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Document 32013D0340

2013/340/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2013 , che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Croazia [notificata con il numero C(2013) 3932] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 179 del 29.6.2013, p. 96–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2013; abrogato da 32013D0764

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/340/oj

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/96


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2013

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Croazia

[notificata con il numero C(2013) 3932]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/340/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3), stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato di tale decisione. La situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica varia a seconda degli Stati membri o delle zone. L’allegato della decisione 2008/855/CE è quindi costituito da tre parti, in ciascuna delle quali figura un elenco di zone degli Stati membri cui si applicano disposizioni diverse in funzione della situazione epidemiologica.

(2)

A norma della decisione 2008/855/CE gli Stati membri devono garantire che si verifichino spedizioni di suini vivi dai rispettivi territori in altri Stati membri soltanto qualora detti suini provengano da zone non comprese fra quelle elencate nell’allegato di detta decisione.

(3)

La parte I dell’allegato della decisione 2008/855/CE elenca gli Stati membri e le loro zone in cui la situazione epidemiologica della peste suina classica risulta più favorevole. La decisione 2008/855/CE stabilisce pertanto che la spedizione di suini vivi originari da allevamenti situati in una zona elencata nella parte I dell’allegato verso allevamenti o macelli situati in una zona elencata nella stessa parte e appartenente a un altro Stato membro può essere autorizzata dallo Stato membro di spedizione a determinate condizioni. Le carni di suini fresche provenienti da allevamenti situati in queste zone nonché i preparati a base di carne e i prodotti a base di carne che sono composti da o contengono carni dei suini in questione possono essere inoltre spediti verso altri Stati membri.

(4)

Un focolaio di peste suina classica nei suini domestici è stata rilevata in Croazia per l’ultima volta nel 2008. Alcuni casi di cinghiali sieropositivi sono stati tuttavia rilevati nella stagione venatoria 2012-2013. La Croazia ha preso i provvedimenti del caso per tenere sotto controllo la peste suina classica in conformità con le norme previste dalla direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (4), e ha posto in opera un programma per l’eradicazione di tale malattia.

(5)

L’adesione della Croazia all’Unione è prevista per il 1o luglio 2013. Data la situazione epidemiologica della peste suina classica in Croazia occorre introdurre nel paese misure di lotta contro tale malattia per prevenirne la diffusione in altre zone dell’Unione. In base alle informazioni fornite dall’autorità competente della Croazia è opportuno includere il territorio delle contee di Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina e Vukovar-Srijem nella parte I dell’allegato della decisione 2008/855/CE.

(6)

La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata.

(7)

La presente decisione deve applicarsi a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione europea.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte I dell’allegato della decisione 2008/855/CE è aggiunta la seguente voce:

«Croazia

Il territorio delle contee di Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina e Vukovar-Srijem»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.

(4)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.


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