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Document 32010R0573
Commission Regulation (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security (Text with EEA relevance )
Regolamento (UE) n. 573/2010 della Commissione, del 30 giugno 2010 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE )
Regolamento (UE) n. 573/2010 della Commissione, del 30 giugno 2010 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 166 del 1.7.2010, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998
1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 573/2010 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2010
recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 la Commissione adotta disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e disposizioni generali che integrano le norme fondamentali comuni, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento. |
(2) |
Se contengono informazioni riservate sotto il profilo della sicurezza, tali misure devono essere considerate informazioni classificate UE ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (2), come prevede l’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 e non devono pertanto essere pubblicate. È opportuno adottare tali misure separatamente, con una decisione di cui tutti gli Stati membri sono destinatari. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 300/2008 si applica in tutti i suoi elementi a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni attuative adottate secondo le procedure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento, ma non oltre il 29 aprile 2010. Il presente regolamento deve quindi essere applicato a decorrere dal 29 aprile 2010 al fine di armonizzare l’applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008 e relativi provvedimenti attuativi. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell’aviazione civile (3), il regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (4), il regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti (5), il regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (6), che hanno tutti attuato il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (7), devono quindi essere abrogati. |
(5) |
L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 300/2008, nonostante la norma generale secondo cui la Commissione deve pubblicare le misure che hanno un impatto diretto sui passeggeri, dispone che alcune misure che contengono informazioni sensibili in materia di sicurezza possono essere classificate ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, e non devono pertanto essere pubblicate. È opportuno adottare tali misure separatamente, con una decisione di cui tutti gli Stati membri sono destinatari. La parte della decisione che contiene misure e procedure di sicurezza sensibili non deve essere pubblicata e deve essere resa disponibile esclusivamente a quegli operatori e soggetti che ne abbiano legittimo interesse. Tali misure comprendono, in particolare, talune procedure dettagliate — e le relative esenzioni — inerenti alle modalità con le quali gli aeromobili, i veicoli, le persone, i bagagli, la posta e le merci vengono controllati quando entrano in un’area sterile o quando si muovono al suo interno, nonché le specifiche tecniche per le apparecchiature di controllo (screening). |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni per la protezione dell’aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza, nonché disposizioni generali che completano le norme fondamentali comuni.
Articolo 2
Modalità di esecuzione
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 sono esposte nell’allegato.
2. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, i programmi nazionali per la sicurezza dell’aviazione civile tengono nel debito conto il presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore e si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.
(3) GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 44.
(4) GU L 213 del 23.8.2003, pag. 3.
(5) GU L 221 del 22.6.2004, pag. 6.
(6) GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.
(7) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 (1) è così modificato:
A. |
Al capitolo 4, punto 4.1.1.2, è aggiunta la seguente lettera c):
|
B. |
Al capitolo 4, è aggiunto il seguente punto 4.1.1.9:
|
C. |
Al capitolo 4, punto 4.1.2.3, è aggiunta la seguente lettera d):
|
D. |
Al capitolo 5, punto 5.1.1, è aggiunta la seguente lettera e):
|
E. |
Al capitolo 12, è aggiunto il seguente punto 9: «12.9. CANE IN GRADO DI RILEVARE L’ESPLOSIVO 12.9.1. Principi generali
12.9.2. Standard applicabili agli EDD
12.9.3. Requisiti in materia di addestramento Obblighi generali in materia di addestramento
Addestramento iniziale per squadre EDD
Addestramento periodico per squadre EDD
Documentazione relativa all’addestramento delle squadre EDD
Addestramento operativo per squadre EDD
12.9.4. Procedure di abilitazione
12.9.5. Controllo di qualità
12.9.6. Metodo di controllo Ulteriori requisiti specifici sono contenuti in una decisione separata della Commissione.» |