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Document 32011R0192

    Regolamento (UE) n. 192/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011 , recante misure particolari per l’aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (UE) n. 68/2011

    GU L 53 del 26.2.2011, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/192/oj

    26.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 53/65


    REGOLAMENTO (UE) N. 192/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 25 febbraio 2011

    recante misure particolari per l’aiuto all'ammasso privato di carni suine di cui al regolamento (UE) n. 68/2011

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dall’analisi della situazione si deduce il rischio di un numero eccessivo di domande di aiuto all’ammasso privato di carni suine a norma del regolamento (UE) n. 68/2011 della Commissione, del 28 gennaio 2011, recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di carni suine (3).

    (2)

    Risulta pertanto necessario sospendere l’applicazione del regime istituito dal regolamento (UE) n. 68/2011 e respingere le relative domande.

    (3)

    Onde evitare speculazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   L’applicazione del regolamento (UE) n. 68/2011 è sospesa dal 27 febbraio 2011 al 4 marzo 2011. Durante questo periodo non sono accettate domande di stipula di contratti.

    2.   Sono respinte le domande presentate a partire dal 22 febbraio 2011, la cui accettazione sarebbe stata decisa durante il periodo indicato al paragrafo 1.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

    (3)  GU L 26 del 29.1.2011, pag. 2.


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