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Document 32013D0761

2013/761/UE: Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2013 , relativa alla comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2013) 8815]

GU L 335 del 14.12.2013, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/761/oj

14.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2013

relativa alla comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2013) 8815]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2013/761/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2010/75/UE, il 14 dicembre 2012 (2) il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione un piano nazionale transitorio.

(2)

Il piano nazionale transitorio è stato valutato alla luce delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e della decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione (3).

(3)

Nel corso della valutazione della completezza del piano nazionale transitorio inoltrato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione ha constatato che diverse informazioni essenziali ai fini della valutazione non erano riportate nel piano nazionale transitorio e che nel modello per l’elenco degli impianti di combustione da includere nel piano nazionale transitorio di cui nell’allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE, appendice A, tabella A.1, mancavano delle informazioni. La Commissione ha inoltre constatato che nel caso di diversi impianti le informazioni elencate nel piano nazionale transitorio non corrispondevano a quelle riportate nell’inventario delle emissioni del 2009 presentato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord conformemente alla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Poiché le informazioni mancanti e le incongruenze tra il piano nazionale transitorio e l’inventario delle emissioni di cui alla direttiva 2001/80/CE non hanno consentito una corretta valutazione dei dati relativi a tale piano, la Commissione, con lettera del 3 giugno 2013 (5), ha invitato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda a trasmettere nuovamente il piano nazionale transitorio utilizzando i modelli corretti per l’indicazione dei dati e fornendo i dati mancanti, nonché a fornire chiarimenti sulle differenze tra il piano nazionale transitorio e l’inventario delle emissioni del 2009 di cui alla direttiva 2001/80/CE. La Commissione ha inoltre invitato a confermare in maniera esplicita l’avvenuta applicazione delle norme di aggregazione di cui all’articolo 29 della direttiva 2010/75/UE nel processo di elaborazione del piano nazionale transitorio.

(5)

Il 18 giugno 2013 (6), il 19 giugno 2013 (7), il 20 giugno 2013 (8) e il 1o luglio 2013 (9), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione. In tali comunicazioni il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito la maggior parte delle informazioni mancanti sulla scorta del modello corretto e ha chiarito parzialmente le differenze tra le informazioni nel piano nazionale transitorio e quelle nell’inventario delle emissioni del 2009 di cui alla direttiva 2001/80/CE.

(6)

In seguito a un’ulteriore valutazione del piano nazionale transitorio e delle informazioni supplementari fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il 10 settembre 2013 la Commissione ha inviato una seconda lettera (10). In questa lettera la Commissione ha rinnovato l’invito al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di confermare esplicitamente che le norme di aggregazione stabilite all’articolo 29 della direttiva 2010/75/UE fossero state applicate correttamente per tutti gli impianti inclusi nel piano nazionale transitorio e ha chiesto al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di confermare che nessuno di questi impianti a combustione che ha beneficiato dall’esenzione stabilita all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE fosse compreso nel piano nazionale transitorio. La Commissione ha inoltre messo in dubbio l’ammissibilità dell’inclusione di una serie di impianti nel piano transitorio nazionale e ha chiesto informazioni supplementari e/o chiarimenti in merito alla potenza termica nominale totale e ai valori limite applicati a determinati impianti, in particolare agli impianti multicombustibile e alle turbine a gas. La Commissione ha inoltre richiesto al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di fornire informazioni in merito alle misure previste per 120 impianti indicati nel piano nazionale transitorio al fine di garantire il rispetto nei tempi prestabiliti dei valori limite di emissione applicabili dal 1o luglio 2020.

(7)

Nella sua lettera del 10 settembre 2013, la Commissione ha altresì informato il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord della necessità di correggere il valore limite di emissioni di 1 200 mg/Nm3 per i combustibili solidi utilizzato per l’impianto «Aberthaw Power Station», che contribuisce in maniera significativa al massimale complessivo di NOx del piano nazionale transitorio, poiché le condizioni di utilizzo di tale valore limite, stabilite nell’allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2, non erano soddisfatte per tale impianto nel corso del periodo di riferimento 2001-2010. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha dimostrato che la media annuale dei composti volatili contenuti nei combustibili solidi utilizzati negli impianti fosse inferiore al 10 % in ciascuno anno di riferimento contemplato dal piano nazionale transitorio per il periodo 2001-2010.

(8)

Nelle risposte del 26 e 27 settembre 2013 (11), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito informazioni supplementari e ha informato la Commissione della cancellazione di 11 impianti dal piano nazionale transitorio. Per quanto riguarda l’impianto «Aberthaw Power Station» il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha ribadito l’argomentazione secondo cui le condizioni stabilite nell’allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2, erano soddisfatte e che quindi il valore limite di emissione di NOx pari a 1 200 mg/Nm3 per i combustibili solidi usato per calcolare il contributo al massimale per il 2016 fosse corretto.

(9)

Una volta analizzate le informazioni supplementari fornite, la Commissione ha constatato che mancavano ancora informazioni essenziali riguardanti diversi impianti nel piano nazionale transitorio e che per questo motivo non era possibile procedere a una valutazione complessiva del piano, in particolare in termini di coerenza e correttezza delle informazioni e delle ipotesi e dei calcoli utilizzati per determinare il contributo di ciascun impianto di combustione ai massimali di emissione.

(10)

In seguito alla valutazione finale del piano nazionale transitorio comunicato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, modificato tenendo conto delle informazioni supplementari, la Commissione ha individuato il seguente aspetto principale non conforme alle disposizioni applicabili.

Nel caso dell’impianto «Aberthaw Power Station»: poiché non sono soddisfatte le condizioni per poter applicare il valore limite di emissione di NOx pari a 1 200 mg/Nm3 per i combustibili solidi utilizzato per calcolare il contributo dell’impianto al massimale del piano nazionale di emissione per il 2016, stabilite nell’allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2, la Commissione non ritiene corretta l’applicazione di tale valore limite di emissione.

(11)

Nel piano nazionale transitorio la Commissione ha inoltre individuato 34 impianti con informazioni non congrue e/o incomplete che dovranno essere integrate, in particolare per quanto riguarda i valori limite di emissione utilizzati e i contributi al massimale calcolati e trasmessi. L’elenco degli impianti per cui sono state rilevate informazioni incongruenti o mancanti è riportato nell’allegato alla presente decisione.

(12)

La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il piano nazionale transitorio comunicato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, modificato dalle informazioni supplementari fornite, non è conforme alle disposizioni stabilite all’articolo 32, paragrafi 1, 3, e 4, della direttiva 2010/75/UE e alla direttiva di esecuzione 2012/115/UE.

(13)

Per questo motivo è opportuno che il piano nazionale transitorio comunicato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sia accettato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il piano nazionale transitorio che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha comunicato alla Commissione il 14 dicembre 2012 a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE e alla decisione di esecuzione 2012/115/UE e pertanto non è accettato.

2.   Se il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intende attuare il piano nazionale transitorio è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tenere conto, in una versione riveduta del piano, dei seguenti aspetti:

a)

per l’impianto «Aberthaw Power Station», che contribuisce in maniera significativa al massimale complessivo di NOx del piano nazionale transitorio: correggere il valore limite di emissione applicato ai fini del calcolo del contributo di tale impianto al massimale di NOx per il 2016; per rendere tale impianto ammissibile all’utilizzo del valore limite di emissione di 1 200 mg/Nm3 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è tenuto a dimostrare che la media annuale dei composti volatili contenuti nei combustibili solidi utilizzati nell’impianto fosse inferiore al 10 % negli anni di riferimento contemplati dal piano nazionale transitorio, come stabilito nell’allegato alla decisione di esecuzione 2012/115/UE, appendice C, tabella C.1, nota 2;

b)

per gli impianti che figurano nell’allegato alla presente decisione: inoltrare le informazioni mancanti e correggere o fornire chiarimenti in merito a tutte le ambiguità al fine di ottenere la piena coerenza delle informazioni riportate nel piano nazionale transitorio e utilizzate per la sua elaborazione; a tal fine il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è tenuto a prendere in debita considerazione le richieste specifiche di chiarimento inoltrate dalla Commissione con lettere del 3 giugno 2013 e 10 settembre 2013.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  Ares(2012) 1500959.

(3)  Decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).

(4)  Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

(5)  Ares(2013) 1635147.

(6)  Ares(2013) 2381277.

(7)  Ares(2013) 2381361.

(8)  Ares(2013) 2381402.

(9)  Ares(2013) 2972980.

(10)  Ares(2013) 3015778.

(11)  Ares(2013) 3155496.


ALLEGATO

ELENCO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

Numero dell’impianto nel piano nazionale transitorio

Denominazione dell’impianto

9

Great Coates Works LCP 62

10

Great Coates Works LCP 63

11

Great Coates Works LCP 96

12

Grangemouth Polimeri Europa UK

13

Port of Liverpool CHP — GT

16

Aylesford CHP1

17

Aylesford CHP2

18

Kinneil Stack A1 (B-101)

28

Burghfield Generation Site

37

Cheshire CHP

38

Chickerall Generation Site

44

Wansborough Mill

46

Didcot B Module 6

47

Dow CHP

49

Dalry DSM CHP

58

Ratcliffe on Soar Power Station

68

Grimsby CHP1

71

Hythe CHP1

72

Hythe Package Boilers

73

Indian Queens

81

Keadby Power Station GT3

84

Little Barford Power Station Module 1A

85

Little Barford Power Station Module 1B

99

Sellafield Site Gas Turbine 1

100

Sellafield Site Gas Turbine 2

101

Sellafield Site Gas Turbine 3

102

Sellafield Site Auxiliary Boiler

103

Wilton Power Station

107

Solvay Interox Ltd

120

INEOS Infrastructure (Grangemouth) Ltd Boilers 9 & 10

121

INEOS Infrastructure (Grangemouth) Ltd Boilers 11, 12 & 13

124

Redcar Power Station Boiler

128

Wilton Olefin Boiler

129

North Tees No 1 Aromatics Plant


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