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Document 32011R1126
Commission Implementing Regulation (EU) No 1126/2011 of 7 November 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 1120/2009 as regards the amounts for the funding of the specific support provided for in Council Regulation (EC) No 73/2009
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1126/2011 della Commissione, del 7 novembre 2011 , recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda gli importi destinati al finanziamento del sostegno specifico previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1126/2011 della Commissione, del 7 novembre 2011 , recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda gli importi destinati al finanziamento del sostegno specifico previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
GU L 289 del 8.11.2011, pp. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0639
8.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1126/2011 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2011
recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 per quanto riguarda gli importi destinati al finanziamento del sostegno specifico previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare il quarto comma dell'articolo 69, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2), gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere, entro il 1o agosto di un dato anno civile a partire dal 2010, una revisione degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in cui l'importo ottenuto dal calcolo descritto all'articolo 69, paragrafo 7, primo comma, del suddetto regolamento per l'esercizio finanziario in questione differisce di oltre il 20 % dall'importo fissato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009. |
(2) |
La Danimarca, la Finlandia e la Slovenia hanno presentato alla Commissione una richiesta di revisione degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 a decorrere dal 2012. |
(3) |
In seguito alle richieste presentate dalla Danimarca, dalla Finlandia e dalla Slovenia, la Commissione ha effettuato il calcolo necessario per verificare che la soglia del 20 % di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1120/2009 sia stata raggiunta durante l'esercizio finanziario 2010. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione ha adoperato il tasso medio della modulazione calcolato per la Danimarca, la Finlandia e la Slovenia rispettivamente al momento della fissazione dei massimali netti di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009. |
(4) |
In base a tale calcolo, nel caso della Danimarca, della Finlandia e della Slovenia, l'importo che deriva dall'applicazione del calcolo di cui all'articolo 69, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, per l'esercizio finanziario 2010 differisce del 47 %, del 29 % e del 47 % rispettivamente dall'importo fissato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009. |
(5) |
L'importo fissato per la Danimarca, la Finlandia e la Slovenia nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 deve pertanto essere riveduto. Tali importi riveduti si applicano a partire dall'anno civile 2012, conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1120/2009. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1120/2009 è modificato come segue:
a) |
la voce relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:
|
b) |
la voce relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:
|
c) |
la voce relativa alla Slovenia è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO