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Document 32013D0341

    2013/341/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2013 , relativa all’approvazione dell’alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO 2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 179 del 29.6.2013, p. 98–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020D1806

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/341/oj

    29.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 179/98


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 giugno 2013

    relativa all’approvazione dell’alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/341/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il fornitore Valeo Equipments Electriques Moteur (il «richiedente») ha inoltrato, il 18 dicembre 2012, una richiesta di approvazione dell’alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La domanda è stata ritenuta completa e il periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento, cioè il 19 dicembre 2012.

    (2)

    La domanda è stata valutata conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (linee guida tecniche) (3).

    (3)

    La domanda fa riferimento all’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator», un alternatore con un’efficienza minima del 77 per cento, come determinato in conformità all’approccio VDA descritto al punto 5.1.2 dell’allegato I alle linee guida tecniche. L’alternatore del richiedente è dotato di rettificazione sincrona con transistor a effetto di campo di tipo metallo-ossido-semiconduttore che garantisce un elevato livello di efficienza.

    (4)

    La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che i criteri e le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 sono stati soddisfatti.

    (5)

    Il richiedente ha dimostrato che un alternatore ad alta efficienza del tipo descritto nella domanda sarà disponibile sul mercato dell’UE soltanto dal 2013 e, di conseguenza, la penetrazione del mercato di questo tipo di alternatori nel 2009 era inferiore alla soglia del 3 per cento specificata nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Tale affermazione è altresì suffragata dalla relazione di verifica di accompagnamento. Su tale base la Commissione ha accertato che l’alternatore ad alta efficienza fornito dal richiedente è conforme ai criteri di ammissibilità stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

    (6)

    Al fine di determinare i risparmi di CO2 generati dalla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che sia corretto assumere come tecnologia di riferimento un alternatore con efficienza pari al 67 % nel caso in cui la tecnologia innovativa sia applicata a un nuovo tipo di veicolo. Se l’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator» è applicato a un tipo di veicolo esistente, la tecnologia di riferimento è la versione più recente presente sul mercato di un alternatore dello stesso tipo.

    (7)

    Il richiedente fornisce un metodo di prova completo per accertare la riduzione di CO2 comprendente formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato agli alternatori ad efficienza di generazione. La Commissione ritiene che il metodo di prova debba fornire risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica e sulla base di validi dati statistici la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

    (8)

    Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO2/km.

    (9)

    La Commissione sottolinea il fatto che i risparmi generati dalla tecnologia innovativa possono essere parzialmente dimostrati nel normale ciclo di prova e che i risparmi finali complessivi da certificare siano quindi determinati a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

    (10)

    La Commissione ha accertato che la relazione di verifica è stata preparata dall’UTAC, un organismo indipendente e certificato, e che la relazione corrobora le conclusioni indicate nella domanda.

    (11)

    Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l’approvazione della tecnologia in questione.

    (12)

    Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO2 al fine di soddisfare l’obiettivo per le emissioni specifiche attraverso un risparmio di CO2 derivante dall’uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione deve, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   L’alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator», destinato all’utilizzo nei veicoli di categoria M1, provvisto di un’efficienza minima del 77 per cento, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

    2.   I risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso dell’alternatore di cui al paragrafo 1 sono determinati secondo il metodo descritto nell’allegato.

    3.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il risparmio di CO2 determinato in conformità al paragrafo 2 del suddetto articolo può essere certificato e indicato nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) soltanto se la riduzione è pari o superiore alla soglia specificata nell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19

    (3)  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

    (4)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.


    ALLEGATO

    Metodo per determinare la riduzione delle emissioni di CO2 conseguibile mediante l’uso dell’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator» in un veicolo di categoria M1

    1.   Introduzione

    Al fine di determinare la riduzione di CO2 conseguibili mediante l’uso dell’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator» in un veicolo di categoria M1 è necessario stabilire quanto segue:

    a)

    la procedura di prova per determinare l’efficienza dell’alternatore;

    b)

    la costituzione di un banco di prova;

    c)

    le formule per calcolare la deviazione standard;

    d)

    la determinazione del risparmio di CO2 ai fini della certificazione da parte delle autorità di omologazione.

    2.   Procedura di prova

    L’efficienza dell’alternatore deve essere determinata con misurazioni a diverse velocità: 1 800, 3 000, 6 000, 10 000 giri al minuto. Ad ogni velocità l’alternatore viene caricato al 50 % del carico massimo. Per calcolarne l’efficienza, la distribuzione del tempo è del 25 %, 40 %, 25 %, 10 % rispettivamente per 1 800, 3 000, 6 000, 10 000 giri al minuto (cfr. l’approccio VDA descritto al punto 5.1.2 dell’allegato I alle linee guida tecniche).

    Da cui la seguente formula (1):

    Formula

    in cui:

    ηA è l’efficienza dell’alternatore,

    (η @1 800 rpm @0,5·IN) è l’efficienza dell’alternatore a una velocità di 1 800 giri al minuto con un carico del 50 %,

    (η @3 000 rpm @0,5·IN) è l’efficienza dell’alternatore a una velocità di 3 000 giri al minuto con un carico del 50 %,

    (η @6 000 rpm @0,5·IN) è l’efficienza dell’alternatore a una velocità di 6 000 giri al minuto con un carico del 50 %,

    (η @10 000 rpm @0,5·IN) è l’efficienza dell’alternatore a una velocità di 10 000 giri al minuto con un carico del 50 %,

    IN = Corrente (A).

    La costituzione del banco di prova e la procedura di prova devono soddisfare i requisiti di precisione specificati nella norma ISO 8854:2012 (1).

    3.   Banco di prova

    Il banco di prova deve essere un banco per alternatore «ad azionamento diretto». L’alternatore viene direttamente collegato al torsiometro e all’albero del gruppo motopropulsore. L’alternatore è caricato con una batteria e con un carico elettronico. Cfr. la configurazione del banco di prova nella figura 1.

    Figura 1

    Configurazione del banco di prova

    Image

    Nella figura 1 è rappresentata la configurazione del banco di prova. L’alternatore trasforma l’energia meccanica del motore senza spazzole in energia elettrica. Il motore senza spazzole genera una quantità di energia definita dalla coppia (Nm) e dalla velocità di rotazione (rad.s–1). La coppia e la velocità sono misurate dal torsiometro.

    L’alternatore produce energia per superare il carico al quale è soggetto l’alternatore. Questa quantità di energia è pari al voltaggio dell’alternatore (V) moltiplicato per la corrente dell’alternatore (I).

    L’efficienza dell’alternatore è data dall’energia elettrica (prodotta dall’alternatore) divisa per l’energia meccanica (prodotta dal torsiometro).

    Formula (2)

    :

    Formula

    dove:

    ηA

    =

    efficienza dell’alternatore;

    V

    =

    tensione (V);

    I

    =

    corrente (A);

    T

    =

    coppia (Nm);

    ω

    =

    velocità di rotazione dell’alternatore (rad. s–1).

    4.   Misurazione della coppia e calcolo dell’efficienza dell’alternatore

    Le prove devono essere condotte in conformità alla norma UNI EN ISO 8854:2012.

    Il carico deve essere installato al 50 % della corrente su un alternatore a 25 °C e con velocità del rotore di 6 000 giri al minuto. Per esempio, se l’alternatore è di classe 180 A (a 25 °C e 6 000 giri al minuto), il carico sarà installato a 90 A.

    Per ogni velocità il voltaggio e la corrente prodotta dall’alternatore devono essere costanti, mantenendo il voltaggio a 14,3 V e la corrente a 90 A per un alternatore a 180 A, quindi per ogni velocità è necessario misurare la coppia con il banco di prova (cfr. figura 1) e calcolare l’efficienza con la formula (2).

    La prova indica l’efficienza dell’alternatore a 4 diverse velocità in giri al minuto (giri/min):

    a una velocità di 1 800 giri/min,

    a una velocità di 3 000 giri/min,

    a una velocità di 6 000 giri/min,

    a una velocità di 10 000 giri/min.

    L’efficienza media dell’alternatore viene calcolata con la formula (1).

    5.   Deviazione standard del valore medio aritmetico dell’efficienza dell’alternatore

    È necessario quantificare gli errori statistici presenti nei risultati del metodo di prova causati dalle misurazioni. Il formato del valore di errore deve essere una deviazione standard equivalente a un intervallo di confidenza a due code dell’84 % [cfr. formula (3)].

    Formula (3)

    :

    Formula

    dove:

    Formula

    :

    deviazione standard della media aritmetica;

    xi

    :

    valore di misurazione;

    Formula

    :

    media aritmetica;

    n

    :

    numero di misurazioni.

    Tutte le misurazioni devono essere effettuate consecutivamente almeno cinque (5) volte. Per ogni velocità è necessario calcolare la deviazione standard.

    La deviazione standard del valore di efficienza dell’alternatore (ΔηA) è calcolata secondo le seguente formula:

    Formula (4)

    :

    Formula

    dove i valori 0,25, 0,40, 0,25 e 0,1 sono gli stessi pesi della formula (2) e S1 800, S3 000, S6 000, e S10 000 sono le deviazioni standard calcolate con la formula (3).

    6.   Errore nel risparmio di CO2 dovuto alla deviazione standard (legge di propagazione)

    La deviazione standard del valore di efficienza dell’alternatore (ΔηA) è associata a un errore del risparmio di CO2. L’errore si calcola secondo la seguente formula (2):

    Formula (5)

    :

    Formula

    dove:

    ΔCO2

    =

    errore relativo ai risparmi di CO2 (g CO2/km);

    PRW

    =

    750 W;

    PTA

    =

    350 W;

    ηA-EI

    =

    efficienza dell’alternatore ad alta efficienza;

    ΔηA

    =

    deviazione standard dell’efficienza dell’alternatore [risultato dell’equazione della formula (4)];

    VPe

    =

    fattori di Willans (l/kWh);

    CF

    =

    fattori di conversione (g CO2/l);

    v

    =

    velocità media di guida del nuovo ciclo di guida europeo — NEDC (km/h).

    7.   Calcolo della quota rendicontabile del risparmio di energia meccanica

    L’alternatore ad alta efficienza comporta un risparmio di energia meccanica calcolabile in due fasi. Nella prima fase si calcola l’energia meccanica risparmiata in condizioni «reali». La seconda fase include un calcolo dell’energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione. La differenza tra i due risparmi di energia meccanica è la quota rendicontabile di energia meccanica risparmiata.

    Nella prima fase si calcola l’energia meccanica risparmiata in condizioni «reali» con la formula (6).

    Formula (6)

    :

    Formula

    dove:

    ΔΡm–RW

    =

    energia meccanica risparmiata in condizioni reali (W);

    PRW

    =

    energia elettrica in condizioni reali, pari a 750 W;

    ηA

    =

    efficienza dell’alternatore di riferimento;

    ηA-EI

    =

    efficienza dell’alternatore ad alta efficienza.

    L’energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione si calcola con la formula (7).

    Formula (7)

    :

    Formula

    dove:

    ΔΡm–TA

    =

    energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione (W);

    PTA

    =

    energia elettrica in condizioni di omologazione, pari a 350 W;

    ηA

    =

    efficienza dell’alternatore di riferimento;

    ηA-EI

    =

    efficienza dell’alternatore ad alta efficienza.

    La quota rendicontabile di energia meccanica risparmiata si calcola con la formula (8).

    Formula (8)

    :

    Formula

    dove:

    ΔΡm

    =

    quota rendicontabile di energia meccanica risparmiata (W);

    ΔΡm-RW

    =

    energia meccanica risparmiata in condizioni reali (W);

    ΔΡm-TA

    =

    energia meccanica risparmiata in condizioni di omologazione (W).

    8.   Formula per calcolare i risparmi di CO2

    I risparmi di CO2 sono calcolati con la seguente formula:

    Formula (9)

    :

    Formula

    dove:

    CCO2

    =

    risparmi di CO2 (g CO2/km);

    ΔΡm

    =

    quota rendicontabile di energia meccanica risparmiata calcolata con la formula (8) (W);

    VPe

    =

    fattori di Willans (l/kWh);

    CF

    =

    fattori di conversione (g CO2/l);

    v

    =

    velocità media di guida del nuovo ciclo di guida europeo — NEDC (km/h).

    Per i fattori Willans si utilizzano i dati della tabella 1:

    Tabella 1

    Fattori di Willans

    Tipo di motore

    Consumo di energia effettiva VPe

    [l/kWh]

    Benzina (VPe-P)

    0,264

    Turbo a benzina

    0,28

    Diesel (VPe-D)

    0,22

    Per fattori di conversione si utilizzano i dati della tabella 2:

    Tabella 2

    Coefficienti di conversione

    Tipo di carburante

    Fattore di conversione (l/100 km) → (g CO2/km)

    [100 g/l]

    Benzina

    23,3 (= 2 330 g CO2/l)

    Benzina per motore turbo

    23,3 (= 2 330 g CO2/l)

    Diesel

    26,4 (= 2 640 g CO2/l)

    La velocità media di guida del nuovo ciclo di guida europeo — NEDC è la seguente: v = 33,58 km/h

    9.   Significatività statistica

    Per ogni tipo, variante e versione di un veicolo provvisto dell’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator» per il quale l’errore sui risparmi di CO2 calcolato con la formula (5) non è maggiore della differenza tra i risparmi totali di CO2 e la soglia minima di risparmio specificata dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 [cfr. formula (7)].

    Formula (10)

    :

    Formula

    dove:

    MT

    =

    soglia minima (g CO2/km);

    CCO2

    =

    risparmio di CO2 complessivo (g CO2/km);

    Formula

    =

    errore relativo al risparmio di CO2 (g CO2/km).

    10.   L’alternatore ad alta efficienza applicato ai veicoli

    Per determinare il risparmio di CO2 ai fini della certificazione per l’utilizzo dell’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator» da parte dell’autorità di omologazione, a norma dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il produttore del veicolo di categoria M1 su cui è stato applicato l’alternatore designa, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto regolamento, un veicolo con innovazione ecocompatibile cui è stato applicato l’alternatore «Valeo Efficient Generation Alternator» o un altro tra i seguenti veicoli di riferimento:

    a)

    se l’innovazione ecocompatibile è applicata a un nuovo tipo di veicolo che sarà sottoposto a una nuova approvazione, il veicolo di riferimento deve essere identico al nuovo tipo di veicolo in tutti gli aspetti, ad eccezione dell’alternatore, che avrà un’efficienza del 67 %; oppure

    b)

    se l’innovazione ecocompatibile è applicata a una versione del veicolo esistente per la quale sarà estesa l’omologazione a seguito della sostituzione dell’alternatore con un innovazione ecocompatibile, il veicolo di riferimento deve essere identico al veicolo ecocompatibile in tutti gli aspetti, ad eccezione dell’alternatore, che sarà l’alternatore della versione del veicolo esistente.

    L’autorità di omologazione certifica il risparmio di CO2 determinato in base alle misurazioni del veicolo di riferimento e del veicolo con innovazione ecocompatibile, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, utilizzando il metodo di prova indicato nel presente allegato. Nell’eventualità in cui il risparmio di CO2 sia inferiore alla soglia specificata nell’articolo 9, paragrafo 1, si applica l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

    11.   Codice dell’innovazione ecocompatibile da inserire nella documentazione di omologazione

    Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei relativi documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE, il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è «2».

    A titolo di esempio, il codice dell’innovazione ecocompatibile nel caso in cui il risparmio ecocompatibile sia certificato dall’autorità di omologazione tedesca sarà «e1 2».


    (1)  ISO 8854. Veicoli stradali — Alternatori con regolatore — Metodi di prova e requisiti generali Numero di riferimento UNI EN ISO 8854:2012(E).

    (2)  La formula (5) è tratta dalla legge di propagazione dell’errore illustrata nelle linee guida tecniche (paragrafo 4.2.1).


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