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Document 32014D0187
(2014/187/EU): Commission Implementing Decision of 3 April 2014 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces (notified under document C(2014) 2094) Text with EEA relevance
(2014/187/UE): Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2014 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2014) 2094] Testo rilevante ai fini del SEE
(2014/187/UE): Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2014 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2014) 2094] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 102 del 5.4.2014, p. 13–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014
5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2014
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES
[notificata con il numero C(2014) 2094]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/187/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(2) |
In seguito alle comunicazioni della Spagna e del Portogallo, è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Madrid e di Tenerife Sur in Spagna nonché presso l'aeroporto di Porto e il porto e l'aeroporto di Ponta Delgada in Portogallo nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(3) |
La decisione 2011/408/UE del Consiglio (5) stabilisce norme e procedure semplificate per l'applicazione dei controlli sanitari ai prodotti della pesca, ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini, nonché ai loro sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti originari della Groenlandia o introdotti in Groenlandia da paesi terzi e successivamente importati dalla Groenlandia nell'Unione. L'articolo 5 di tale decisione stabilisce in dettaglio le prescrizioni relative ai controlli veterinari effettuati su tali prodotti ai posti d'ispezione frontalieri e dispone che l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri approvati per la Groenlandia sia incluso nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri approvati in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. |
(4) |
Il servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), ha effettuato un audit presso due posti d'ispezione frontalieri proposti in Groenlandia, a seguito del quale ha rivolto una serie di raccomandazioni a tale paese. La Groenlandia ha seguito in modo soddisfacente tali raccomandazioni con un piano d'azione e i due posti d'ispezione frontalieri proposti dovrebbero essere aggiunti all'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(5) |
Poiché le norme e le procedure semplificate per i controlli all'importazione sono applicabili solo ad alcuni prodotti, alle note particolari di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE è opportuno aggiungere una nota indicante i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini, i loro sottoprodotti e i prodotti derivati da tali sottoprodotti. |
(6) |
Nel novembre 2011 l'UAV ha effettuato un audit presso posti d'ispezione frontalieri in Italia, a seguito del quale varie raccomandazioni sono state rivolte a tale Stato membro. L'Italia ha seguito in modo soddisfacente tali raccomandazioni con un piano d'azione e con la modifica delle categorie di riconoscimento per i posti d'ispezione frontalieri presso i porti di Livorno-Pisa, Trieste e Venezia, che dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE in relazione a tale Stato membro. |
(7) |
I Paesi Bassi hanno comunicato che un nuovo centro d'ispezione è stato aggiunto al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Rotterdam. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(8) |
L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato TRACES. |
(9) |
A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo (6), Mayotte ha cessato di essere un paese o territorio d'oltremare per diventare una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dal 1o gennaio 2014. È quindi opportuno modificare di conseguenza le voci relative alle unità locali della Francia di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE. |
(10) |
La decisione 2009/821/CE dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).
(5) Decisione 2011/408/UE del Consiglio, del 28 giugno 2011, che stabilisce norme e procedure semplificate sui controlli sanitari di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini, loro sottoprodotti e prodotti derivati da tali sottoprodotti originari della Groenlandia (GU L 182 del 12.7.2011, pag. 24).
(6) Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:
1) |
L'allegato I è così modificato:
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2) |
Nell'allegato II, nella parte riguardante la Francia la seguente voce relativa a una nuova unità locale è aggiunta dopo la voce relativa alla Martinica: «MAYOTTE
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