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Document 32012R1199

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1199/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012 , recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

    GU L 342 del 14.12.2012, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1199/oj

    14.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 342/33


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1199/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2012

    recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle uova

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XIX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

    (2)

    Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

    (4)

    È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (5)

    Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 858/2012 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

    (6)

    Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l’efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (7)

    Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    2.   I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    Articolo 2

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 858/2012 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2012

    Per la Commissione, a nome del presidente

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

    (3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (4)  GU L 255 del 21.9.2012, pag. 18.


    ALLEGATO

    Restituzioni all’esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 14 dicembre 2012

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Importo della restituzione

    0407 11 00 9000

    A02

    EUR/100 unità

    0,00

    0407 19 11 9000

    A02

    EUR/100 unità

    0,00

    0407 19 19 9000

    A02

    EUR/100 unità

    0,00

    0407 21 00 9000

    E09

    EUR/100 kg

    0,00

    E10

    EUR/100 kg

    0,00

    E19

    EUR/100 kg

    0,00

    0407 29 10 9000

    E09

    EUR/100 kg

    0,00

    E10

    EUR/100 kg

    0,00

    E19

    EUR/100 kg

    0,00

    0407 90 10 9000

    E09

    EUR/100 kg

    0,00

    E10

    EUR/100 kg

    0,00

    E19

    EUR/100 kg

    0,00

    0408 11 80 9100

    A03

    EUR/100 kg

    0,00

    0408 19 81 9100

    A03

    EUR/100 kg

    0,00

    0408 19 89 9100

    A03

    EUR/100 kg

    0,00

    0408 91 80 9100

    A03

    EUR/100 kg

    0,00

    0408 99 80 9100

    A03

    EUR/100 kg

    0,00

    NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

    Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

    E09

    :

    Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

    E10

    :

    Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

    E19

    :

    tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.


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