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Document 32014R0302
Commission Implementing Regulation (EU) No 302/2014 of 25 March 2014 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (CBS 126896) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets (holder of the authorisation ROAL Oy) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014 , relativo all’autorizzazione di un preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti (titolare dell’autorizzazione ROAL Oy) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014 , relativo all’autorizzazione di un preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti (titolare dell’autorizzazione ROAL Oy) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 90 del 26.3.2014, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 302/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2014
relativo all’autorizzazione di un preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti (titolare dell’autorizzazione ROAL Oy)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896). Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti nell’articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e suinetti, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Nel suo parere del 9 ottobre 2013 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d’impiego proposte, il preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo migliora sensibilmente la resa degli animali. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di endo- 1,3 (4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma reesei (CBS 126896) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2013; 11(10):3432.
ALLEGATO
Numero di identificazio-ne dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizza-zione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||
Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
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4a20 |
ROAL Oy |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 |
|
Polli da ingrasso |
— |
20 000 BU |
— |
|
15 aprile 2024 |
||||||||||||||||
Suinetti |
10 000 BU |
(1) 1 BU è il quantitativo di enzima che libera 1 nanomole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) da un substrato di beta-glucano d’orzo, al secondo, a 50 °C e con pH 4,8.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx