This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0315
Commission Regulation (EU) No 315/2011 of 30 March 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (UE) n. 315/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (UE) n. 315/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 86 del 1.4.2011, p. 59–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/59 |
REGOLAMENTO (UE) N. 315/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi altra nomenclatura che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda eventuali suddivisioni della stessa, in vista dell’applicazione di misure, tariffarie e non, alle merci oggetto di scambi commerciali. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
Occorre che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Macchina elettromeccanica (denominata «piattaforma vibrante»), composta da una piattaforma d’acciaio e da una colonna centrale dotata di impugnatura e pannello di controllo. La macchina misura circa 80 × 80 × 120 cm e pesa 34 kg. Il pannello di controllo è dotato di una tastiera e di tasti che consentono di avviare, ripetere o interrompere i programmi di allenamento pre-impostati. La piattaforma è azionata da un motore che la fa oscillare lateralmente rispetto alla colonna centrale, riproducendo movimenti simili a quelli della marcia veloce. Il moto oscillatorio si trasmette ai piedi (e risale poi lungo la muscolatura) della persona sulla piattaforma a una frequenza compresa tra 30 e 50 Hz. La macchina, che agisce da stimolatore della contrazione muscolare, è utilizzata, ad esempio, per trattamenti medici, fisioterapici o di benessere. |
8479 89 97 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8479, 8479 89 e 8479 89 97. È esclusa la classificazione nella voce 9019 come apparecchio di meccanoterapia in quanto la macchina non è utilizzata per trattamenti articolari o muscolari eseguiti sotto controllo medico [Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9019, (I)]. È altresì esclusa la classificazione nella voce 9019 come apparecchio per massaggio in quanto la funzione principale della macchina è quella di stimolare tutti i muscoli del corpo in modo da provocarne la contrazione naturale. [Cfr. che le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9019, (II)]. È esclusa la classificazione nella voce 9506 come oggetto o attrezzo per l’educazione fisica in quanto la macchina non è destinata all’esercizio fisico. [Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9506]. Poiché produce una stimolazione muscolare con mezzi meccanici, la macchina deve essere classificata nel codice NC 8479 89 97 in quanto macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove. |