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Document 32010D0153

2010/153/: Decisione della Commissione, dell' 11 marzo 2010 , che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato [notificata con il numero C(2010) 1337] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 63 del 12.3.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/153/oj

12.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 63/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2010

che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato

[notificata con il numero C(2010) 1337]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/153/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/251/CE della Commissione (2) impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (DMF).

(2)

La decisione 2009/251/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

(3)

Alla luce dell’esperienza finora acquisita e in assenza di una misura permanente concernente i prodotti di consumo contenenti DMF, è necessario prorogare di 12 mesi la validità della decisione 2009/251/CE e modificarla di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 4 della decisione 2009/251/CE è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2011.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 15 marzo 2010, pubblicano tali misure e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 74 del 20.3.2009, pag. 32.


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