Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0631

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013 , che abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 179 del 29.6.2013, p. 84–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/631/oj

    29.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 179/84


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 631/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 28 giugno 2013

    che abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera b), punto iii),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso prevede nel suo allegato VIII l’approvazione e la successiva modifica dei programmi nazionali di lotta contro le scrapie degli Stati membri, se ottemperano a determinati criteri indicati in tale regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 (2), approva i programmi nazionali di controllo della scrapie di alcuni Stati membri. Esso fissa inoltre garanzie addizionali di cui possono beneficiare questi Stati membri per quanto riguarda i movimenti degli ovini e dei caprini, del loro sperma e dei loro embrioni.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sulla scrapie in Danimarca (3) approva il programma nazionale modificato di sorveglianza della scrapie per la Danimarca.

    (4)

    Per motivi di chiarezza e semplificazione della normativa dell’Unione, l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4), elenca gli Stati membri con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica e le corrispondenti garanzie addizionali di cui beneficiano tali Stati membri per quanto riguarda i movimenti degli ovini e dei caprini, del loro sperma e dei loro embrioni.

    (5)

    Le modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilite nel regolamento (UE) n. 630/2013 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2013. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 546/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 diventano quindi prive di oggetto a partire da tale data. Nell’interesse della chiarezza e certezza del diritto, occorre pertanto abrogare detti regolamenti a decorrere dalla stessa data.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 sono abrogati con effetto dal 1o luglio 2013.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 94 dell’1.4.2006, pag. 28.

    (3)  GU L 78 del 17.3.2012, pag. 13.

    (4)  Cfr. pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.


    Top