12.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2010
che proroga la validità della decisione 2009/251/CE che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato
[notificata con il numero C(2010) 1337]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/153/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/251/CE della Commissione (2) impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (DMF). |
(2) |
La decisione 2009/251/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno. |
(3) |
Alla luce dell’esperienza finora acquisita e in assenza di una misura permanente concernente i prodotti di consumo contenenti DMF, è necessario prorogare di 12 mesi la validità della decisione 2009/251/CE e modificarla di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo dell’articolo 4 della decisione 2009/251/CE è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 15 marzo 2011.»
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 15 marzo 2010, pubblicano tali misure e ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU L 74 del 20.3.2009, pag. 32.