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Document 32011R1345

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1345/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011 , che attua il regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

GU L 338 del 21.12.2011, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; abrogato da 32013R0401

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1345/oj

21.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1345/2011 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

che attua il regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar.

(2)

In conformità della decisione 2011/859/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2010/232/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (2), è opportuno aggiornare le informazioni relative a un’entità riportata nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 194/2008.

(3)

È opportuno aggiornare di conseguenza l’allegato V del regolamento (CE) n. 194/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 194/2008, la voce relativa a Mayar (H.K) Ltd è sostituita dalla seguente:

«Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.


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