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Document 32011R0312
Commission Regulation (EU) No 312/2011 of 30 March 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (UE) n. 312/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (UE) n. 312/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 86 del 1.4.2011, p. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
1.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 86/53 |
REGOLAMENTO (UE) N. 312/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8548 90 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8548, 8548 90 e 8548 90 90. Poiché l’articolo non può essere considerato parte di un apparecchio specifico di cui alla sezione XVI, si esclude la classificazione in virtù della nota 2 della sezione XVI. Poiché l’articolo non può essere considerato parte di un apparecchio specifico di cui al capitolo 90, si esclude altresì la classificazione in virtù della nota 2 del capitolo 90. L’articolo è una parte elettrica di strumenti o apparecchi, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85. L’articolo va pertanto classificato con il codice NC 8548 90 90. |
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8548 90 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8548, 8548 90 e 8548 90 90. Poiché l’articolo non può essere considerato parte di uno strumento o apparecchio specifico di cui alla sezione XVI, si esclude la classificazione in virtù della nota 2 della sezione XVI. Poiché l’articolo non può essere considerato parte di un apparecchio specifico di cui al capitolo 90, si esclude altresì la classificazione in virtù della nota 2 del capitolo 90. L’articolo è una parte elettrica di macchinari o apparecchi, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85. L’articolo va pertanto classificato con il codice NC 8548 90 90. |