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Document 32013R0404

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013 , riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Perù

GU L 121 del 3.5.2013, pp. 30–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/404/oj

3.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 404/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2013

riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell’allegato II dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, che si applicano nell’ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Perù

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2012/735/UE il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra («l’accordo»). In conformità alla decisione 2012/735/UE, l’accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o marzo 2013.

(2)

L’allegato II dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, nell’allegato, alle appendici 2 A e 5, si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite in quello stesso allegato, nell’ambito di contingenti annuali. È pertanto necessario fissare le condizioni di applicazione di tali deroghe per le importazioni dal Perù.

(3)

I contingenti previsti nell’allegato II dell’accordo, alle appendici 2 A e 5, devono essere gestiti dalla Commissione in base al principio «primo arrivato, primo servito», conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(4)

L’ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova d’origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall’accordo.

(5)

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione (4), contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell’accordo. I nuovi codici devono pertanto essere ripresi nell’allegato, parte B, del presente regolamento.

(6)

Poiché l’accordo si applica a decorrere dal 1o marzo 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le norme d’origine di cui all’allegato II, appendice 2 A, dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (in prosieguo «l’accordo»), si applicano ai prodotti elencati nell’allegato, parte A, del presente regolamento.

2.   Le norme d’origine di cui all’allegato II, appendice 5, dell’accordo si applicano ai prodotti elencati nell’allegato, parte B, del presente regolamento.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all’articolo 1, i prodotti elencati in allegato sono accompagnati da una prova d’origine come previsto nell’allegato II dell’accordo.

Articolo 3

I contingenti elencati in allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.

(2)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(4)   GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Perù

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

PARTE A

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente annuale

(in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.7170

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

Dal 1o marzo a fine febbraio

15 000

09.7171

ex 5607 50  (1) e 5608

Spago e reti

Dal 1o marzo a fine febbraio

650

09.7172

6108 22 00

Slip e mutandine per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali

Dal 1o marzo a fine febbraio

200

09.7173

6112 31

Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, a maglia, di fibre sintetiche

Dal 1o marzo a fine febbraio

25

09.7174

6112 41

Costumi da bagno per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche

Dal 1o marzo a fine febbraio

100

09.7175

6115 10

Calzemaglie (collant), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia

Dal 1o marzo a fine febbraio

25

09.7176

6115 21 00

Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia

Dal 1o marzo a fine febbraio

40

09.7177

6115 22 00

Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex, a maglia

Dal 1o marzo a fine febbraio

15

09.7178

6115 30

Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia

Dal 1o marzo a fine febbraio

25

09.7179

6115 96

Altre, di fibre sintetiche, a maglia

Dal 1o marzo a fine febbraio

175

09.7192

7321

Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

Dal 1o marzo a fine febbraio

20 000 numero di articoli

09.7193

7323

Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio

Dal 1o marzo a fine febbraio

50 000

09.7194

7325

Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

Dal 1o marzo a fine febbraio

50 000


PARTE B

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente annuale

(in tonnellate metriche)

09.7195

0303 54 10

Sgombri Scomber scombrus e Scomber japonicus congelati

Dal 1o marzo a fine febbraio

4 000

09.7196

0303 89 45

Acciughe (Engraulis spp.) congelate

Dal 1o marzo a fine febbraio

120

09.7197

0303 55 10

Sugarelli o suri (Trachurus trachurus) congelati

Dal 1o marzo a fine febbraio

60

0303 55 90  (2)

Suri (Caranx trachurus), congelati

09.7198

0307 49 59

Calamari congelati (Ommastrephes spp. esclusi Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), anche separati dalla conchiglia

Dal 1o marzo a fine febbraio

4 200

09.7199

0307 49 99

Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., esclusi Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), secchi, salati o in salamoia, anche separati dalla conchiglia

Dal 1o marzo a fine febbraio

2 500

09.7200

1604 15 11

Filetti di sgombro delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, preparati o conservati

Dal 1o marzo a fine febbraio

2 000

09.7201

1604 15 19

Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, preparati o conservati, interi o in pezzi, ma non tritati, diversi dai filetti

Dal 1o marzo a fine febbraio

800

09.7202

1604 15 90

Sgombri della specie Scomber australasicus, preparati o conservati, interi o in pezzi, ma non tritati

Dal 1o marzo a fine febbraio

20

09.7203

1604 16 00

Acciughe, preparate o conservate, intere o in pezzi, ma non tritate

Dal 1o marzo a fine febbraio

400

09.7204

1604 20 40

Acciughe, preparate o conservate, diverse da quelle intere o in pezzi

Dal 1o marzo a fine febbraio

30

09.7205

0307 19 10

0307 29 05

0307 49 05

0307 59 05

0307 60 10

0307 79 10

0307 89 10

0307 99 10

1605 51 00

1605 52 00

1605 53 10  (3)

1605 53 90  (4)

1605 54 00

1605 55 00

1605 56 00

1605 57 00

1605 58 00

1605 59 00

Molluschi, preparati o conservati, ad eccezione di mitili della specie Mytilus spp. e Perna spp.)

Dal 1o marzo a fine febbraio

500


(1)  Codici TARIC 5607 50 11 10, 5607 50 19 10, 5607 50 30 10 e 5607 50 90 91.

(2)  Codice TARIC 0303 55 90 10.

(3)  Codice TARIC 1605 53 10 95.

(4)  Codice TARIC 1605 53 90 95.


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