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Document 32011D0412

Decisione 2011/412/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011 , recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

GU L 183 del 13.7.2011, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016D0917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/412/oj

13.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/27


DECISIONE 2011/412/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

In data 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1).

(2)

In data 28 aprile 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione, l’UNSCR 1980 (2011), che ha prorogato fino al 30 aprile 2012 le misure imposte nei confronti della Costa d’Avorio dall’UNSCR 1572 (2004), dal punto 5 dell’UNSCR 1946 (2010) e dal punto 12 dell’UNSCR 1975 (2011) e ha modificato le misure restrittive sulle armi.

(3)

Oltre alle deroghe relative all’embargo sulle armi previste dall’UNSCR 1980 (2011), è opportuno modificare le misure restrittive per sottoporre a deroga altro materiale inserito autonomamente dall’Unione.

(4)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/656/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione 2010/656/PESC è così modificato:

1)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecniche destinati unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d’Avorio, a seguito di una richiesta formale del governo ivoriano, previa approvazione del comitato delle sanzioni;»

2)

è aggiunta la lettera seguente:

«g)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale in grado di essere impiegato per la repressione interna e che è destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d’Avorio, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza e di formazione tecniche connessi a tale materiale.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.


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