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Document 32014R0390

    Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020

    GU L 115 del 17.4.2014, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32021R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/390/oj

    17.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 115/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 390/2014 DEL CONSIGLIO

    del 14 aprile 2014

    che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In linea con gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea, ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e le istituzioni di quest'ultima dovrebbero dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione, come pure mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

    (2)

    Con la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «EUROPA 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», l'Unione e gli Stati membri si pongono come obiettivi per il prossimo decennio la crescita, l'occupazione, la produttività e la coesione sociale.

    (3)

    La cittadinanza dell'Unione, per i diritti che comporta, costituisce obiettivamente un valore aggiunto, ma non sempre l'Unione riesce a mettere efficacemente in luce il rapporto tra la soluzione di tutta una serie di problemi economici e sociali e le politiche dell'Unione. È così accaduto che i grandi progressi compiuti in fatto di pace e stabilità in Europa, crescita sostenibile a lungo termine, stabilità dei prezzi, efficace tutela dei consumatori e dell'ambiente e promozione dei diritti fondamentali non abbiano sempre suscitato un forte senso nei cittadini di appartenenza all'Unione.

    (4)

    Per avvicinare l'Europa ai cittadini e dar loro modo di partecipare pienamente alla costruzione di un'Unione che sentano più vicina, è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati, da realizzare attraverso attività di carattere transnazionale e a livello dell'Unione. L'iniziativa dei cittadini europei offre a questi ultimi l'occasione unica di partecipare direttamente all'elaborazione della legislazione dell'Unione (3).

    (5)

    La decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha definito un programma d'azione che ha confermato la necessità di promuovere un intenso dialogo con le organizzazioni della società civile e i comuni e di incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini.

    (6)

    La relazione di valutazione intermedia del programma «L'Europa per i cittadini» (2007-2013), unitamente a una consultazione pubblica online e a due riunioni consecutive di consultazione delle parti interessate, hanno confermato che un nuovo programma «L'Europa per i cittadini» è considerato pertinente tanto dalle organizzazioni della società civile quanto dai singoli partecipanti. È stato inoltre considerato che è opportuno istituirlo affinché vi sia un impatto a livello organizzativo in termini di creazione di capacità e a livello personale in termini di maggiore interesse per l'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire un programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo dal 2014 al 2020 («il programma»).

    (7)

    Per quanto riguarda i temi dei progetti, la loro integrazione nel contesto locale e regionale e la composizione delle parti interessate, dovrebbero esservi importanti sinergie con altri programmi dell'Unione, in particolare nei settori di istruzione, formazione professionale e gioventù, sport, cultura e settore audiovisivo, diritti e libertà fondamentali, inclusione sociale, parità di genere, lotta alle discriminazioni, ricerca e innovazione, società dell'informazione, allargamento e azione esterna dell'Unione.

    (8)

    Il programma dovrebbe contemplare un ampio spettro di azioni di vario tipo, tra cui incontri fra cittadini, contatti e dibattiti su questioni relative alla cittadinanza, eventi a livello dell'Unione, iniziative tese a sensibilizzare e a promuovere la riflessione sui momenti cruciali della storia europea, iniziative di informazione dei cittadini europei, in particolare i giovani, in merito alla storia dell'Unione e al funzionamento delle sue istituzioni, e dibattiti su questioni politiche europee, allo scopo di rinvigorire tutti gli aspetti della vita pubblica.

    (9)

    La risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla coscienza europea e il totalitarismo e le conclusioni del Consiglio del 9-10 giugno 2011 sulla memoria dei crimini commessi dai regimi totalitari in Europa sottolineano l'importanza di tener viva la memoria del passato quale strumento per lasciarsi alle spalle il passato e costruire il futuro, e mettono in luce l'importanza del ruolo dell'Unione nell'agevolare, condividere e promuovere la memoria collettiva di detti crimini. Si dovrebbe pertanto tenere conto anche della pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali nonché dei legami esistenti tra memoria e identità europea.

    (10)

    Una dimensione orizzontale del programma dovrebbe assicurare la valorizzazione e la trasferibilità dei risultati per accrescere gli effetti e la sostenibilità a lungo termine. A questo fine, le attività promosse dovrebbero avere un legame con l'agenda politica dell'Unione ed essere oggetto di un'appropriata comunicazione.

    (11)

    Particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'integrazione equilibrata e alla partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri in progetti e attività transnazionali, tenendo conto del carattere multilingue dell'Unione e della necessità di includere gruppi sottorappresentati.

    (12)

    I paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione da un lato e i paesi dell'EFTA parti dell'accordo SEE dall'altro sono considerati come possibili partecipanti a programmi dell'Unione, in base agli accordi conclusi con tali paesi. Inoltre, ai sensi della decisione 2001/822/CE del Consiglio (5), i paesi e territori d'oltremare sono ammessi a partecipare al programma.

    (13)

    Gli obiettivi miranti a sviluppare una democrazia sostenibile e profondamente radicata e a creare una società civile dinamica dovrebbero essere comuni sia al programma sia al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). L'Unione offre relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco verso valori e principi comuni ai paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato.

    (14)

    Le risorse destinate ad azioni di comunicazione nell'ambito del presente regolamento potrebbero contribuire anche alla comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui esse sono in relazione con gli obiettivi generali del presente regolamento.

    (15)

    Il programma dovrebbe essere oggetto di un monitoraggio regolare e di una valutazione indipendente in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri, in modo da permettere gli adattamenti necessari alla corretta applicazione delle misure.

    (16)

    Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa per mezzo di misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («il regolamento finanziario») e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8).

    (17)

    È opportuno dare preferenza alle sovvenzioni per progetti indipendentemente dalla loro entità ma con grande impatto, in particolare quelli che sono direttamente connessi alle politiche dell'Unione nell'intento di concorrere alla definizione dell'agenda politica dell'Unione. Inoltre, secondo il principio della sana gestione finanziaria, l'attuazione del programma dovrebbe essere ulteriormente semplificata facendo ricorso per i finanziamenti a importi e tassi forfettari e applicando tabelle dei costi unitari.

    (18)

    Per garantire la continuità del sostegno finanziario contemplato dal programma, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

    (19)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire alla comprensione dell'Unione, della sua storia e diversità da parte dei cittadini, nel promuovere la cittadinanza europea e nel migliorare le condizioni della partecipazione civica e democratica, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della natura transnazionale e multilaterale del programma, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (20)

    Fatte salve le competenze di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio, definite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel presente regolamento è inserito, per tutta la durata del programma, un importo di riferimento finanziario per il programma ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (9).

    (21)

    Il presente regolamento dovrebbe prevedere disposizioni transitorie per monitorare le azioni che sono iniziate prima del 31 dicembre 2013 a norma della decisione n. 1904/2006/CE.

    (22)

    Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione limitatamente all'ambito e agli obiettivi del programma. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 («il programma»).

    2.   Nell'intento globale di avvicinare l'Unione ai cittadini, gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

    a)

    contribuire alla comprensione dell'Unione, della sua storia e diversità da parte dei cittadini;

    b)

    promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e democratica a livello di Unione.

    Articolo 2

    Obiettivi specifici del programma

    Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, per mezzo di azioni svolte a livello transnazionale o con una dimensione europea:

    a)

    sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni dell'Unione, nonché alle finalità dell'Unione, vale a dire promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti;

    b)

    incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, permettendo ai cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e creando condizioni propizie all'impegno sociale e interculturale e al volontariato a livello di Unione.

    Articolo 3

    Struttura del programma e azioni sovvenzionate

    1.   Il programma, nel promuovere la cittadinanza europea conformemente agli obiettivi generali enunciati all'articolo 1, paragrafo 2, è suddiviso nelle seguenti due componenti:

    a)

    «Memoria europea»;

    b)

    «Impegno democratico e partecipazione civica».

    Le due componenti sono completate da azioni orizzontali per l'analisi, la divulgazione e l'impiego dei risultati dei progetti (azioni di «valorizzazione»).

    2.   Per raggiungere i propri obiettivi, il programma finanzia tra l'altro i seguenti tipi di azioni, attuate a livello transnazionale o con una dimensione europea:

    a)

    attività di apprendimento reciproco e cooperazione quali:

    riunioni di cittadini, gemellaggi tra città, reti di città gemellate;

    progetti attuati da partenariati transnazionali, con la partecipazione di diversi tipi di soggetti interessati di cui all'articolo 6;

    progetti di commemorazione con una dimensione europea;

    scambi basati, tra l'altro, sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e/o dei media sociali;

    b)

    sostegno strutturale a organizzazioni quali:

    organismi che perseguono un obiettivo di interesse dell'Unione quale definito all'articolo 177 del regolamento (UE) n. 1268/2012;

    punti di contatto «Europa per i cittadini»;

    c)

    attività di analisi a livello di Unione quali:

    studi incentrati su questioni connesse agli obiettivi del programma;

    d)

    attività di sensibilizzazione e divulgazione destinate a utilizzare e a valorizzare ulteriormente i risultati delle iniziative sostenute e a evidenziare buone prassi, quali:

    eventi a livello di Unione comprese conferenze, commemorazioni e cerimonie di premiazione;

    revisioni paritetiche, riunioni e seminari di esperti.

    3.   Iniziative connesse alle azioni di cui al paragrafo 2, descritte nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 4

    Misure unionali

    1.   Le misure unionali possono prendere la forma di sovvenzioni o di contratti di appalto.

    2.   Le sovvenzioni dell'Unione possono essere concesse tramite sovvenzioni di funzionamento o sovvenzioni di azione.

    3.   I contratti d'appalto riguardano l'acquisto di servizi, quali l'organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d'informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione.

    Articolo 5

    Partecipazione al programma

    Possono partecipare al programma i seguenti paesi:

    a)

    gli Stati membri;

    b)

    i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;

    c)

    i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente a tale accordo.

    Articolo 6

    Accesso al programma

    Il programma è aperto a tutti i soggetti interessati a promuovere la cittadinanza e l'integrazione europee, in particolare a enti e organizzazioni locali e regionali, comitati di gemellaggio, centri di ricerca sulle politiche pubbliche europee, organizzazioni della società civile (incluse le associazioni di reduci), organizzazioni per la cultura, la gioventù, l'istruzione e la ricerca.

    Articolo 7

    Cooperazione con organizzazioni internazionali

    Il programma può sostenere attività svolte nel campo oggetto del programma stesso congiuntamente a organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'Unesco, sulla base di contributi comuni e nel rispetto del regolamento finanziario.

    Articolo 8

    Attuazione del programma

    1.   La Commissione applica il programma conformemente al regolamento finanziario.

    2.   Per attuare il programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali enunciano gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario indicativo di attuazione. Con riferimento alle sovvenzioni i programmi di lavoro annuali includono le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

    Articolo 9

    Comitato

    1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 10

    Consultazione delle parti interessate

    La Commissione mantiene un dialogo regolare con i beneficiari del programma, i partner interessati e gli esperti.

    Articolo 11

    Coerenza con altri strumenti dell'Unione

    La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra il programma e strumenti esistenti in altri settori di azione dell'Unione, in particolare l'istruzione, la formazione professionale e la gioventù, lo sport, la cultura e il settore audiovisivo, i diritti e le libertà fondamentali, l'inclusione sociale, la parità dei sessi, la lotta alla discriminazione, la ricerca e l'innovazione, la società dell'informazione, l'allargamento e l'azione esterna dell'Unione.

    Articolo 12

    Bilancio

    1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissato a 185 468 000 EUR.

    2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

    3.   Le risorse destinate ad azioni di comunicazione nel quadro del presente regolamento possono contribuire anche, in misura proporzionale, alla copertura delle spese per la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui esse sono in relazione con gli obiettivi generali del presente regolamento.

    Articolo 13

    Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

    1.   La Commissione garantisce che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

    3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati in base al programma.

    4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti nonché le convenzioni e decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni e indagini, in base alle rispettive competenze.

    Articolo 14

    Comunicazione

    La Commissione informa gli Stati membri in merito ai progetti che hanno ottenuto il finanziamento dall'Unione comunicando loro le decisioni riguardanti la selezione entro due settimane dall'adozione.

    Articolo 15

    Monitoraggio e valutazione

    1.   La Commissione provvede a un monitoraggio periodico del programma in relazione ai suoi obiettivi, utilizzando indicatori di performance. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono usati nell'attuazione del programma. Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e c).

    Se del caso, gli indicatori sono disaggregati per sesso ed età.

    2.   Riguardo agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, i progressi sono misurati in base agli indicatori definiti nell'allegato del presente regolamento.

    3.   La Commissione provvede a che sia effettuata una valutazione periodica, esterna e indipendente del programma e informa periodicamente il Parlamento europeo.

    4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni quanto segue:

    a)

    entro il 31 dicembre 2017 una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma;

    b)

    entro il 31 dicembre 2018 una comunicazione sulla continuazione del programma;

    c)

    entro il 1o luglio 2023 una relazione di valutazione ex post.

    Articolo 16

    Disposizioni transitorie

    La decisione n. 1904/2006/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2014.

    Per le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2013 sulla base della decisione n. 1904/2006/CE continuano a valere, fino al loro completamento, le disposizioni di tale decisione.

    Come previsto dall'articolo 21 del regolamento finanziario, gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma della decisione n. 1904/2006/CE possono essere assegnati al programma.

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. TSAFTARIS


    (1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 122.

    (2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 43.

    (3)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sul diritto di iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

    (4)  Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).

    (5)  Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

    (7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    (8)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

    (9)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

    (10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

    (12)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


    ALLEGATO

    I.   DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE

    Informazioni complementari sull'accesso al programma

    COMPONENTE 1: Memoria europea

    Questa componente finanzierà attività che incoraggiano una riflessione sulla diversità culturale europea e su valori comuni nel senso più ampio del termine, tenendo conto della parità dei sessi. Finanziamenti potranno essere messi a disposizione di iniziative di riflessione sulle origini dei regimi totalitari nella storia europea moderna (in particolare, ma non esclusivamente, il nazismo che ha portato all'olocausto, il fascismo, lo stalinismo e i regimi comunisti totalitari) e di commemorazione delle vittime dei loro crimini. Questa componente comprenderà anche attività riguardanti altri momenti salienti e punti di riferimento della recente storia europea. In particolare, darà la preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo interculturale e la riconciliazione, quali strumenti per lasciarsi alle spalle il passato e costruire il futuro, in particolare a destinazione delle giovani generazioni.

    Indicativamente, circa il 20 % del bilancio totale del programma sarà destinato a questa componente.

    COMPONENTE 2: Impegno democratico e partecipazione civica

    Questa componente comprenderà attività riguardanti la partecipazione civica nel senso più ampio del termine porrà particolare attenzione ai metodi di strutturazione intesi ad assicurare che le attività finanziate abbiano un effetto duraturo.

    Darà la preferenza a iniziative e progetti con un legame con l'agenda politica dell'Unione.

    Questa componente può comprendere anche progetti e iniziative che creano occasioni di comprensione reciproca, dialogo interculturale, solidarietà, impegno sociale e volontariato a livello di Unione.

    Molto resta ancora da fare per migliorare la partecipazione dei giovani alla vita democratica e la partecipazione delle donne ai processi decisionali politici ed economici. La loro voce deve essere più ascoltata e presa in considerazione da quanti hanno la responsabilità di decisioni che influiscono sulla vita delle persone.

    Indicativamente, circa il 60 % del bilancio totale del programma sarà destinato a questa componente.

    AZIONE ORIZZONTALE: Valorizzazione

    Questa azione sarà definita per il programma nel suo insieme e si applicherà alle componenti 1 e 2.

    Sosterrà iniziative che favoriscono la trasferibilità dei risultati, garantiscono una maggiore redditività degli investimenti e permettono di trarre maggiori insegnamenti dall'esperienza. La ragion d'essere di questa azione consiste nella «valorizzazione» e nell'utilizzazione dei risultati delle iniziative intraprese per assicurare il loro effetto duraturo.

    Essa comprenderà la «creazione di capacità»: la messa in atto di misure di sostegno per lo scambio delle migliori pratiche, la condivisione delle esperienze degli attori ai livelli locale e regionale, compresi i pubblici poteri, e lo sviluppo di nuove competenze, ad esempio attraverso la formazione. Quest'ultima può comprendere scambi tra pari, la formazione dei formatori come pure, ad esempio, la creazione di strumenti informatici che forniscano informazioni sulle organizzazioni o sui progetti finanziati dal programma.

    Indicativamente, circa il 10 % del bilancio totale del programma sarà destinato a questa azione.

    II.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

    Il programma applicherà il principio dei partenariati pluriennali basati su obiettivi concordati, fondandosi sull'analisi dei risultati conseguiti, in modo che la società civile e l'Unione ne traggano reciproci benefici.

    In generale, sarà data preferenza alle sovvenzioni per progetti, quali che siano le loro dimensioni, con grande impatto, in particolare quelli che sono direttamente connessi alle politiche dell'UE nell'intento di incoraggiare la partecipazione alla definizione dell'agenda politica dell'UE. Nei limiti del possibile si terrà conto dell'equilibrio geografico.

    Il programma e la maggior parte delle azioni potranno essere gestiti centralmente da un'agenzia esecutiva.

    Tutte le azioni saranno realizzate su base transnazionale o dovranno avere una dimensione europea. Le azioni promuoveranno la mobilità dei cittadini e lo scambio di idee nell'Unione.

    La creazione di reti e la ricerca di effetti moltiplicatori, anche facendo ricorso alle moderne TIC e ai media sociali, segnatamente per rivolgersi alle giovani generazioni, costituiranno elementi importanti e si rifletteranno nel tipo di attività svolta e nella varietà delle organizzazioni interessate. Sarà fortemente incoraggiata l'interazione e le sinergie tra i vari tipi di soggetti partecipanti al programma.

    Il bilancio del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, attività d'informazione e pubblicazioni, spese legate alle reti informatiche attinenti allo scambio di informazioni e altre spese amministrative o per assistenza tecnica che la Commissione può sostenere per la gestione del programma.

    La spesa amministrativa complessiva del programma sarà proporzionata ai compiti previsti nel programma stesso.

    La Commissione può svolgere, se del caso, attività di informazione, pubblicazione e divulgazione, assicurando così un'ampia conoscenza e un forte impatto delle attività sostenute attraverso il programma.

    Il bilancio assegnato potrebbe coprire anche le spese per la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione.

    Circa il 10 % del bilancio totale del programma sarà destinato alla gestione del programma.

    III.   MONITORAGGIO

    Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 descrivono i risultati che il programma intende raggiungere. I progressi saranno misurati utilizzando indicatori di performance quali quelli sottoelencati:

    Obiettivo specifico 1: sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni nonché alle finalità dell'Unione, vale a dire promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti.

    Indicatori di performance:

    il numero di partecipanti che sono direttamente coinvolti;

    il numero di persone indirettamente raggiunte dal programma;

    il numero di progetti;

    la qualità delle candidature dei progetti e il grado del possibile ulteriore impiego/trasferimento dei risultati dei progetti selezionati;

    la percentuale di prime candidature.

    Obiettivo specifico 2: incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, in modo da permettere ai cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e da creare condizioni propizie all'impegno sociale e interculturale e al volontariato a livello di Unione.

    Indicatori di performance:

    il numero di partecipanti che sono direttamente coinvolti;

    il numero di persone indirettamente raggiunte dal programma;

    il numero di organizzazioni partecipanti;

    la percezione dell'Unione e delle sue istituzioni da parte dei beneficiari;

    la qualità delle candidature di progetti;

    la percentuale di prime candidature;

    il numero di partenariati transnazionali con la partecipazione di diversi tipi di soggetti interessati;

    il numero delle reti di città gemellate;

    il numero e qualità delle iniziative politiche successive ad attività sostenute dal programma a livello locale o europeo;

    la copertura geografica delle attività:

    i)

    il raffronto tra la percentuale di progetti presentati da uno Stato membro in qualità di partner capofila e la percentuale della sua popolazione rispetto alla popolazione complessiva dell'Unione;

    ii)

    il raffronto tra la percentuale di progetti selezionati per Stato membro in qualità di partner capofila e la percentuale della sua popolazione rispetto alla popolazione complessiva dell'Unione;

    iii)

    il raffronto tra la percentuale di progetti presentati da uno Stato membro in qualità di partner capofila o consociato e la percentuale della sua popolazione rispetto alla popolazione complessiva dell'Unione;

    iv)

    il raffronto tra la percentuale di progetti selezionati per Stato membro in qualità di partner capofila o consociato e la percentuale della sua popolazione rispetto alla popolazione complessiva dell'Unione.

    IV.   CONTROLLI E AUDIT

    Per i progetti selezionati in base al presente regolamento sarà istituito un sistema di audit per campionamento.

    Il beneficiario di una sovvenzione deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale della sovvenzione. Il beneficiario di una sovvenzione deve garantire che, se del caso, i documenti giustificativi in possesso di partner o di membri siano messi a disposizione della Commissione.


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