva potrebbe comportare perturbazioni per le CCP, per i mercati in cui esse operano e per gli enti che hanno esposizioni verso tali CCP.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono rispettivamente prorogati di sei mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


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