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Document 32012R0644

Regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012 , recante modifica, per quanto riguarda la Russia, del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 187 del 17.7.2012, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/644/oj

17.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 644/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2012

recante modifica, per quanto riguarda la Russia, del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, lettera d), e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per il transito nell'Unione europea di ungulati vivi. Tale direttiva prevede la possibilità di stabilire disposizioni particolari, compresi i modelli di certificati veterinari, applicabili al transito nell'Unione di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati, purché tali animali siano in transito sul territorio dell'Unione attraverso posti d'ispezione transfrontalieri riconosciuti con l'accordo e sotto la supervisione dei servizi doganali e del veterinario ufficiale, senza soste se non quelle necessarie per il benessere degli animali.

(2)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite contenenti animali vivi, compresi gli ungulati. L'allegato I di tale regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché i modelli di certificati veterinari destinati ad accompagnarle.

(3)

In seguito alla richiesta della Russia di autorizzare il transito attraverso la Lituania di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast), la Commissione ha effettuato un'ispezione che le ha permesso di concludere che la situazione zoosanitaria in tale regione non presenta problemi. Su tale base, occorre autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite di tali animali provenienti dalla regione di Kaliningrad e dirette verso altre parti del territorio russo, ai soli fini del transito, su veicoli stradali, attraverso il territorio della Lituania.

(4)

Inoltre, la Lituania è grado di garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), per quanto riguarda detti animali provenienti dalla regione di Kaliningrad che non possono completare il transito senza operazioni di scarico se circostanze esterne lo esigono.

(5)

La Russia ha confermato il suo accordo con la Bielorussia nel quadro dell'unione doganale di cui fanno parte i due paesi, il che implica che ad entrambi si applicano requisiti zoosanitari uniformi in materia di importazione.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 206/2010 per prevedere il transito di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad. L'elenco dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 va quindi modificato di conseguenza.

(7)

È inoltre necessario prevedere un modello di certificato veterinario per il transito di tali animali. Di conseguenza, è opportuno inserire nell'allegato I, parte 2, del medesimo regolamento un modello di certificato veterinario "BOV-X-TRANSIT-RU".

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato come segue:

(1)

È inserito il seguente articolo:

"Articolo 12bis

Deroga per il transito di determinate partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione in Lituania

1.   Il transito su strada in Lituania di partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e destinate ad un paese al di fuori dell'Unione è autorizzato alle seguenti condizioni:

a)

gli animali in transito in Lituania entrano dal posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai ed escono dal posto d'ispezione frontaliero di Medininkai;

b)

gli animali sono trasportati in container su autoveicoli, sigillati dai servizi veterinari dell'autorità competente lituana con un sigillo numerato progressivamente presso il posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione sulla strada di Kybartai;

c)

ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 91/496/CEE, completi di certificato veterinario debitamente compilato secondo il modello di certificato veterinario "BOV-X-TRANSIT-RU" di cui all'allegato I, parte 2, del presente regolamento, che accompagnano la partita, nel tragitto dal posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai a quello di Medininkai, reca il timbro "SOLO PER IL TRANSITO DALLA REGIONE RUSSA DI KALININGRAD ATTRAVERSO LA LITUANIA", apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai;

d)

i requisiti di cui all'articolo 9 della direttiva 91/496/CE del Consiglio sono soddisfatti;

e)

l'ammissione della partita al transito in Lituania è certificata dal documento veterinario comune di entrata, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2004 (4) firmato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai;

f)

gli animali sono accompagnati da un certificato di polizia sanitaria che autorizza il libero ingresso in Bielorussia e da un certificato veterinario rilasciato per il luogo di destinazione degli animali in Russia.

2.   La partita non è scaricata nell'Unione ed è trasportata direttamente al posto d'ispezione frontaliero di uscita di Medininkai.

Il veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di Medininkai compila la parte 3 del documento veterinario comune di entrata dopo che i controlli in uscita sulla partita hanno verificato che si tratta della stessa partita che è entrata in Lituania al posto di ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai.

3.   In caso di irregolarità o di emergenza durante il transito, lo Stato membro di transito applica, se del caso, le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, della direttiva 90/425/CEE (5).

4.   L'autorità competente lituana verifica regolarmente che il numero di partite in entrata nell'Unione e quello delle partite in uscita corrispondano.

(2)

L'allegato I è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(2)  GU 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(3)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(4)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

(5)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29."


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

(1)

Le parti 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

"PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro parti  (1)

Codice ISO e nome del paese terzo

Codice del territorio

Descrizione del paese terzo, del territorio o di parte dei medesimi

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Modelli

SG

1

2

3

4

5

6

CA – Canada

CA-0

Intero paese

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue:

a partire da un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 120 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine;

in direzione nord, fino a un punto situato a 119 gradi 35 primi di longitudine e a 50 gradi 30 primi di latitudine;

in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119 gradi di longitudine e a 50 gradi 45 primi di latitudine;

in direzione sud, fino a un punto sul confine tra Canada e Stati Uniti situato a 118 gradi 15 primi di longitudine e a 49 gradi di latitudine

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Svizzera

CH-0

Intero paese

 (3)

 

 

CL – Cile

Cl-0

Intero paese

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Groenlandia

GL-0

Intero paese

OVI-X, RUM

 

V

HR – Croazia

HR-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Islanda

IS-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME — Montenegro

ME-0

Intero paese

 

 

I

MK – Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)

MK-0

Intero paese

 

 

I

NZ – Nuova Zelanda

NZ-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Saint Pierre e Miquelon

PM-0

Intero paese

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Serbia (5)

RS-0

Intero paese

 

 

I

RU – Russia

RU-0

Intero paese

 

 

 

RU-1

Tutto il paese tranne la regione di Kaliningrad

 

 

 

RU-2

Regione di Kaliningrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato)

"I"

:

per il transito attraverso il territorio di un paese terzo – su autocarri sigillati con un sigillo numerato progressivamente – di animali vivi destinati alla macellazione immediata o di bovini vivi da ingrasso provenienti da uno Stato membro e destinati a un altro Stato membro.

Il numero di sigillo deve essere indicato sul certificato sanitario rilasciato in conformità al modello di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE (6) per quanto concerne i bovini vivi destinati alla macellazione e all'ingrasso e in conformità al modello I dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE (7) per quanto concerne gli ovini e i caprini destinati alla macellazione.

Inoltre il sigillo deve essere intatto all'arrivo al posto di ispezione frontaliero designato, attraverso il quale avviene l'introduzione nell'Unione, e il numero di sigillo deve essere registrato nel sistema informatico veterinario integrato dell'Unione (TRACES).

Al punto di uscita dall'Unione, prima del transito attraverso uno o più paesi terzi, il certificato deve essere timbrato dall'autorità veterinaria competente con la seguente dicitura: "SOLO PER IL TRANSITO TRA VARIE PARTI DELL'UNIONE EUROPEA ATTRAVERSO L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/IL MONTENEGRO/LA SERBIA (8)  (9)".

I bovini da ingrasso devono essere trasportati direttamente all'azienda di destinazione designata dall'autorità veterinaria competente di destinazione. Tali animali non devono lasciare l'azienda, salvo per la macellazione immediata.

"II"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

"III"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

"IVa"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

"IVb"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell'allegato D della direttiva 64/432/CEE ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X.

"V"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato OVI-X.

"VI"

:

limitazioni geografiche.

"VII"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato RUM.

"VIII"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato RUM.

"IX"

:

territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati secondo il modello di certificato POR-X.

"X"

:

Solo per transito attraverso la Lituania di bovini da allevamento e/o da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia.

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli:

"BOV-X"

:

modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.

"BOV-Y"

:

modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.

"BOV-X-TRANSIT-RU"

:

Modello di certificato veterinario per i bovini domestici (incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia.

"OVI-X"

:

modello di certificato veterinario per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.

"OVI-Y"

:

modello di certificato veterinario per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.

"POR-X"

:

modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie suina (Sus scrofa) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.

"POR-Y"

:

modello di certificato veterinario per i suini domestici (Sus scrofa) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.

"RUM"

:

modello di certificato veterinario per gli animali dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bubalus e Bison e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi], e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi.

"SUI"

:

modello di certificato veterinario per i suidi, i taiassuidi e i tapiridi non domestici.

"CAM"

:

Modello di attestato specifico per gli animali importati da Saint Pierre e Miquelon alle condizioni di cui all'allegato I, parte 7.

GS (garanzie supplementari):

"A"

:

garanzie relative ai test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari BOV-X (punto II.2.8 B), OVI-X (punto II.2.6 D) e RUM (punto II.2.6).

"B"

:

garanzie relative ai test per la malattia vescicolare dei suini e la peste suina classica praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari POR-X (punto II.2.4 D) e SUI (punto II.2.6).

"C"

:

garanzie relative ai test per la brucellosi praticati su animali certificati conformemente ai modelli di certificati veterinari POR-X (punto II.2.4 C) e SUI (punto II.2.4 C)."

(2)

tra i modelli di certificati veterinari "BOV-Y" e "OVI-X" è inserito il seguente modello di certificato veterinario

Image

Image

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(1)  Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra l'Unione e i paesi terzi.

(2)  Esclusivamente per animali vivi non appartenenti a specie di cervidi.

(3)  Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(6)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(7)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(8)  Cancellare il paese non pertinente.

(9)  Serbia, escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.


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