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Document 32012R1271

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1271/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2012 , recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la possibilità di presentare domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico per il 2012 e domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale, o di aumento del loro valore unitario, nel 2012, nonché il contenuto della domanda unica; del regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda la dichiarazione dei diritti all’aiuto nel 2012 e del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la verifica delle condizioni di ammissibilità prima dei pagamenti e la data in cui le parcelle agricole devono essere a disposizione dell’agricoltore

    GU L 357 del 28.12.2012, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0639

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1271/oj

    28.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 357/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1271/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2012

    recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la possibilità di presentare domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico per il 2012 e domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale, o di aumento del loro valore unitario, nel 2012, nonché il contenuto della domanda unica; del regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda la dichiarazione dei diritti all’aiuto nel 2012 e del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la verifica delle condizioni di ammissibilità prima dei pagamenti e la data in cui le parcelle agricole devono essere a disposizione dell’agricoltore

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 142, lettere c) e r),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri che non applicano l’articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento possono utilizzare la riserva nazionale a determinate condizioni. Nell’applicare detto articolo, gli Stati membri possono aumentare il valore unitario e/o il numero dei diritti dell’aiuto assegnati agli agricoltori. Secondo l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (2), le domande di assegnazione o di aumento dei diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico ai fini dell’applicazione dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri. Tale data non deve essere successiva al 15 maggio, o al 15 giugno per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia.

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, l’agricoltore che presenti domanda nell’ambito di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all’anno.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, la domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio, o al 15 giugno per Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia.

    (4)

    In conseguenza del continuo aumento dei prezzi dei mangimi, dovuto alle avversità atmosferiche che colpiscono alcuni dei principali fornitori di cereali, diversi Stati membri vedono aggravarsi la situazione economica delle aziende agricole, che a fine 2012 versano in gravi difficoltà finanziarie. Poiché l’aggravarsi della situazione economica delle aziende agricole potrebbe avere anche ripercussioni più ampie a lungo termine, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare, per il 2012, l’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (5)

    Essendo già scaduto il termine per l’assegnazione di diritti all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale, o per l’aumento del loro valore unitario, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, è opportuno autorizzare gli Stati membri che intendono applicare l’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2012 a fissare un nuovo termine per la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto provenienti dalla riserva nazionale o di aumento del loro valore unitario.

    (6)

    È inoltre opportuno derogare, in favore degli agricoltori dei suddetti Stati membri, all’obbligo di presentare una sola domanda unica all’anno, prescritto dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

    (7)

    È altresì necessario derogare al termine di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 in favore degli agricoltori che desiderano beneficiare dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

    (8)

    Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o di integrazione di nuovi settori nel regime di pagamento unico, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell’articolo 12 dello stesso regolamento riguardo ai diritti all’aiuto se questi ultimi non sono ancora definitivamente stabiliti alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda unica. È necessario prevedere una deroga simile per i diritti all’aiuto che saranno assegnati, o il cui valore unitario sarà aumentato, in virtù dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, se l’assegnazione o l’aumento del valore unitario di tali diritti non sono ancora definitivamente stabiliti.

    (9)

    Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (3), i diritti all’aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all’anno, ai fini del pagamento, dall’agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica. È opportuno derogare a questa prescrizione.

    (10)

    Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le parcelle agricole dichiarate, corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all’aiuto, sono a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.

    (11)

    Relativamente ai diritti all’aiuto che saranno assegnati, o il cui valore unitario sarà aumentato, in applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre derogare all’obbligo dell’agricoltore riguardante la data di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    (12)

    Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I dello stesso regolamento sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 20 del medesimo regolamento.

    (13)

    Le condizioni di ammissibilità che gli Stati membri verificano in relazione all’assegnazione o all’aumento del valore unitario dei diritti all’aiuto a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, sulla base di una o più delle deroghe di cui al presente regolamento, possono essere diverse dalle condizioni di ammissibilità al sostegno attualmente applicate nell’ambito del regime di pagamento unico. In tal caso, la verifica delle nuove condizioni di ammissibilità secondo il disposto dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 ostacolerebbe i pagamenti per i regimi di sostegno non correlati all’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, dello stesso regolamento, i quali devono essere effettuati prima che sia stata ultimata la verifica delle nuove condizioni di ammissibilità. Al fine di evitare una simile situazione, occorre derogare all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 per quanto riguarda l’assegnazione o l’aumento del valore unitario dei diritti all’aiuto a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

    (14)

    Inoltre, secondo l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti sono effettuati tra il 1o dicembre e il 30 giugno dell’anno civile successivo. In deroga a questa disposizione, la Commissione può autorizzare il versamento di anticipi anteriormente al 1o dicembre. Tale deroga è concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2012 della Commissione (4), secondo il quale gli Stati membri possono erogare anticipi a partire dal 16 ottobre 2012, entro un certo limite di pagamenti diretti, per le domande presentate nel 2012. È pertanto opportuno che la deroga all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 sia accordata con effetto retroattivo a decorrere dal 16 ottobre 2012, in modo da consentire i pagamenti, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, per i regimi di sostegno non correlati all’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

    (15)

    Le deroghe di cui al presente regolamento si riferiscono all’anno civile 2012. Pertanto, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (16)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Deroghe al regolamento (CE) n. 1122/2009

    1.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori a presentare domanda di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore unitario, conformemente all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro e non oltre il 31 gennaio 2013.

    2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, gli agricoltori che hanno presentato la domanda unica nell’ambito di qualunque regime di aiuto per superficie entro una data fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento e che hanno presentato domanda di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore unitario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, possono presentare una domanda di aiuto distinta ai fini dell’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro e non oltre il 31 gennaio 2013.

    3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori che hanno presentato, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, domanda di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore unitario e che non hanno presentato la domanda unica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a presentare una domanda di aiuto unica ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 entro e non oltre il 31 gennaio 2013.

    4.   La domanda di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del loro valore unitario presentata ai sensi del paragrafo 1 è considerata una domanda di aiuto distinta o una domanda di aiuto unica ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

    5.   In caso di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1122/2009 concernenti i diritti all’aiuto se l’assegnazione di questi ultimi, o l’aumento del loro valore unitario, non sono ancora definitivamente stabiliti alla scadenza del termine di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    Articolo 2

    Deroga al regolamento (CE) n. 1120/2009

    In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1120/2009, per il 2012, i diritti all’aiuto il cui valore unitario è soggetto ad aumento ai sensi dell’articolo 1 del presente regolamento possono essere dichiarati per il pagamento del relativo aumento del valore unitario dall’agricoltore che li detiene al 31 gennaio 2013.

    I diritti all’aiuto recentemente assegnati agli agricoltori e gli aumenti dei diritti all’aiuto il cui valore unitario è soggetto ad aumento ai sensi dell’articolo 1 del presente regolamento si considerano dichiarati per l’anno civile 2012.

    Articolo 3

    Deroghe al regolamento (CE) n. 73/2009

    1.   In caso di applicazione di una o più delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, i pagamenti relativi all’assegnazione o all’aumento del valore unitario dei diritti all’aiuto a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 non possono essere effettuati, per l’anno civile 2012, prima che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità applicabili a tale sostegno da parte degli Stati membri interessati.

    2.   In deroga all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I dello stesso regolamento, diversi dal sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere effettuati, per l’anno civile 2012, indipendentemente dal fatto che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità applicabili al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   In deroga all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all’aiuto recentemente assegnato, o il cui valore unitario è stato aumentato, a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sulla base di una o più delle deroghe di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, sono a disposizione dell’agricoltore interessato il 31 gennaio 2013.

    Articolo 4

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

    (2)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

    (3)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.

    (4)  GU L 231 del 28.8.2012, pag. 8.


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