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Document 32012R0644
Commission Implementing Regulation (EU) No 644/2012 of 16 July 2012 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements, as regards Russia Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012 , recante modifica, per quanto riguarda la Russia, del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 644/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012 , recante modifica, per quanto riguarda la Russia, del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 187 del 17.7.2012, p. 18–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
17.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 187/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 644/2012 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2012
recante modifica, per quanto riguarda la Russia, del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, lettera d), e l'articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per il transito nell'Unione europea di ungulati vivi. Tale direttiva prevede la possibilità di stabilire disposizioni particolari, compresi i modelli di certificati veterinari, applicabili al transito nell'Unione di ungulati vivi provenienti da paesi terzi autorizzati, purché tali animali siano in transito sul territorio dell'Unione attraverso posti d'ispezione transfrontalieri riconosciuti con l'accordo e sotto la supervisione dei servizi doganali e del veterinario ufficiale, senza soste se non quelle necessarie per il benessere degli animali. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite contenenti animali vivi, compresi gli ungulati. L'allegato I di tale regolamento fissa un elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché i modelli di certificati veterinari destinati ad accompagnarle. |
(3) |
In seguito alla richiesta della Russia di autorizzare il transito attraverso la Lituania di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast), la Commissione ha effettuato un'ispezione che le ha permesso di concludere che la situazione zoosanitaria in tale regione non presenta problemi. Su tale base, occorre autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite di tali animali provenienti dalla regione di Kaliningrad e dirette verso altre parti del territorio russo, ai soli fini del transito, su veicoli stradali, attraverso il territorio della Lituania. |
(4) |
Inoltre, la Lituania è grado di garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), per quanto riguarda detti animali provenienti dalla regione di Kaliningrad che non possono completare il transito senza operazioni di scarico se circostanze esterne lo esigono. |
(5) |
La Russia ha confermato il suo accordo con la Bielorussia nel quadro dell'unione doganale di cui fanno parte i due paesi, il che implica che ad entrambi si applicano requisiti zoosanitari uniformi in materia di importazione. |
(6) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 206/2010 per prevedere il transito di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione di Kaliningrad. L'elenco dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 va quindi modificato di conseguenza. |
(7) |
È inoltre necessario prevedere un modello di certificato veterinario per il transito di tali animali. Di conseguenza, è opportuno inserire nell'allegato I, parte 2, del medesimo regolamento un modello di certificato veterinario "BOV-X-TRANSIT-RU". |
(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato come segue:
(1) |
È inserito il seguente articolo: "Articolo 12bis Deroga per il transito di determinate partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione in Lituania 1. Il transito su strada in Lituania di partite di bovini vivi da riproduzione e da produzione provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e destinate ad un paese al di fuori dell'Unione è autorizzato alle seguenti condizioni:
2. La partita non è scaricata nell'Unione ed è trasportata direttamente al posto d'ispezione frontaliero di uscita di Medininkai. Il veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di Medininkai compila la parte 3 del documento veterinario comune di entrata dopo che i controlli in uscita sulla partita hanno verificato che si tratta della stessa partita che è entrata in Lituania al posto di ispezione frontaliero sulla strada di Kybartai. 3. In caso di irregolarità o di emergenza durante il transito, lo Stato membro di transito applica, se del caso, le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, della direttiva 90/425/CEE (5). 4. L'autorità competente lituana verifica regolarmente che il numero di partite in entrata nell'Unione e quello delle partite in uscita corrispondano. |
(2) |
L'allegato I è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU 139 del 30.4.2004, pag. 321.
(2) GU 73 del 20.3.2010, pag. 1.
(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(4) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.
(5) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29."
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:
(1) |
Le parti 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: "PARTE 1 Elenco di paesi terzi, territori o loro parti (1)
Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato)
PARTE 2 Modelli di certificati veterinari Modelli:
GS (garanzie supplementari):
|
(2) |
tra i modelli di certificati veterinari "BOV-Y" e "OVI-X" è inserito il seguente modello di certificato veterinario
|
(1) Fatte salve le condizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra l'Unione e i paesi terzi.
(2) Esclusivamente per animali vivi non appartenenti a specie di cervidi.
(3) Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
(6) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(7) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(8) Cancellare il paese non pertinente.
(9) Serbia, escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.