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Document 32011R0311

Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2011 della Commissione, del 31 marzo 2011 , che sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

GU L 86 del 1.4.2011, pp. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; abrogato da 32018R0196

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/311/oj

1.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 311/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2011

che sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale ad valorem supplementare del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a partire dal 1o maggio 2005. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dal CDSOA all’Unione europea in tale periodo.

(2)

I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell’anno più recente per cui sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell’esercizio finanziario 2010 (dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2010). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all’Unione europea ammonta a 9,96 milioni di USD.

(3)

Dato che l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e, conseguentemente, della sospensione è diminuita, occorre dapprima sopprimere dall’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 i 19 prodotti figuranti nell’allegato II di tale regolamento che sono stati aggiunti all’elenco dell’allegato I nel 2010. In seguito, vanno soppressi dall’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 undici prodotti figuranti in tale allegato, seguendo l’ordine dell’elenco.

(4)

L’effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem del 15 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti elencati nell’allegato I modificato rappresenta, in un anno, un valore commerciale che non supera i 9,96 milioni di USD.

(5)

Per evitare ritardi nello sdoganamento delle merci eliminate dal campo d’applicazione del dazio doganale supplementare ad valorem del 15 %, il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio (2).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1


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