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Document 32011D0074

    2011/74/UE: Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2011 , che modifica la decisione 2003/248/CE della Commissione per quanto concerne la durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole ( Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell’Argentina [notificata con il numero C(2011) 447]

    GU L 29 del 3.2.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/74(1)/oj

    3.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 29/32


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 2 febbraio 2011

    che modifica la decisione 2003/248/CE della Commissione per quanto concerne la durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell’Argentina

    [notificata con il numero C(2011) 447]

    (2011/74/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma della direttiva 2000/29/CE, non devono in linea di massima essere introdotte nell’Unione piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA. A norma della medesima direttiva si possono tuttavia prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.

    (2)

    La decisione 2003/248/CE della Commissione (2) autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE per consentire l’importazione di piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell’Argentina.

    (3)

    Le circostanze che hanno motivato l’autorizzazione accordata con decisione 2003/248/CE sussistono tuttora e non sono pervenute nuove informazioni, tali da richiedere una revisione delle condizioni specifiche.

    (4)

    Con la direttiva 2008/64/CE della Commissione (3) Colletotrichum acutatum Simmonds è stato soppresso dalla lettera c) della sezione II, parte A, dell’allegato II alla direttiva 2000/29/CE. Tale organismo va pertanto escluso dall’allegato alla decisione 2003/248/CE.

    (5)

    In base all’esperienza acquisita dall’applicazione della decisione 2003/248/CE, è opportuno prorogare di 10 anni il periodo di validità dell’autorizzazione.

    (6)

    La decisione 2003/248/CE va pertanto modificata di conseguenza.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2003/248/CE è così modificata:

    1)

    all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «L’autorizzazione a prevedere deroghe di cui al primo comma (in appresso denominata “l’autorizzazione”) è soggetta, oltre alle condizioni stabilite negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE, alle condizioni stabilite nell’allegato della presente decisione e si applica esclusivamente alle piantine introdotte nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o giugno e il 30 settembre di ogni anno.»;

    2)

    è inserito il seguente articolo 3 bis:

    «Articolo 3 bis

    La presente decisione scade il 30 settembre 2020.»;

    3)

    al punto 1, lettera c), dell’allegato è soppresso il secondo trattino.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2011.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

    (2)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 28.

    (3)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 31.


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