This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0347
Commission Implementing Regulation (EU) No 347/2014 of 4 April 2014 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards the increase in the maximum total sulphur dioxide content where the climate conditions make this necessary
Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche
Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche
GU L 102 del 5.4.2014, pp. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2019; abrog. impl. da 32019R0934
|
5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 347/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 91, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2) stabilisce i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini. A norma del punto A. 4 dell'allegato I B di detto regolamento, la Commissione può stabilire che gli Stati membri interessati possano autorizzare un aumento di non oltre 50 mg/l dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l, qualora le condizioni climatiche lo richiedano. |
|
(2) |
Il 15 gennaio 2014 le autorità tedesche competenti hanno trasmesso una richiesta ufficiale per aumentare i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini inferiori a 300 mg/l di non oltre 50 mg/l per i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2013 nelle zone viticole della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta «Mosel» e delle indicazioni geografiche protette «Landwein der Mosel», «Landwein der Ruwer», «Landwein der Saar» e «Saarländischer Landwein». |
|
(3) |
La nota tecnica fornita dalle autorità competenti tedesche spiega che le condizioni climatiche hanno influenzato la qualità sanitaria delle uve raccolte nel 2013 nelle suddette zone. In particolare, a seguito di una vendemmia tardiva, numerose uve sono marcite e durante la fermentazione si sono sviluppati quantitativi maggiori di piruvato, acetaldeide e acido alfa-chetoglutarico. Queste sostanze si legano all'anidride solforosa e ne riducono la funzione di conservante. Pertanto, i quantitativi totali di anidride solforosa necessari a garantire una vinificazione e una conservazione corrette sono più elevati per il vino prodotto da tali uve. Per questo motivo l'autorizzazione temporanea di cui al punto A. 4 dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 è l'unica opzione disponibile per permettere l'utilizzo delle uve danneggiate dalle suddette condizioni climatiche sfavorevoli per la produzione di vini commerciabili. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'appendice I dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) N. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).
ALLEGATO
«Appendice I
Aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche
|
|
Anno |
Stato membro |
Zone viticole |
Vini interessati |
|
1. |
2000 |
Germania |
Tutte le zone viticole del territorio tedesco |
Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2000 |
|
2. |
2006 |
Germania |
Le zone viticole delle regioni Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania Palatinato |
Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2006 |
|
3. |
2006 |
Francia |
Le zone viticole dei dipartimenti del Basso Reno e dell'Alto Reno |
Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2006 |
|
4. |
2013 |
Germania |
Le zone viticole della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta “Mosel” e delle indicazioni geografiche protette “Landwein der Mosel”, “Landwein der Ruwer”, “Landwein der Saar” e “Saarländischer Landwein” |
Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2013» |