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Document 32013R0404
Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2013 of 2 May 2013 on the derogations from the rules of origin laid down in Annex II to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, that apply within quotas for certain products from Peru
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013 , riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Perù
Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013 , riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Perù
GU L 121 del 3.5.2013, pp. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
3.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 404/2013 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2013
riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Perù
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione 2012/735/UE il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra («l’accordo»). In conformità alla decisione 2012/735/UE, l’accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o marzo 2013. |
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(2) |
L’allegato II dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, nell’allegato, alle appendici 2 A e 5, si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite in quello stesso allegato, nell’ambito di contingenti annuali. È pertanto necessario fissare le condizioni di applicazione di tali deroghe per le importazioni dal Perù. |
|
(3) |
I contingenti previsti nell’allegato II dell’accordo, alle appendici 2 A e 5, devono essere gestiti dalla Commissione in base al principio «primo arrivato, primo servito», conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
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(4) |
L’ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova d’origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall’accordo. |
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(5) |
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione (4), contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell’accordo. I nuovi codici devono pertanto essere ripresi nell’allegato, parte B, del presente regolamento. |
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(6) |
Poiché l’accordo si applica a decorrere dal 1o marzo 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le norme d’origine di cui all’allegato II, appendice 2 A, dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (in prosieguo «l’accordo»), si applicano ai prodotti elencati nell’allegato, parte A, del presente regolamento.
2. Le norme d’origine di cui all’allegato II, appendice 5, dell’accordo si applicano ai prodotti elencati nell’allegato, parte B, del presente regolamento.
Articolo 2
Per beneficiare della deroga di cui all’articolo 1, i prodotti elencati in allegato sono accompagnati da una prova d’origine come previsto nell’allegato II dell’accordo.
Articolo 3
I contingenti elencati in allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
Perù
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
PARTE A
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
|
09.7170 |
3920 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
15 000 |
|
09.7171 |
ex 5607 50 (1) e 5608 |
Spago e reti |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
650 |
|
09.7172 |
6108 22 00 |
Slip e mutandine per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
200 |
|
09.7173 |
6112 31 |
Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, a maglia, di fibre sintetiche |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
25 |
|
09.7174 |
6112 41 |
Costumi da bagno per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
100 |
|
09.7175 |
6115 10 |
Calzemaglie (collant), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
25 |
|
09.7176 |
6115 21 00 |
Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
40 |
|
09.7177 |
6115 22 00 |
Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex, a maglia |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
15 |
|
09.7178 |
6115 30 |
Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
25 |
|
09.7179 |
6115 96 |
Altre, di fibre sintetiche, a maglia |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
175 |
|
09.7192 |
7321 |
Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
20 000 numero di articoli |
|
09.7193 |
7323 |
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
50 000 |
|
09.7194 |
7325 |
Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
50 000 |
PARTE B
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente annuale (in tonnellate metriche) |
|
09.7195 |
0303 54 10 |
Sgombri Scomber scombrus e Scomber japonicus congelati |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
4 000 |
|
09.7196 |
0303 89 45 |
Acciughe (Engraulis spp.) congelate |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
120 |
|
09.7197 |
0303 55 10 |
Sugarelli o suri (Trachurus trachurus) congelati |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
60 |
|
0303 55 90 (2) |
Suri (Caranx trachurus), congelati |
|||
|
09.7198 |
0307 49 59 |
Calamari congelati (Ommastrephes spp. esclusi Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), anche separati dalla conchiglia |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
4 200 |
|
09.7199 |
0307 49 99 |
Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., esclusi Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), secchi, salati o in salamoia, anche separati dalla conchiglia |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
2 500 |
|
09.7200 |
1604 15 11 |
Filetti di sgombro delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, preparati o conservati |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
2 000 |
|
09.7201 |
1604 15 19 |
Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, preparati o conservati, interi o in pezzi, ma non tritati, diversi dai filetti |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
800 |
|
09.7202 |
1604 15 90 |
Sgombri della specie Scomber australasicus, preparati o conservati, interi o in pezzi, ma non tritati |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
20 |
|
09.7203 |
1604 16 00 |
Acciughe, preparate o conservate, intere o in pezzi, ma non tritate |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
400 |
|
09.7204 |
1604 20 40 |
Acciughe, preparate o conservate, diverse da quelle intere o in pezzi |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
30 |
|
09.7205 |
0307 19 10 0307 29 05 0307 49 05 0307 59 05 0307 60 10 0307 79 10 0307 89 10 0307 99 10 1605 51 00 1605 52 00 1605 53 10 (3) 1605 53 90 (4) 1605 54 00 1605 55 00 1605 56 00 1605 57 00 1605 58 00 1605 59 00 |
Molluschi, preparati o conservati, ad eccezione di mitili della specie Mytilus spp. e Perna spp.) |
Dal 1o marzo a fine febbraio |
500 |
(1) Codici TARIC 5607 50 11 10, 5607 50 19 10, 5607 50 30 10 e 5607 50 90 91.
(2) Codice TARIC 0303 55 90 10.
(3) Codice TARIC 1605 53 10 95.
(4) Codice TARIC 1605 53 90 95.