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Document 32012R1174

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1174/2012 della Commissione, del 5 dicembre 2012 , recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Abbacchio Romano (IGP)]

GU L 337 del 11.12.2012, p. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1174/oj

11.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1174/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2012

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Abbacchio Romano (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione delle modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 507/2009 della Commissione (2).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare modificando il termine di apposizione del marchio d’identificazione degli agnelli.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico degli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 27.


ALLEGATO I

La seguente modifica è approvata per il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano».

La modifica consiste nell’aumento del termine di apposizione del marchio d’identificazione dell’IGP «Abbacchio Romano» sull’agnello. Il suddetto termine passa da 10 a 20 giorni dopo la nascita dell’animale.


ALLEGATO II

DOMANDA DI MODIFICA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9

«ABBACCHIO ROMANO»

N. CE: IT-PGI-0105-0972-23.2.2012

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro [da precisare]

2.   Tipo di modifica

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006)

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006)

3.   Modifica (modifiche):

Punto 4.4. Prova dell’origine: si richiede di posporre l’apposizione della marca identificativa dell’«Abbacchio Romano» IGP non oltre 20 giorni dalla nascita dell’animale, invece dei 10 giorni.

Tale esigenza nasce dalla necessità di evitare l’insorgere di infezioni al padiglione auricolare che in alcuni casi ha determinato la distruzione della carcassa, con danno economico all’allevatore. Questo fenomeno è stato registrato soprattutto nei periodi caldi.

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

«ABBACCHIO ROMANO»

N. CE: IT-PGI-0105-0972-23.2.2012

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Abbacchio Romano»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1.

Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’Indicazione geografica protetta (IGP) «Abbacchio Romano» è riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati nel territorio di cui al punto 4. All’atto dell’immissione al consumo la carne di «Abbacchio Romano» presenta le seguenti caratteristiche:

colore: rosa chiaro e grasso di copertura bianco;

tessitura: fine;

consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso.

L’IGP «Abbacchio Romano» può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono: intero; mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche, spalla, cosciotto; costolette; testa e coratella (cuore, polmone e fegato).

La carcassa di «Abbacchio Romano» deve presentare alla macellazione le seguenti caratteristiche: peso carcassa a freddo, senza pelle, con testa e corata: massimo 8 kg; colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale); consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità); colore del grasso: bianco; consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto, sulla massa adiposa che sovrasta l’attacco della coda, a temperatura ambiente di 18-20 °C); copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa, non eccessivamente i reni.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La materia prima dell’«Abbacchio Romano» IGP è costituita dalla carne e da parti di agnelli maschi e femmine appartenenti ai tipi genetici più diffusi nell’area geografica: razza Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci, Merinizzata Italiana e suoi incroci. Gli agnelli vengono macellati tra 28 e 40 gg. di età, sino a 8 kg di peso morto. Inoltre, gli animali destinati alla produzione di «Abbacchio Romano» IGP dovranno essere identificati, non oltre 20 giorni dalla nascita, mediante apposizione sull’orecchio sinistro d’idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte il codice di identificazione dell’allevamento completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo dell’animale.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Gli agnelli devono essere nutriti con latte materno (allattamento naturale). È consentita l’integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee.

Le pecore matricine usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai tipici dell’area geografica di produzione di cui al punto 4. È ammesso il ricorso all’integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l’utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La nascita, l’allevamento e la macellazione devono avvenire nel territorio della Regione Lazio.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

La carne di «Abbacchio Romano» deve essere immessa al consumo provvista di contrassegno, costituito dal logo specifico, a garanzia dell’origine e dell’identificazione del prodotto.

La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio. La carne è posta in vendita confezionata secondo i tagli descritti al punto 3.2.

La confezione reca obbligatoriamente sull’etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

la designazione «Abbacchio Romano» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o «I.G.P.»,

il logo deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei tagli,

il logo è costituito da un perimetro quadrato composto da tre linee colorate, verde, bianco e rosso, interrotto in alto da una linea ondulata rossa che si collega ad un ovale rosso all’interno del perimetro e contenente una testa di agnello stilizzata. Il perimetro è interrotto, in basso, dalla scritta a caratteri maiuscoli rossi «I.G.P.». In basso, all’interno del perimetro quadrato, è riportata l’indicazione del prodotto «ABBACCHIO» in caratteri maiuscoli di colore giallo, e «ROMANO» a caratteri maiuscoli di colore rosso.

La denominazione «Abbacchio Romano» deve figurare in lingua italiana.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Tutto il territorio della Regione Lazio.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

L’intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedoclimatiche, quali rilievi di varia natura, monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali, una temperatura media annuale variabile tra 13-16 °C e precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1 000-1 500 mm nelle pianure interne fino ai 1 800-2 000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini, di sfruttare le condizioni migliori per l’allevamento degli ovini, senza provocare stress all’animale.

Gli «abbacchi» sono allevati allo stato brado e semibrado e nutriti con latte materno (allattamento naturale). Le pecore matricine usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai tipici dell’area geografica di produzione di cui al punto 4; gli abbacchi e le pecore matricine non sono soggetti a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione; nel periodo estivo è consentita la tradizionale pratica della monticazione.

5.2.   Specificità del prodotto

La carne di «Abbacchio Romano» si distingue per il suo colore rosa chiaro e il grasso di copertura bianco; la tessitura fine; la consistenza compatta, leggermente infiltrata di grasso. Queste caratteristiche rendono l’«Abbacchio Romano» noto nella stessa gastronomia regionale tanto da ricoprire un ruolo fondamentale nella cucina romana e laziale dando origine a circa cento piatti diversi.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

L’«Abbacchio Romano» ha, fin da tempi remoti, un forte legame con la ruralità regionale, dimostrato non solo dall’importanza che l’allevamento ovino ha nell’economia e nelle tradizioni dell’intera Regione Lazio, ma anche e soprattutto dalla reputazione che lo stesso ha da sempre dimostrato di possedere presso il consumatore. I fattori naturali consentono alle pecore matricine di utilizzare i prati naturali e i prati-pascolo, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato all’alimentazione degli agnelli, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l’omogeneità delle caratteristiche della carne. Il prodotto IGP ha, infatti, una notevole influenza sulla stessa gastronomia regionale, ricoprendo un ruolo fondamentale nella cucina romana e laziale, tanto da dare origine a circa cento piatti diversi. A livello sociale il legame tra prodotto e territorio è dimostrato dalle numerose sagre, feste campestri e manifestazioni popolari che hanno come oggetto l’«Abbacchio Romano» e che si svolgono su tutto il territorio della Regione Lazio. Particolare è anche l’utilizzo del termine romanesco Abbacchio, che risulta essere univoco nella Regione Lazio. Infatti, dal vocabolario romanesco di Chiappino si chiama «abbacchio» il figlio della pecora ancora lattante o da poco svezzato; «agnello» il figlio della pecora che ha quasi un anno di età e già due volte tosato. A Firenze non si fa distinzione l’uno e l’altro si chiamano «agnello». Anche una serie di operazioni che vengono eseguite sull’«abbacchio» sono caratterizzate da una terminologia romanesca quale ad esempio «sbacchiatura» o «abbacchiatura» (macellazione degli abbacchi).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) e infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


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