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Document 32014R0112
Commission Implementing Regulation (EU) No 112/2014 of 4 February 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 112/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 112/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 38 del 7.2.2014, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 112/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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L’apparecchio è uno schermo a colori del tipo a cristalli liquidi (LCD), con diagonale dello schermo di circa 75 cm (30 pollici) e dimensioni di circa 71 × 45 × 11 cm, con:
L’apparecchio è dotato delle seguenti interfacce:
È dotato di supporto fisso, senza meccanismi che permettono di regolarne l’inclinazione e l’orientamento, e di telecomando. Il monitor non è dotato di un sintonizzatore video né di altre componenti elettroniche per l’elaborazione dei segnali televisivi. Il monitor è destinato all’uso in sistemi di visualizzazione delle informazioni, quali ad esempio terminali di accesso alle informazioni rivolti al pubblico, sistemi per la diffusione d'informazioni pubblicitarie o relative ai mercati finanziari, sistemi di visualizzazione negli aeroporti o nelle fiere. A tal fine, il monitor è in grado di visualizzare segnali provenienti sia da macchine automatiche per l’elaborazione delle informazioni, sia da altre sorgenti video. |
8528 59 31 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 31. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, ovvero le dimensioni dello schermo, gli standard TV e le modalità video supportati, un pixel pitch non adatto a periodi prolungati di visione ravvicinata, l’alta luminosità, la presenza di un telecomando, i circuiti audio con amplificatore, la funzione PIP e il supporto fisso senza meccanismo di inclinazione e orientamento, il monitor non deve essere classificato come monitor del tipo esclusivamente o essenzialmente destinato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471. La classificazione nel codice 8528 51 00 è pertanto esclusa. Dal momento che può visualizzare segnali provenienti da una macchina automatica per l’elaborazione delle informazioni in maniera sufficiente per poter essere utilizzato a livello pratico con questa macchina, il monitor è ritenuto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile. Il monitor deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 59 31 come dispositivo di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD). |