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Document 32010R0298

    Regolamento (UE) n. 298/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1451/2007 per quanto riguarda l’estensione della durata delle deroghe che consentono l’immissione sul mercato dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 90 del 10.4.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2014; abrog. impl. da 32014R1062

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/298/oj

    10.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 90/4


    REGOLAMENTO (UE) N. 298/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 9 aprile 2010

    che modifica il regolamento (CE) n. 1451/2007 per quanto riguarda l’estensione della durata delle deroghe che consentono l’immissione sul mercato dei biocidi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2) istituisce, all’allegato II, un elenco esaustivo dei principi attivi esistenti da valutare nell’ambito del programma di lavoro ai fini dell’esame sistematico dei principi attivi già presenti sul mercato, di seguito «programma di riesame», e vieta l’immissione sul mercato di biocidi contenenti principi attivi non iscritti in tale allegato o nell’allegato I o I A della direttiva 98/8/CE.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1451/2007 consente tuttavia alla Commissione di concedere una deroga a tale divieto qualora gli Stati membri considerino un principio attivo essenziale per motivi di salute, di sicurezza o di tutela del patrimonio culturale oppure decisivo per il funzionamento della società in assenza di soluzioni alternative o di prodotti sostitutivi tecnicamente ed economicamente utili che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e stabilisce che gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato di principi attivi composti unicamente di prodotti destinati al consumo umano o animale, da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19.

    (3)

    Tali deroghe possono attualmente essere applicate fino al 14 maggio 2010 visto che inizialmente era previsto che il programma di riesame continuasse solo fino a tale data.

    (4)

    La direttiva 98/8/CE, modificata dalla direttiva 2009/107/CE (3), ha prorogato il programma di riesame fino al 14 maggio 2014.

    (5)

    A fini di coerenza, è opportuno conformare la durata delle deroghe di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 alla durata del programma di riesame.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1451/2007.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1451/2007 è così modificato:

    1)

    l’articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

    «3.   In base alle osservazioni ricevute, la Commissione può concedere una deroga alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, al fine di consentire l’immissione sul mercato del principio attivo negli Stati membri che ne fanno richiesta fino alla data stabilita all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE al più tardi, a condizione che gli Stati membri:

    a)

    assicurino che il principio attivo continua ad essere utilizzato soltanto a condizione che i prodotti che lo contengono siano approvati per l’uso essenziale previsto;

    b)

    giungano alla conclusione che, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili, si può ragionevolmente escludere che l’uso continuato abbia effetti inaccettabili sulla salute umana o animale o sull’ambiente;

    c)

    impongano tutte le opportune misure di riduzione dei rischi quando concedono l’approvazione;

    d)

    provvedano affinché i suddetti prodotti biocidi autorizzati che rimangono sul mercato dopo il 1o settembre 2006 siano provvisti di nuove etichette al fine di rispettare le condizioni d’uso stabilite dagli Stati membri a norma del presente paragrafo; e

    e)

    verifichino, se necessario, che sono in corso la ricerca di soluzioni alternative a tali usi da parte dei titolari delle autorizzazioni o degli Stati membri interessati oppure l’elaborazione di un fascicolo da presentare in conformità della procedura di cui all’articolo 11 della direttiva 98/8/CE al massimo due anni prima della data stabilita all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE.»;

    2)

    l’articolo 6, primo comma, è sostituito dal seguente:

    «In deroga alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare fino alla data stabilita all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE al più tardi l’immissione sul mercato di principi attivi composti unicamente di prodotti destinati al consumo umano o animale, da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    (2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.

    (3)  GU L 262 del 6.10.2009, pag. 40.


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