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Document 32011R0087
Commission Regulation (EU) No 87/2011 of 2 February 2011 designating the EU reference laboratory for bee health, laying down additional responsibilities and tasks for that laboratory and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council
Regolamento (UE) n. 87/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011 , che designa il laboratorio del riferimento dell’UE per la salute delle api, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento (UE) n. 87/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011 , che designa il laboratorio del riferimento dell’UE per la salute delle api, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 29 del 3.2.2011, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 26/05/2013; abrogato da 32013R0415
3.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 87/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2011
che designa il laboratorio del riferimento dell’UE per la salute delle api, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori di riferimento dell’UE per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. L’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE per la salute degli animali e per gli animali vivi si trova nell’allegato VII, parte II, di tale regolamento. |
(2) |
Al termine di una procedura di selezione, il laboratorio vincitore, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), insieme al suo laboratorio di ricerca sulle malattie delle api, Sophia-Antipolis Laboratory — Francia, deve essere designato come laboratorio del riferimento dell’UE nel campo della salute delle api, per un periodo di 5 anni a partire dal 1o aprile 2011. |
(3) |
Oltre alle funzioni e ai compiti generali elencati all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, alcune responsabilità e compiti specifici legati alle caratteristiche di agenti in grado di pregiudicare la salute delle api devono essere espletati a livello dell’Unione per garantire un coordinamento più efficace. Il presente regolamento deve perciò elencare le responsabilità e i compiti specifici aggiuntivi del laboratorio del riferimento dell’UE nel campo della salute delle api. |
(4) |
L’allegato VII, parte II del regolamento (CE) n. 882/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), insieme al suo laboratorio di ricerca sulle malattie delle api, Sophia-Antipolis Laboratory — Francia, viene designato come laboratorio del riferimento dell’UE nel campo della salute delle api a partire dal 1o aprile 2011 fino al 31 marzo 2016.
L’allegato del presente regolamento precisa alcune responsabilità e compiti che devono essere assunti da tale laboratorio.
Articolo 2
Nella sezione II, allegato VII, del regolamento (CE) n. 882/2004, è aggiunto il seguente punto 18:
«18. |
Laboratorio di riferimento dell’UE per la salute delle api:
|
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Responsabilità e compiti che devono essere assunti dal laboratorio di riferimento dell’UE per la salute delle api
Alle funzioni e alle responsabilità generali dei laboratori del riferimento dell’UE nel campo della salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 32, paragrafo 2, il laboratorio del riferimento dell’UE per la salute delle api dovrà aggiungere le seguenti responsabilità e compiti specifici:
1) |
coordinare, consultandosi con la Commissione, i metodi usati negli Stati membri per la diagnosi delle malattie delle api, se necessario nei seguenti modi:
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2) |
il laboratorio di riferimento dell’UE deve:
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3) |
il laboratorio di riferimento dell’UE deve anche:
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