Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1126

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1126/2011 della Commissione, del 7 novembre 2011 , recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda gli importi destinati al finanziamento del sostegno specifico previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

GU L 289 del 8.11.2011, pp. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1126/oj

8.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1126/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2011

recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda gli importi destinati al finanziamento del sostegno specifico previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare il quarto comma dell'articolo 69, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere, entro il 1o agosto di un dato anno civile a partire dal 2010, una revisione degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in cui l'importo ottenuto dal calcolo descritto all'articolo 69, paragrafo 7, primo comma, del suddetto regolamento per l'esercizio finanziario in questione differisce di oltre il 20 % dall'importo fissato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009.

(2)

La Danimarca, la Finlandia e la Slovenia hanno presentato alla Commissione una richiesta di revisione degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 a decorrere dal 2012.

(3)

In seguito alle richieste presentate dalla Danimarca, dalla Finlandia e dalla Slovenia, la Commissione ha effettuato il calcolo necessario per verificare che la soglia del 20 % di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1120/2009 sia stata raggiunta durante l'esercizio finanziario 2010. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione ha adoperato il tasso medio della modulazione calcolato per la Danimarca, la Finlandia e la Slovenia rispettivamente al momento della fissazione dei massimali netti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009.

(4)

In base a tale calcolo, nel caso della Danimarca, della Finlandia e della Slovenia, l'importo che deriva dall'applicazione del calcolo di cui all'articolo 69, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, per l'esercizio finanziario 2010 differisce del 47 %, del 29 % e del 47 % rispettivamente dall'importo fissato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009.

(5)

L'importo fissato per la Danimarca, la Finlandia e la Slovenia nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 deve pertanto essere riveduto. Tali importi riveduti si applicano a partire dall'anno civile 2012, conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1120/2009.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 è modificato come segue:

a)

la voce relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:

«Danimarca

23,25 »

b)

la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:

«Finlandia

6,19 »

c)

la voce relativa alla Slovenia è sostituita dalla seguente:

«Slovenia

3,52 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 130 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)   GU L 316 del 2.12.2009, pag. 1.


Top