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Document 32013R0631
Commission Implementing Regulation (EU) No 631/2013 of 28 June 2013 repealing Regulation (EC) No 546/2006 and Implementing Regulation (EU) No 233/2012 Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013 , che abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 631/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013 , che abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 179 del 29.6.2013, p. 84–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/84 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 631/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2013
che abroga il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera b), punto iii),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso prevede nel suo allegato VIII l’approvazione e la successiva modifica dei programmi nazionali di lotta contro le scrapie degli Stati membri, se ottemperano a determinati criteri indicati in tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 (2), approva i programmi nazionali di controllo della scrapie di alcuni Stati membri. Esso fissa inoltre garanzie addizionali di cui possono beneficiare questi Stati membri per quanto riguarda i movimenti degli ovini e dei caprini, del loro sperma e dei loro embrioni. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 della Commissione, del 16 marzo 2012, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione del programma nazionale modificato di sorveglianza sulla scrapie in Danimarca (3) approva il programma nazionale modificato di sorveglianza della scrapie per la Danimarca. |
(4) |
Per motivi di chiarezza e semplificazione della normativa dell’Unione, l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4), elenca gli Stati membri con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica e le corrispondenti garanzie addizionali di cui beneficiano tali Stati membri per quanto riguarda i movimenti degli ovini e dei caprini, del loro sperma e dei loro embrioni. |
(5) |
Le modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilite nel regolamento (UE) n. 630/2013 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2013. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 546/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 diventano quindi prive di oggetto a partire da tale data. Nell’interesse della chiarezza e certezza del diritto, occorre pertanto abrogare detti regolamenti a decorrere dalla stessa data. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 546/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 233/2012 sono abrogati con effetto dal 1o luglio 2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) GU L 94 dell’1.4.2006, pag. 28.
(3) GU L 78 del 17.3.2012, pag. 13.
(4) Cfr. pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.