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Document 32013D0103

    2013/103/UE: Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2011 , concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980 , modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 51 del 23.2.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103(1)/oj

    Related international agreement

    23.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 51/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 16 giugno 2011

    concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/103/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 6, lettera a), punto v),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Lo sviluppo dell’interoperabilità ferroviaria, sia all’interno dell’Unione sia tra l’Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti, finalizzato in particolare a realizzare un migliore equilibrio tra i vari modi di trasporto.

    (2)

    L’Unione dispone della competenza esclusive o concorrente con i suoi Stati membri nei settori contemplati dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione»).

    (3)

    L’adesione dell’Unione alla convenzione ai fini dell’esercizio della sua competenza è consentita in forza dell’articolo 38 della convenzione.

    (4)

    A nome dell’Unione, la Commissione ha negoziato un accordo («accordo») con l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia («OTIF») di adesione dell’Unione alla convenzione.

    (5)

    È opportuno approvare l’accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («accordo»).

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Al momento della firma dell’accordo l’Unione emette una dichiarazione, secondo quanto stabilito nell’allegato I della presente decisione, riguardante l’esercizio della sua competenza ed emette una dichiarazione, secondo quanto stabilito nell’allegato II della presente decisione con riguardo all’articolo 2 dell’accordo.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione e ad emettere le dichiarazioni di cui all’articolo 2.

    Articolo 4

    La Commissione rappresenta l’Unione alle riunioni dell’OTIF.

    Articolo 5

    Le disposizioni interne per la preparazione delle riunioni dell’OTIF nonché per la rappresentanza e le votazioni nell’ambito di tali riunioni sono stabiliti nell’allegato III della presente decisione.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    VÖLNER P.


    ALLEGATO I

    DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA RIGUARDANTE L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE

    Nel settore ferroviario l’Unione europea («Unione») dispone della competenza concorrente con gli Stati membri dell’Unione («Stati membri») a norma degli articoli 90 e 91, in combinato disposto con l’articolo 100, paragrafo 1 e gli articoli 171 e 172 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

    Il titolo VI del TFUE istituisce la politica comune dei trasporti dell’Unione e il titolo XVI prevede il contributo dell’Unione alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nel settore dei trasporti.

    Più in particolare, l’articolo 91 del titolo VI del TFUE stabilisce che l’Unione può adottare:

    norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri,

    le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro,

    le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti,

    ogni altra utile disposizione.

    Con riguardo alle reti transeuropee l’articolo 171 del titolo XVI del TFUE statuisce, più in particolare, che l’Unione:

    stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune,

    intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l’interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell’armonizzazione delle norme tecniche,

    può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell’ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l’Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

    Sulla base di queste due disposizioni l’Unione ha adottato numerosi atti giuridici applicabili nel settore dei trasporti ferroviari.

    In forza del diritto dell’Unione, l’Unione ha acquisito la competenza esclusiva su questioni in materia di trasporti ferroviari, con riguardo alle quali la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione»), o gli strumenti giuridici adottati in virtù di questa possono incidere o modificare la portata delle norme dell’Unione in vigore.

    Nelle materie disciplinate dalla convenzione che sono di competenza esclusiva dell’Unione, gli Stati membri non hanno alcuna competenza.

    Nei casi in cui esistono norme dell’Unione sulle quali non incidono la convenzione o gli strumenti giuridici adottati in virtù di questa, l’Unione dispone della competenza concorrente con gli Stati membri nelle materie connesse alla convenzione.

    Un elenco dei pertinenti atti dell’Unione vigenti al momento della conclusione dell’accordo figura nell’appendice del presente accordo. La portata della competenza dell’Unione che discende da tali atti deve essere valutata in relazione alle specifiche disposizioni di ciascun testo, in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni. La competenza dell’Unione è in continua evoluzione. Nell’ambito del trattato sull’Unione europea e del TFUE le istituzioni competenti dell’Unione possono adottare decisioni che determinano la portata della competenza dell’Unione. L’Unione si riserva pertanto il diritto di modificare di conseguenza la presente dichiarazione, senza che questo costituisca un prerequisito per l’esercizio della sua competenza nelle materie oggetto della convenzione.

    Appendice dell’allegato I

    ATTI DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVI A MATERIE TRATTATE DALLA CONVENZIONE

    Finora l’Unione ha esercitato la propria competenza, in particolare, tramite i seguenti strumenti dell’Unione:

    LEGISLAZIONE ECONOMICA/ACCESSO AL MERCATO

    Regolamento n. 11 riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU 52 del 16.8.1960, pag. 1121/60).

    Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

    Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).

    Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1).

    Direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 26).

    Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29).

    Direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164, versione rettificata in GU L 220 del 21.6.2004, pag. 58).

    Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

    Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44).

    INTEROPERABILITÀ E SICUREZZA

    Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6).

    Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1).

    Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44, versione rettificata in GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16).

    Direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114, versione rettificata in GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40).

    Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull’agenzia) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1, versione rettificata in GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3).

    Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

    Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

    Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

    Direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 62).

    Regolamento (CE) n. 1335/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull’agenzia) (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 51).

    Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).

    ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

    Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).


    ALLEGATO II

    DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA CON RIGUARDO ALL’ARTICOLO 2 DELL’ACCORDO

    Le parole «che disciplinano la particolare materia in questione» devono essere intese nel senso che si applicano al caso specifico che è disciplinato da una disposizione della convenzione, comprese le relativi appendici, e non è disciplinato dalla normativa dell’Unione europea.


    ALLEGATO III

    DISPOSIZIONI INTERNE PER IL CONSIGLIO, GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE IN RELAZIONE AI LAVORI NELL’AMBITO DELL’OTIF

    Consapevoli della necessità dell’unità della rappresentanza internazionale dell’Unione e dei suoi Stati membri conformemente al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, anche allo stadio dell’attuazione degli obblighi internazionali, il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione applicheranno le seguenti disposizioni interne:

    1.   Ambito di applicazione

    Le presenti disposizioni interne si applicheranno a tutte le riunioni di ciascun organo istituito nell’ambito dell’OTIF. Va inteso che, nelle presenti disposizioni, eventuali riferimenti a una «riunione» comprendono mutatis mutandis anche i riferimenti ad altre procedure, come la procedura scritta.

    2.   Procedura di coordinamento

    2.1.

    Per preparare le riunioni dell’OTIF, comprese, a titolo non esaustivo, le riunioni dell’assemblea generale, del comitato amministrativo e di altri comitati, si terranno riunioni di coordinamento:

    a Bruxelles, nell’ambito del competente gruppo di lavoro del Consiglio (di norma il gruppo «Trasporti terrestri»), quanto prima possibile e ogniqualvolta sia necessario prima di una riunione dell’OTIF, e inoltre

    in loco, in particolare all’inizio e, se necessario, nel corso e al termine di una riunione dell’OTIF.

    2.2.

    Nelle riunioni di coordinamento si concorderanno le posizioni a nome unicamente dell’Unione o, se del caso, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri. Le posizioni degli Stati membri relative alla loro competenza esclusiva possono essere oggetto di coordinamento in queste riunioni se gli Stati membri ne convengono.

    2.3.

    Nelle riunioni di coordinamento si deciderà in merito all’esercizio delle responsabilità con riguardo alle dichiarazioni e al voto su ciascuno dei punti all’ordine del giorno della riunione dell’OTIF per i quali è prevista un’eventuale dichiarazione o una votazione.

    2.4.

    Per preparare le riunioni di coordinamento di cui al punto 2.1, compresi i progetti di dichiarazioni e i documenti di sintesi, si tengono, se necessario, discussioni preliminari nell’ambito dell’apposito comitato istituito dalla pertinente normativa ferroviaria dell’Unione, segnatamente:

    il comitato per il trasporto di merci pericolose per le tematiche oggetto dell’appendice C della convenzione; se tali tematiche hanno un’incidenza sull’interoperabilità ferroviaria, o sull’approccio comune alla sicurezza di cui alla direttiva 2004/49/CE, occorre coinvolgere anche il comitato per l’interoperabilità e la sicurezza nel settore ferroviario,

    il comitato per lo sviluppo delle ferrovie dell’Unione per le tematiche oggetto delle appendici A, B, D o E della convenzione e per gli altri sistemi di norme uniformi elaborate dall’OTIF,

    il comitato per l’interoperabilità e la sicurezza nel settore ferroviario per le tematiche oggetto delle appendici F o G della convenzione.

    2.5.

    Prima di ogni riunione dell’OTIF, la Commissione darà indicazioni sui punti dell’ordine del giorno che formano oggetto di coordinamento dell’Unione e preparerà progetti di dichiarazioni e di documenti di sintesi da discutere nelle riunioni di coordinamento.

    2.6.

    Se la Commissione e gli Stati membri non riescono ad accordarsi su una posizione comune nelle riunioni di coordinamento, anche a motivo di un disaccordo sulla ripartizione delle competenze, la questione è sottoposta al comitato dei rappresentanti permanenti e/o al Consiglio.

    3.   Dichiarazioni e voto nelle riunioni dell’OTIF

    3.1.

    Qualora un punto all’ordine del giorno tratti questioni di competenza esclusiva dell’Unione, la Commissione interverrà e voterà a nome dell’Unione. Dopo aver proceduto al debito coordinamento, gli Stati membri possono a loro volta intervenire per sostenere e/o sviluppare la posizione dell’Unione.

    3.2.

    Qualora un punto all’ordine del giorno tratti questioni che rientrano nella competenza esclusiva nazionale, gli Stati membri interverranno e voteranno.

    3.3.

    Qualora un punto all’ordine del giorno tratti questioni che contengono elementi sia di competenza nazionale che dell’Unione, la presidenza e la Commissione esprimeranno una posizione comune. Dopo aver proceduto al debito coordinamento, gli Stati membri possono intervenire per sostenere e/o sviluppare la posizione comune. Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, voteranno a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri conformemente alla posizione comune. La decisione su chi esprime il voto è presa in funzione della competenza preponderante (ad esempio, competenza principalmente nazionale o principalmente dell’Unione).

    3.4.

    Qualora un punto all’ordine del giorno tratti questioni che contengono elementi sia di competenza nazionale che dell’Unione e la Commissione e gli Stati membri non siano stati in grado di accordarsi su una posizione comune di cui al punto 2.6, gli Stati membri e la Commissione possono intervenire e votare sulle questioni che rientrano chiaramente nelle loro rispettive competenze.

    3.5.

    Riguardo alle questioni sulle quali non esiste un accordo tra la Commissione e gli Stati membri in merito alla ripartizione delle competenze o qualora non sia stato possibile ottenere la maggioranza richiesta per una posizione dell’Unione, ci si adopererà al massimo per chiarire la situazione o raggiungere una posizione dell’Unione. Nell’attesa, e previo debito coordinamento, gli Stati membri e/o la Commissione, secondo il caso, sono autorizzati ad intervenire, a condizione che la posizione espressa non pregiudichi una futura posizione dell’Unione, sia coerente con le politiche dell’Unione e con le precedenti posizioni dell’Unione e sia conforme alla normativa dell’Unione.

    3.6.

    I rappresentanti degli Stati membri e della Commissione possono partecipare ai gruppi di lavoro dell’OTIF che preparano i comitati tecnici dell’OTIF, segnatamente il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose (RID) e il comitato di esperti tecnici (TEC). Quando prendono parte a tali gruppi di lavoro, i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione possono presentare contributi tecnici e partecipare pienamente alle discussioni tecniche sulla base delle loro conoscenze tecniche. Tali discussioni non saranno vincolanti per l’Unione.

    I rappresentanti degli Stati membri e della Commissione si adopereranno seriamente per raggiungere una posizione comune e per sostenere tale posizione durante le discussioni nell’ambito dei gruppi di lavoro dell’OTIF.

    4.   Revisione delle presenti disposizioni

    Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, le presenti disposizioni saranno riesaminate in base all’esperienza acquisita nel corso della loro applicazione.


    ACCORDO

    tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999

    L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l’Unione»,

    da una parte, e

    L’ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA, di seguito denominata «OTIF»,

    dall’altra,

    di seguito insieme denominate le «parti contraenti»,

    VISTA la convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione»), in particolare l’articolo 38,

    VISTE le competenze conferite all’Unione dal trattato sull’Unione europea (TUE) e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in taluni settori oggetto della convenzione,

    RICORDANDO che a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea,

    CONSIDERANDO che la convenzione istituisce un’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), con sede a Berna,

    CONSIDERANDO che l’adesione dell’Unione alla convenzione è finalizzata a sostenere l’OTIF nel perseguimento del suo obiettivo di promuovere, migliorare e agevolare il trasporto internazionale per ferrovia, sotto il profilo sia tecnico sia giuridico,

    CONSIDERANDO che, in forza dell’articolo 3 della convenzione, gli obblighi da essa derivanti in materia di cooperazione internazionale non prevalgono, per le parti della convenzione che sono anche Stati membri dell’Unione o per gli Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, sui loro obblighi in qualità di Stati membri dell’Unione o di Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo,

    CONSIDERANDO che è necessaria una clausola di deconnessione di quelle parti della convenzione che rientrano nelle competenze dell’Unione al fine di specificare che gli Stati membri dell’Unione non possono invocare e applicare direttamente tra loro i diritti e gli obblighi che discendono dalla convenzione,

    CONSIDERANDO che la convenzione si applica integralmente tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e le altre parti della convenzione, dall’altra,

    CONSIDERANDO che per l’adesione dell’Unione alla convenzione è necessario che siano chiaramente precisate le modalità di applicazione delle disposizioni della convenzione all’Unione europea e ai suoi Stati membri,

    CONSIDERANDO che le condizioni di adesione dell’Unione alla convenzione devono permettere all’Unione di esercitare, nell’ambito della convenzione, le competenze che i suoi Stati membri le hanno conferito,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    L’Unione aderisce alla convenzione alle condizioni indicate nel presente accordo, conformemente all’articolo 38 della convenzione.

    Articolo 2

    Senza pregiudizio dell’oggetto e dello scopo della convenzione di promuovere, migliorare e agevolare il trasporto internazionale per ferrovia e fatta salva la sua piena applicazione con riferimento alle altre parti della convenzione, nelle loro relazioni reciproche, le parti della convenzione che sono Stati membri dell’Unione applicano le norme dell’Unione e non applicano pertanto le norme derivanti da tale convenzione salvi i casi in cui non esistano norme dell’Unione che disciplinano la particolare materia in questione.

    Articolo 3

    Fatte salve le disposizioni del presente accordo, le disposizioni della convenzione devono essere interpretate in modo da includere anche l’Unione nel quadro della sua competenza e i vari termini usati per designare le parti della convenzione e i rispettivi rappresentanti devono essere interpretati di conseguenza.

    Articolo 4

    L’Unione non contribuisce al bilancio dell’OTIF e non partecipa alle decisioni a tal riguardo.

    Articolo 5

    Senza pregiudizio dell’esercizio dei diritti di voto di cui all’articolo 6, l’Unione è abilitata a farsi rappresentare e a partecipare ai lavori di tutti gli organi dell’OTIF in seno ai quali uno qualunque dei suoi Stati membri abbia diritto di essere rappresentato in quanto parte della convenzione e in cui siano trattate questioni di sua competenza.

    L’Unione non può essere membro del comitato amministrativo. Essa può essere invitata a partecipare alle riunioni di tale comitato se il comitato desidera consultarla su questioni di interesse comune iscritte all’ordine del giorno.

    Articolo 6

    1.   Per le decisioni su materie di competenza esclusiva dell’Unione, quest’ultima esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri a norma della convenzione.

    2.   Per le decisioni su materie nelle quali l’Unione dispone della competenza concorrente con i suoi Stati membri, vota l’Unione o votano i suoi Stati membri.

    3.   Fatto salvo l’articolo 26, paragrafo 7, della convenzione, l’Unione dispone di un numero di voti uguale a quello dei suoi Stati membri che sono anche parti della convenzione. Quando l’Unione vota, i suoi Stati membri non votano.

    4.   L’Unione informa di volta in volta le altre parti della convenzione dei casi nei quali, per i vari punti dell’ordine del giorno dell’assemblea generale e degli altri organi decisionali, intenderà esercitare i diritti di voto previsti ai paragrafi da 1 a 3. Tale obbligo si applica anche alle decisioni da prendere per corrispondenza. Tale informazione va fornita con sufficiente anticipo al segretario generale dell’OTIF in modo da consentirne la distribuzione unitamente ai documenti di seduta o a una decisione da adottare per corrispondenza.

    Articolo 7

    La portata della competenza dell’Unione è descritta in termini generali in una dichiarazione scritta emessa dall’Unione al momento della conclusione del presente accordo. Tale dichiarazione può essere modificata, ove opportuno, mediante notifica da parte dell’Unione all’OTIF. Essa non sostituisce né limita in alcun modo le materie che possono essere oggetto di notifiche di competenza dell’Unione da presentare prima che in seno all’OTIF si proceda all’adozione di decisioni tramite votazione formale o altra procedura.

    Articolo 8

    Il titolo V della convenzione si applica a qualsiasi controversia che insorga tra le parti contraenti, in relazione all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione del presente accordo, in particolare per quanto riguarda la sua esistenza, validità o risoluzione.

    Articolo 9

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla firma del presente accordo da parte delle parti contraenti. L’articolo 34, paragrafo 2, della convenzione non si applica in questo caso.

    Articolo 10

    Il presente accordo resta in vigore per un periodo indeterminato.

    Qualora tutte le parti della convenzione che sono Stati membri dell’Unione recedano dalla convenzione, la notifica di recesso dalla convenzione e dal presente accordo si presume presentata dall’Unione contestualmente alla notifica di recesso di cui all’articolo 41 della convenzione presentata dall’ultimo Stato membro dell’Unione che recede dalla convenzione.

    Articolo 11

    Le parti della convenzione diverse dagli Stati membri dell’Unione che applicano la pertinente legislazione dell’Unione in forza dei loro accordi internazionali con l’Unione possono, con l’accordo del depositario della convenzione, emettere dichiarazioni individuali in merito al mantenimento dei propri diritti e obblighi nel quadro dei loro accordi con l’Unione, la convenzione e le pertinenti normative.

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, l’uno conservato dall’OTIF e l’altro dall’Unione, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. Ciò fa salvo l'articolo 45, paragrafo 1, della convenzione.

    IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

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    За Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF)

    Por la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF)

    Za Mezivládní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)

    For Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF)

    Für die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF)

    Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) nimel

    Για το Διακυβερνητικό Οργανισμό Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF)

    For the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

    Pour l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

    Per l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

    Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) vārdā –

    Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) vardu

    A Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) részéről

    Għall-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF)

    Voor de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF)

    W imieniu Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF)

    Pela Organização Intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF)

    Pentru Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF)

    Za Medzivládnu organizáciu pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

    Za Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet (OTIF)

    Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) puolesta

    För Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif)

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