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Document 32014R0183
Commission Delegated Regulation (EU) No 183/2014 of 20 December 2013 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms, with regard to regulatory technical standards for specifying the calculation of specific and general credit risk adjustments Text with EEA relevance
Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013 , che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013 , che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 57 del 27.2.2014, pp. 3–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
11/07/2022
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27.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 183/2014 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 110, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 575/2013 definisce le rettifiche di valore su crediti come l’importo degli accantonamenti per perdite su crediti generici e specifici in ordine a rischi di credito rilevati nel bilancio dell’ente conformemente alla disciplina contabile applicabile ma non contiene norme specifiche per determinare quali siano le rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche. |
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(2) |
Occorre prevedere norme per quanto riguarda la determinazione degli importi da includere nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti che riflettono perdite esclusivamente correlate al rischio di credito. È necessario limitare il calcolo delle rettifiche di valore su crediti ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri agli importi che hanno ridotto il capitale primario di classe 1 (CET1) dell’ente. |
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(3) |
Le perdite esclusivamente correlate al rischio di credito riconosciuto ai sensi della disciplina contabile applicabile nell’esercizio in corso dovrebbero essere rilevate come rettifiche di valore su crediti purché l’ente ne riconosca l’effetto nel CET1. Ciò si applica ai casi in cui tali perdite per riduzione di valore registrate nel corso di un esercizio si verificano nonostante gli utili intermedi complessivi durante l’esercizio o a fine esercizio non approvati in conformità all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel caso in cui il loro riconoscimento come rettifiche di valore su crediti influisca sui valori dell’esposizione o sul capitale di classe 2 prima che sul CET1. Quanto alle perdite provvisorie di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la rettifica non è necessaria nella misura in cui le perdite relative all’esercizio in corso ai sensi dello stesso articolo sono immediatamente dedotte dal CET1. |
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(4) |
Alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 relative alle rettifiche di valore su crediti si riferiscono in maniera esplicita a elementi fuori bilancio. Qualora non venga fatta tale distinzione, le disposizioni pertinenti si applicano sia agli elementi in bilancio che a quelli fuori bilancio. |
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(5) |
Occorre stabilire norme per quanto concerne le perdite esclusivamente correlate al rischio di credito rilevate ai sensi della disciplina contabile applicabile portate in riduzione del capitale primario di classe 1 dell’ente. Occorre che tali norme riguardino le riduzioni e le rettifiche di valore relative ad attività finanziarie o gli accantonamenti per elementi fuori bilancio, nella misura in cui riflettono perdite esclusivamente correlate al rischio di credito e purché siano rilevate nel conto profitti e perdite secondo la disciplina contabile applicabile. Qualora le perdite si riferiscano a strumenti finanziari valutati al valore equo, occorre che le norme coprano anche gli importi rilevati come riduzioni di valore nell’ambito della disciplina contabile applicabile o rettifiche analoghe effettuate, purché riflettano perdite relative al deterioramento o al peggioramento della qualità creditizia dell’attività o del portafoglio di attività. Non è opportuno in questo momento regolamentare altri importi che non implicano una riduzione del valore di uno strumento finanziario ai sensi della disciplina contabile applicabile o che non riflettono un concetto di natura analoga, sebbene tali variazioni possano contenere una componente di rischio di credito. |
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(6) |
Al fine di assicurare la piena copertura del calcolo è necessario assegnare ogni importo pertinente ai fini elencati nell’articolo 110, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche (rettifiche di valore su crediti generiche) o a quello delle rettifiche di valore su crediti specifiche (rettifiche di valore su crediti specifiche). |
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(7) |
In merito all’individuazione degli importi che possono essere inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche, l’unico criterio previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 è che le rettifiche di valore su crediti specifiche non possono essere incluse nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito, ai sensi dell’articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto, la distinzione degli importi da includere nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche o delle rettifiche di valore su crediti generiche deve essere effettuata in linea con i criteri per individuare cosa può essere incluso nel capitale di classe 2. |
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(8) |
Il regolamento (UE) n. 575/2013 riprende le norme, concordate a livello internazionale, del terzo quadro normativo bancario internazionale emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito «Basilea III») (2). È pertanto opportuno che anche le norme sulle rettifiche di valore su crediti siano coerenti con il quadro di Basilea, secondo il quale uno dei criteri di distinzione tra le rettifiche di valore su crediti generiche e le rettifiche di valore su crediti specifiche consiste nel fatto che gli accantonamenti generali o le riserve generali per perdite su crediti sono «liberamente disponibili per fronteggiare perdite che dovessero concretizzarsi successivamente». Secondo Basilea III, gli accantonamenti o le riserve per perdite su crediti detenuti a copertura di perdite future e non quantificabili nel presente sono liberamente disponibili per fronteggiare perdite derivanti dal rischio di credito che dovessero concretizzarsi successivamente e possono essere pertanto rilevati nel capitale di classe 2. Inoltre, occorre che gli importi inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche siano liberamente disponibili, in termini di periodo e ammontare, per fronteggiare tali perdite, almeno nella prospettiva della situazione di crisi (gone-concern), nella quale in caso di insolvenza è il capitale ad assorbire le perdite prima che vengano intaccati i depositi. |
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(9) |
Dovrebbe essere possibile applicare le norme in questo ambito indipendentemente dalla disciplina contabile applicabile. Tuttavia, al fine di consentire agli enti di distinguere secondo modalità comuni tra le rettifiche di valore su crediti specifiche e le rettifiche di valore su crediti generiche, occorre prevedere criteri per il trattamento delle perdite correlate al rischio di credito nell’ambito di una disciplina contabile applicabile per ogni tipologia di rettifica di valore su crediti. Sebbene il trattamento delle perdite esclusivamente correlate al rischio di credito riconosciuto nelle discipline contabili applicabili dipenda dal rispetto di tali criteri, la maggior parte degli importi dovrebbe essere normalmente classificata come rettifiche di valore su crediti specifiche, considerata la natura restrittiva dei criteri relativi alle rettifiche di valore su crediti generiche. |
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(10) |
I principi contabili internazionali sono soggetti a revisioni che potrebbero comportare modifiche ai criteri utilizzati per distinguere tra le rettifiche di valore su crediti specifiche e le rettifiche di valore su crediti generiche. Alla luce delle discussioni in corso, in particolare per quanto riguarda i modelli di riduzione del valore, sembrerebbe prematuro anticipare tale modello nei criteri per le rettifiche di valore su crediti. |
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(11) |
Il regolamento (UE) n. 575/2013 richiede l’individuazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche per una singola esposizione. È pertanto necessario stabilire il trattamento delle rettifiche di valore su crediti specifiche che riflettono perdite correlate al rischio di credito di un intero gruppo di esposizioni. Inoltre, è necessario stabilire per quali esposizioni del gruppo debbano essere riconosciute le rettifiche di valore su crediti specifiche e in quale misura. L’assegnazione di porzioni dell’importo derivante dalle rettifiche di valore su crediti specifiche alle esposizioni di un gruppo deve avvenire in proporzione agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tale scopo, occorre che i valori delle esposizioni siano determinati senza tener conto di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche. |
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(12) |
Ai fini della determinazione del default di cui all’articolo 178, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, è necessario includere soltanto le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate singolarmente per un’unica esposizione o per un unico debitore, escludendo le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate per interi gruppi di esposizioni. Le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate per interi gruppi di esposizioni non consentono di identificare i debitori delle esposizioni appartenenti a tali gruppi in relazione ai quali si ritiene che si sia verificato un evento di default. In particolare, l’esistenza di rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate per un gruppo di esposizioni non costituisce una ragione sufficiente per stabilire se si sono verificati eventi di default per ciascun debitore o per ciascuna esposizione appartenente al gruppo. |
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(13) |
Occorre che gli enti siano in grado di dimostrare in che modo vengono applicati i criteri per distinguere tra le rettifiche di valore su crediti specifiche e le rettifiche di valore su crediti generiche nel contesto della disciplina contabile applicabile. Essi dovrebbero pertanto documentare tale processo. |
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(14) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’Autorità bancaria europea alla Commissione. |
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(15) |
L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sulle quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali in conformità all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ha chiesto il parere del gruppo di parti interessate al settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Individuazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai sensi degli articoli 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Ai fini del presente regolamento, gli importi da includere nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ad opera di un ente sono uguali a tutti gli importi portati in riduzione del capitale primario di classe 1 dell’ente al fine di riflettere le perdite esclusivamente connesse al rischio di credito in conformità alla disciplina contabile applicabile e rilevate in quanto tali nel conto profitti e perdite, indipendentemente dal fatto che derivino da riduzioni di valore, rettifiche di valore o accantonamenti per elementi fuori bilancio.
Gli importi generati a norma del primo comma e rilevati durante l’esercizio possono essere inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche unicamente se i rispettivi importi sono stati dedotti dal capitale primario di classe 1 dell’ente, in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o, nel caso di utili intermedi o di fine esercizio non approvati ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, di tale regolamento, tramite una corrispondente riduzione immediata del capitale primario di classe 1 per la determinazione dei fondi propri.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono inclusi dall’ente nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche (rettifiche di valore su crediti generiche) se soddisfano entrambi i criteri seguenti:
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a) |
sono liberamente e totalmente disponibili, in termini di periodo e ammontare, per fronteggiare le perdite relative al rischio di credito che non si sono ancora concretizzate; |
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b) |
riflettono le perdite relative al rischio di credito connesse a un gruppo di esposizioni per le quali l’ente non è al momento in grado di dimostrare che si è verificato un evento generatore di perdite. |
3. Tutti gli altri importi di cui al paragrafo 1 sono inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche (rettifiche di valore su crediti specifiche).
4. Fatto salvo il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2, l’ente include le seguenti perdite nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche:
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a) |
le perdite rilevate al fine di coprire perdite di portafoglio medie più alte registrate negli ultimi anni sebbene al momento non si disponga di prove attestanti eventi generatori di perdite in grado di giustificare il livello di perdite rilevato in passato; |
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b) |
le perdite in relazione alle quali l’ente non è a conoscenza di alcun deterioramento creditizio connesso a un gruppo di esposizioni ma per le quali sia statisticamente probabile un certo grado di inadempienza nei pagamenti sulla base di esperienze passate. |
5. L’ente include sempre le seguenti perdite nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui al paragrafo 3:
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a) |
le perdite rilevate nel conto profitti e perdite in relazione a strumenti misurati al valore equo che comportano una riduzione di valore connessa al rischio di credito ai sensi della disciplina contabile applicabile; |
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b) |
le perdite derivanti da eventi presenti o passati che incidono su un’esposizione individuale significativa o su esposizioni che non sono individualmente significative, valutate singolarmente o collettivamente; |
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c) |
le perdite per le quali l’esperienza passata, calibrata sui dati attualmente osservabili, indica che esse si sono effettivamente verificate sebbene l’ente non sia ancora in grado di stabilire quale esposizione ha subito tali perdite. |
Articolo 2
Assegnazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche per un gruppo di esposizioni alle esposizioni del gruppo
1. Se una rettifica di valore su crediti specifica riflette perdite correlate al rischio di credito di un gruppo di esposizioni, gli enti assegnano tale rettifica di valore su crediti specifica a tutte le singole esposizioni del gruppo in proporzione agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine, i valori delle esposizioni sono determinati senza tener conto di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche.
2. Ai fini del trattamento delle perdite attese di cui all’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013 per un gruppo di esposizioni non in stato di default, gli enti non sono tenuti ad assegnare una rettifica di valore su crediti specifica alle singole esposizioni del gruppo.
3. Se una rettifica di valore su crediti specifica si riferisce a un gruppo di esposizioni i cui requisiti di fondi propri per il rischio di credito sono calcolati in parte con il metodo standardizzato e in parte con il metodo basato sui rating interni, l’ente assegna tale rettifica di valore su crediti specifica al gruppo di esposizioni trattate in base a ognuno dei metodi, in proporzione agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio del gruppo prima di adottare le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine, i valori delle esposizioni sono determinati senza tener conto di eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche.
4. Nell’assegnare le rettifiche di valore su crediti specifiche alle esposizioni, gli enti assicurano che la stessa porzione non venga assegnata due volte, a esposizioni diverse.
Articolo 3
Calcolo delle rettifiche di valore su crediti ai fini della determinazione del valore delle esposizioni ai sensi degli articoli 111, 166, 167, 168, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013
Al fine della determinazione del valore delle esposizioni ai sensi degli articoli 111, 166, 167, 168, 246 e 266 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le rettifiche di valore su crediti specifiche correlate a un’esposizione come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche per la singola esposizione oppure come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche assegnati dall’ente a tale esposizione ai sensi dell’articolo 2.
Articolo 4
Calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano le rettifiche di valore su crediti generiche totali relative alle esposizioni incluse nel trattamento degli importi delle perdite attese come la somma degli importi identificati come rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell’articolo 1 del presente regolamento, che l’ente ha assegnato conformemente all’articolo 110, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Ai fini del trattamento degli importi delle perdite attese ai sensi dell’articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013, il totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni incluse nel trattamento degli importi delle perdite attese è pari alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b), escluse le esposizioni in stato di default:
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a) |
gli importi identificati come rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell’articolo 1 correlati al rischio di credito di una singola esposizione; |
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b) |
gli importi identificati come rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell’articolo 1 correlati al rischio di credito di un gruppo di esposizioni e che sono stati assegnati ai sensi dell’articolo 2. |
3. Le rettifiche di valore su crediti specifiche totali correlate a un’esposizione in stato di default sono calcolate come la somma di tutti gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche per la singola esposizione o come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche assegnate dall’ente a tale esposizione ai sensi dell’articolo 2.
Articolo 5
Calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche per i requisiti di fondi propri ai fini della determinazione del default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini della determinazione del default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, le rettifiche di valore su crediti specifiche sono calcolate come gli importi delle rettifiche di valore su crediti specifiche relative al rischio di credito di un’unica esposizione o di un unico debitore.
Articolo 6
Documentazione
Gli enti documentano l’individuazione e il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).