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Document 32014R0116

Regolamento di esecuzione (UE) n. 116/2014 della Commissione, del 6 febbraio 2014 , concernente la non approvazione della sostanza attiva ioduro di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 38 del 7.2.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/116/oj

7.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 116/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2014

concernente la non approvazione della sostanza attiva ioduro di potassio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per lo ioduro di potassio le condizioni stabilite all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2005/751/CE della Commissione (3).

(2)

In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 6 settembre 2004 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Koppert Beheer B.V. una domanda d’iscrizione della sostanza attiva ioduro di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/751/CE ha confermato la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull’ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda gli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 27 luglio 2007. In conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione (4) sono state chieste informazioni aggiuntive al richiedente. Il 30 maggio 2011 il richiedente ha comunicato che non erano disponibili informazioni aggiuntive.

(4)

Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»), che ha presentato alla Commissione il 22 ottobre 2012 le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi dell’impiego della sostanza attiva ioduro di potassio come antiparassitario (5). L’Autorità ha individuato vari dati incompleti che avrebbero richiesto ulteriori contributi da parte del richiedente. La Koppert B.V. ha ritirato la sua domanda di approvazione dello ioduro di potassio con una lettera datata 27 settembre 2013.

(5)

In conformità all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata offerta la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti ioduro di potassio per un periodo iniziale di tre anni. La decisione 2010/457/UE della Commissione (6) ha permesso agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie per lo ioduro di potassio fino al 31 agosto 2012. La decisione di esecuzione 2012/363/UE della Commissione (7) ha permesso agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie per lo ioduro di potassio fino al 31 luglio 2014.

(6)

Dato il ritiro della domanda, lo ioduro di potassio non va quindi approvato a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(7)

Occorre pertanto revocare le autorizzazioni provvisorie esistenti e non concedere nuove autorizzazioni.

(8)

È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti ioduro di potassio.

(9)

Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti ioduro di potassio tale periodo dovrà scadere entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un’altra domanda per l’impiego dello ioduro di potassio, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva ioduro di potassio non è approvata.

Articolo 2

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti ioduro di potassio come sostanza attiva entro il 27 agosto 2014.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri in conformità all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 27 agosto 2015.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Decisione 2005/751/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’acido ascorbico, dello ioduro di potassio e del solfocianato di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 282 del 26.10.2005, pag. 18).

(4)  Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 51).

(5)  EFSA Journal 2013;11(6):2923. Disponibile on line all’indirizzo: www.efsa.europa.eu

(6)  Decisione 2010/457/UE della Commissione, del 17 agosto 2010, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive Candida oleophila di ceppo O, ioduro di potassio e solfocianato di potassio (GU L 218 del 19.8.2010, pag. 24).

(7)  Decisione di esecuzione 2012/363/UE della Commissione, del 4 luglio 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fluopyram, halosulfuron, ioduro di potassio, tiocianato di potassio e spirotetrammato (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 70).


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