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Document 32012R0072

Regolamento di esecuzione (UE) n. 72/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012 , recante modifica e deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

GU L 26 del 28.1.2012, pp. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2024; abrog. impl. da 32023R2429

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/72/oj

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 72/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2012

recante modifica e deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 103 nonies, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina anche i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. A norma dell'articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati dalla Commissione, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari di cui all'articolo 103 ter, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

(2)

A norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2), ai fini dell'articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è dato dal valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione. Per garantire l'uso corretto dell'aiuto nazionale, è opportuno precisare le regole relative al calcolo del livello di organizzazione.

(3)

Ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per "regione" si intende una parte distinta del territorio di uno Stato membro in base alle sue caratteristiche amministrative, geografiche o economiche. A fini di coerenza e verificabilità è opportuno chiarire la definizione di "regione" e stabilire un periodo di tempo minimo durante il quale non sia modificare la definizione di tale concetto, a meno che ciò non sia obiettivamente giustificato.

(4)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(5)

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le richieste di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare in un dato anno civile devono essere presentate alla Commissione entro il 31 gennaio di quell'anno. Affinché l'articolo 91 modificato del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applichi nel 2012, è opportuno stabilire una deroga al termine di cui all'articolo 92, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento. È inoltre opportuno prevedere una correzione delle richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(6)

Al fine di garantire che le richieste di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale per i programmi operativi da attuare nel 2012 possano essere presentate in conformità alle nuove norme, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Tuttavia, a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le eventuali richieste di un rimborso da parte dell'Unione devono essere corredate di elementi comprovanti il livello di organizzazione dei produttori della regione di cui trattasi. Il presente regolamento deve pertanto lasciare impregiudicate le richieste di rimborso da parte dell'Unione, presentate in conformità all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, dell'aiuto finanziario nazionale autorizzato dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

L'articolo 91 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal seguente:

"Articolo 91

Livello di organizzazione dei produttori e definizione di "regione"

1.   Ai fini dell'articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è dato dal valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione.

Il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni e dai gruppi di produttori di cui al primo comma comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni di produttori, loro associazioni e gruppi di produttori sono riconosciuti. Gli articoli 42 e 50 si applicano mutatis mutandis. Ai fini del calcolo di tale valore si prende in considerazione solo la produzione delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni, dei gruppi di produttori e dei loro membri ottenuta nella regione in questione e commercializzata da organizzazioni di produttori, da loro associazioni o da gruppi di produttori.

Ai fini del calcolo del valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione si applica, mutatis mutandis, la metodologia di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

2.   Il livello di organizzazione dei produttori di una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente scarso quando, negli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati, il livello medio, calcolato come previsto al paragrafo 1, è inferiore al 20 %.

3.   Soltanto la produzione ortofrutticola ottenuta nella regione di cui al presente articolo può beneficiare di un aiuto finanziario nazionale.

4.   Ai fini del presente capo, gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo/ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione in conformità al paragrafo 1.

Le regioni definite da uno Stato membro ai fini del presente capo non sono modificate per almeno 5 anni, salvo che tale modifica sia obiettivamente giustificata da motivi di merito non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi.

(*1)   GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1."."

Articolo 2

Deroga all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

In deroga all'articolo 92, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri presentano entro il 29 febbraio 2012 la richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale in conformità all'articolo 103 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i programmi operativi da attuare nel 2012.

Nella loro prima richiesta di autorizzazione presentata dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri individuano le regioni, compresa la loro delimitazione geografica a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 come modificato dal presente regolamento. Se del caso, entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri correggono le richieste di autorizzazione per il 2012 trasmesse alla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso lascia impregiudicate le richieste di rimborso da parte dell'Unione, presentate in conformità all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, dell'aiuto finanziario nazionale autorizzato dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


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